pubblici esercizi
16 Settembre 2013Con il decreto legge fare il governo ha sancito la totale liberalizzazione del servizio wi-fi per il pubblico
Gli esercenti non sono più tenuti ad identificare i clienti che usufruiscono del servizio di wi-fi messo a disposizione nel proprio locale, né a monitorare ed archiviare i dati delle sessioni internet relative.
È quanto sosteneva la Fipe già mesi fa a seguito dell’abrogazione - dal 2011 - di alcune norme contenute nel c.d. Decreto Pisanu (D.L. 27 luglio 2005 n. 144), che prevedevano l’obbligo in capo all’esercente di identificare i clienti che si servivano del servizio wi-fi del proprio locale, tesi successivamente confermata dall’Autorità per la Protezione dei Dati Personali (Garante della Privacy) proprio in risposta ad un quesito della Fipe sull’argomento.
Ora il Governo, con il recentissimo Decreto Legge Fare (D.L. 21 giugno 2013 n. 69), ha ribadito la totale liberalizzazione del servizio wi-fi messo a disposizione del pubblico, non lasciando più alcun dubbio sulla questione.
Infatti, l’articolo 10 del Decreto citato afferma che “l’offerta di accesso alla rete internet al pubblico tramite tecnologia wi-fi non richiede l’identificazione personale degli utilizzatori”.
Cade quindi definitamente l’obbligo di identificare gli utenti attraverso l’installazione di costosi software.
Cade l’obbligo, ma rimane la facoltà in capo al singolo esercente di decidere autonomamente di identificare gli utenti che utilizzano la rete offerta. In tal caso, però, dovrà far sottoscrivere loro il consenso al trattamento dei dati personali, di cui all’art. 13 del Codice in materia di dati personali, per evitare di incorrere in una sanzione amministrativa nella misura compresa fra seimila e 36 mila euro (art. 161 del Codice).
Il Decreto del Fare elimina inoltre definitamente anche un’altra serie di obblighi per i locali in cui l’offerta di accesso alla rete non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del locale, come ad esempio avviene per i pubblici esercizi, nei quali l’offerta del wi-fi rappresenta un semplice servizio accessorio.
Pertanto, a seguito di queste modifiche, l’esercente un bar, un ristorante, un pub, ecc. può liberamente mettere un hot spot, collegarlo alla rete e offrire ai propri clienti il servizio di wi-fi, senza l’obbligo di doverli identificare, né quello di tracciare e monitorare le loro sessioni, né infine quello di richiedere un’autorizzazione per offrire tale servizio.
Nessuna responsabilità
Va da sé che “nessun obbligo” per l’esercente equivale a “nessuna responsabilità” per lo stesso in relazione a ciò che gli utenti fanno attraverso la rete messa disposizione nel locale, anche in caso di reati.
Nel nostro ordinamento, infatti, la responsabilità penale è personale e, in tali casi, non è prevista alcun tipo di responsabilità oggettiva (confermato anche dall’assenza di qualsiasi condanna per fatti del genere), quindi è pressoché impossibile che l’esercente venga condannato per reati commessi dai propri clienti attraverso la rete wi-fi, altrimenti, si arriverebbe al paradosso di doverlo considerare ugualmente responsabile per un omicidio compiuto da un cliente con un coltello messo a disposizione sui tavoli del proprio locale.
In conclusione, ci sono voluti più di due anni e un tortuoso passaggio in Parlamento del Decreto del Fare per arrivare alla chiara e definitiva liberalizzazione della rete wi-fi nei pubblici esercizi, ma alla fine ha prevalso il buon senso.
Questa norma, infatti, ci mette finalmente al passo con la maggior parte dei Paesi europei e del mondo ed eleva la qualità dell’offerta turistica italiana, consentendo a chiunque di sedersi in un bar e mettersi in contatto con il resto mondo, come avviene da tempo nella maggior parte dei Paesi di provenienza dei turisti.
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