pubblici esercizi
28 Maggio 2013Facciamo chiarezza sul controverso tema del divieto di introdurre cani all’interno dei locali pubblici
Gentile Avvocato...
Sono titolare di un bar-ristorante e mi è capitato di sentire opinioni contrastanti riguardo al divieto di introdurre cani all’interno di locali pubblici. Mi sa dire se esiste una normativa specifica e, se sì, che cosa prevede?
Egregio lettore
la legge italiana sugli animali d’affezione è molto controversa e l’ingresso nei locali pubblici è la parte forse meno chiara.
La normativa vigente in materia di igiene e sanità vieta, infatti, l’ingresso agli animali in luoghi in cui si preparano cibi e bevande: si fa quindi espresso riferimento a cucine o altri luoghi atti alla preparazione. Per quel che attiene invece i luoghi in cui i cibi e le bevande si somministrano (quindi bar, ristoranti, ecc.), la normativa fa riferimento al Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n. 320 del 1954. Secondo tale normativa è fatto obbligo di utilizzare museruola e guinzaglio per i cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto. L’art. 83 del menzionato decreto asserisce che chiunque voglia far entrare il proprio cane in un ristorante o bar dovrà provvedere ad adempiere ad ogni misura di precauzione (museruola e guinzaglio) al fine di non cagionare pericoli per gli altri clienti del locale. Il proprietario del locale può, però, vietare l’ingresso ad animali sporchi o maleodoranti oppure può invitare il proprietario dell’animale ad uscire dal ristorante se ad esempio, l’animale infastidisce gli altri clienti.
Vi sono però leggi regionali e regolamenti comunali che demandano la facoltà di decidere su cosa fare al gestore del locale pubblico. Occorre tenere presente, perciò, che quasi ogni Comune ha provveduto a regolamentare autonomamente la materia ed è necessario fare riferimento al regolamento specifico del luogo in cui ci si trova. Ed infatti, proprio grazie a recenti ordinanze di alcune grandi città dove maggiormente è sentito il problema, il tema è tornato alla ribalta.
Il Comune di Varese, ad esempio, ha fissato un principio negativo secondo il quale gli animali potranno entrare solo nei negozi dove sono espressamente accettati, con una vetrofania o un cartello, ma niente pubblici esercizi, perché per i gestori di locali pubblici il divieto è totale. Le norme, ovviamente, non valgono per i cani addestrati per il sevizio ai disabili: ma per tutti gli altri la sanzione prevista è dai 25 ai 500 euro, ed è a carico del gestore dell’esercizio pubblico. A Torino, invece, con un’evidente inversione del principio varesino, si assiste alla rivincita di cani e gatti per i quali bar e ristoranti non sono più proibiti. Per tenere gli animali fuori dalla porta del ristorante, del negozio o di un qualsiasi ufficio aperto al pubblico a Torino si dovrà chiedere l’autorizzazione al Comune. E si dovrà spiegare all’ufficio tutela animali che esistono validi motivi igienici e sanitari per mantenere il divieto e il cartello all’ingresso. A parte gli esempi estremi ed opposti di queste due città, un po’ ovunque si è scelto di consentire agli animali domestici la piena libertà di movimento: a Bologna dal 2009 cani e gatti possono entrare in tutti i locali pubblici, ristoranti compresi, ma i titolari possono,a loro discrezione, esporre il cartello che vieta l’ingresso; rimangono off-limits per gli amici a quattro zampe i negozi alimentari e i supermercati. Stesso limite a Napoli; a Palermo decidono i proprietari dei locali; anche a Firenze gli animali possono entrare e gli avvisi non hanno valore, se non come un invito a rimanere fuori. Milano è molto più rigida si preferisce tutelare la libertà dei negozianti a gestire gli spazi. Quindi, a parte i cinema e i teatri, gli animali possono entrare ovunque (compresi bar e ristoranti), a meno che il gestore non ne faccia espresso divieto apponendo un apposito cartello ben visibile all’entrata, in mancanza, è passibile di ammenda. Pertanto la linea guida resta questa, salvo ordinanze comunali precise come quelle di Varese e Torino, la cui legittimità non è stata ancora confermata. Infatti, l’Anci, Associazione nazionale Comuni Italiani, ha di recente ribadito, riferendosi al D.P.R. 320/54, che vietare l’ingresso ai cani nei locali pubblici e quindi negli esercizi commerciali è illegale.
In risposta alla Sua domanda, Le consiglio innanzitutto di accertarsi se nel Comune in cui è ubicato il Suo locale esiste un esplicito divieto. In mancanza, potrà valutare, anche in base alle dimensioni del locale o alle caratteristiche strutturali dello stesso, se offrire o meno un servizio che ancora un esiguo numero di locali è disposto ad offrire.
Qualora siano ammessi cani, è preferibile: che i loro padroni non siano disposti su tavoli adiacenti, che i clienti accompagnati dai propri amici a quattro zampe siano collocati lontano dall’ingresso della cucina; che non siano ammessi più di 2 cani contemporaneamente, onde evitare disturbo a chi non li tollera; che il personale sia disponibile a considerare anche l’animale come un cliente di cui tener conto.
In ogni caso, per evitare spiacevoli inconvenienti, è sempre meglio specificare con cartelli o vetrofanie la propria posizione a riguardo.
Avv Cinzia Calabrese Tel. 02/45472838 Fax 02/45472588
L’avvocato Cinzia Calabrese si mette a disposizione per rispondere alle domande inoltrate alla mail cinzia.calabrese@cinlex.it, che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza la rivista Mixer e il sito Mixer Planet a pubblicare i suoi riferimenti, quali nome, cognome e indirizzo di posta elettronica.
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