12 Novembre 2019
Nella Gazzetta Ufficiale del 24 maggio 2019 è stato pubblicato il Decreto MEF del 10 maggio che innalza da 100 euro a 400 euro il limite delle fatture semplificate, ossia quelle fatture che richiedono l’indicazione di minori dati obbligatori. Poco utilizzate dagli operatori, col limite innalzato possono essere una valida alternativa all’uso dello scontrino elettronico soprattutto per gli operatori che gestiscono clienti occasionali (es. ristoranti; bar; artigiani; ferramenta; ricambisti; etc) o per eventi particolari o sporadici (mercatini; fiere; etc.)
DI COSA SI TRATTA
A seguito del recepimento della direttiva sulla fatturazione, dal 2013 è stato introdotto l’art. 21-bis nella legge Iva (Dpr 633/72) disciplinante la fattura semplificata. Nella sostanza, la semplificazione consiste nella emissione di una fattura di importo non superiore a 400 euro che, oltre alla data di emissione e ai dati del cedente/prestatore (come per la fattura standard), abbia le seguenti caratteristiche minime:
– C.F. o P. Iva del “cliente” (cessionario/committente), senza l’aggiunta di nome, sede etc., quindi non sarà necessario creare l’anagrafica completa del cliente;
– indicazione dell’ammontare complessivo del corrispettivo senza distinta esposizione di imponibile e imposta;
– descrizione sintetica dell’operazione senza tutti i dettagli.
NOTE DI CREDITO
L’importo massimo di 400 euro non vale per le note di credito semplificate che possono essere emesse senza limiti. Le stesse devono riportare i dati della fattura che rettificano e i dati modificati. Come ricordato da Assosoftware, le note di credito vanno emesse con segno positivo sia nelle righe che nel riepilogo per aliquota.
QUANDO NON SI PUÒ UTILIZZARE
Rimane il divieto di emettere fattura semplificata in caso di:
– cessioni Intracomunitarie;
– operazioni non soggette ad Iva per difetto del requisito della territorialità (art. 21 comma 6-bis Dpr 633/72). Trattasi di quelle operazioni diverse dalle esenti (operazioni finanziarie, assicurative, su valute e cambi e su azioni e altri titoli) effettuate da un soggetto passivo italiano ad un soggetto passivo UE per le quali l’iva non va applicata in Italia ma dal cliente in altro stato UE (operazione soggetta ad inversione contabile- reverse charge). Al contrario, la fattura semplificata si potrà utilizzare verso soggetti passivi di imposta stabiliti fuori dalla UE.
CONTROLLI
La previsione della nuova soglia, non pregiudica l’attività di controllo dei verificatori. Segue un esempio di fattura semplificata All’atto della contabilizzazione, l’iva sarà scorporata dal totale e quindi in contabilità avverrà la corretta imputazione dell’imponibile e dell’imposta.
LA FATTURA SEMPLIFICATA COME SOSTITUTO DELLO SCONTRINO
L’obbligo di certificazione dal 1 luglio 2019 dei corrispettivi “elettronici” per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro (esteso a tutti gli altri dal 1 gennaio 2020) può indurre gli operatori a rivedere la propria organizzazione e a considerare la fattura semplificata come un valido sostituto del registratore di cassa telematico. Difatti si potrà utilizzare la fattura semplificata al posto dello scontrino elettronico (nessuna norma lo vieta) acquisendo i dati con pistola-lettore del barcode dalla tessera sanitaria emettendo quindi fattura semplificata e consegnando la copia di cortesia al cliente. Con grande risparmio di tempo per gli operatori.
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
Studio Walter Pugliese
tel. 02/36755000
fax 02/83428751
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A cura di Matteo Cioffi
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