pubblici esercizi
23 Aprile 2021Con un recente pronunciamento la Corte di Giustizia europea conferma l’impostazione data dalla legge di Bilancio 2021: ai fini dell’applicazione dell’Iva agevolata occorre verificare che i cibi siano pronti al consumo immediato, che vi sia la presenza di servizi di supporto e anche la scelta del consumatore. È ciò che fa la differenza tra somministrazione e cessione di beni.
Anche la Corte di Giustizia europea, con la sentenza sulla causa 5-05007, entra nel merito della tassazione Iva per le vendite da asporto e delivery.
Come noto, la legge di Bilancio 2021 al comma 40 dell’art 1 prevede l’aliquota del 10% per la cessione di pietanze pronte o piatti preparati al momento, ovvero che siano stati cotti, arrostiti, fritti o comunque in vista del consumo immediato, della consegna a domicilio o dell’asporto. Mentre le bevande continuano a essere assoggettate ad aliquote diverse, a seconda della tipologia di bevanda ceduta.
Rispetto al nostro impianto normativo, il pronunciamento della Corte evidenzia alcuni aspetti. Innanzitutto ai fini della qualificazione dei servizi di ristorazione e catering non hanno importanza le modalità di preparazione dei cibi, ma ciò che rileva sono i servizi di supporto che accompagnano la fornitura dei cibi, che devono essere sufficienti da consentire il consumo immediato. A tal scopo deve essere verificata la sussistenza di alcuni elementi, per esempio la presenza di personale, di un servizio di trasmissione/ricezione ordinazioni, la presentazione dei piatti, il servizio al tavolo, l’esistenza di locali chiusi, e tutte quelli aspetti che solitamente caratterizzano l’attività di somministrazione.
Ma questo, secondo la Corte, non è ancora sufficiente. Per qualificare l’operazione quale prestazione di servizio (e beneficiare quindi dell’aliquota ridotta), piuttosto che mera cessione di beni, occorre considerare anche la volontà del consumatore, ovvero se egli desidera avvalersi dei mezzi umani e materiali offerti dal ristoratore. In pratica se il consumatore decide di non avvalersi dei servizi di supporto che potrebbero accompagnare la fornitura, l’operazione va considerata come cessione di beni.
Ecco spiegato quindi il motivo per cui, e su questo punto legge di Bilancio e sentenza della Corte si trovano perfettamente d’accordo, le bevande cedute e non somministrate, non possono godere dell’aliquota ridotta e l’operazione va considerata a tutti gli effetti quale cessione di beni.
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