pubblici esercizi

16 Luglio 2020

Il bonus facciate: una detrazione per abbellire le città

di Walter Pugliese


Il bonus facciate: una detrazione per abbellire le città

Dal 2020 è possibile fruire del “bonus facciate” introdotto dalla Legge di Bilancio col fine di migliorare l’aspetto delle città italiane. Nella circolare 2/2020 l’Agenzia Entrate ha esplicitato le caratteristiche salienti.

DI COSA SI TRATTA

L’agevolazione consiste nella detrazione d’imposta del 90% (Irpef o Ires) concessa per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche appartenenti ad imprese, inclusi anche gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B previste dal DM n.1444/1968 o ad esse assimilabili in base alla normativa regionale o comunale. Non sono previsti tetti di spesa tipici delle altre detrazioni similari.

CHI PUÒ FRUIRNE
Non ci son particolari limiti soggettivi alla detrazione, quindi possono usufruire tutti i contribuenti residenti e non residenti, soggetti privati; titolari di reddito d’impresa; società semplici; condomini; etc.
◼ Sono esclusi i contribuenti:
– assoggettati a tassazione separata;
– assoggettati a imposta sostitutiva, come ad es. gli aderenti al regime forfettario e minimi, almeno che non possiedano altri redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo.
◼ Per usufruirne, i beneficiari devono:
– possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
– detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o comodato registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
◼ Possono fruirne, purché sostengano le spese, anche:
- i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
- i conviventi di fatto, ai sensi della legge n. 76/2016.
In tutti i casi la convivenza deve sussistere alla data di inizio dei lavori o al sostenimento delle spese, se antecedente all’avvio dei lavori e le spese sostenute riguardare interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
◼ In caso di contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente ha diritto all’agevolazione se è già nel possesso dell’immobile.
◼ Chi esegue lavori in economia, può fruirne limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
◼ Ai beneficiari, è vietato:
- cedere il credito relativo alla detrazione spettante;
- optare per lo “sconto in fattura”, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

QUALI INTERVENTI AGEVOLABILI
Sono agevolati gli interventi di recupero o restauro delle facciate esterne di edifici esistenti, parti di essi, o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali. La data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, ove previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Non spetta per gli immobili in costruzione o nei casi di “demolizione con ricostruzione” (anche con pari volumetria dell’edificio preesistente), inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia”.

LA ZONA A E B: DIFFICILE IDENTIFICAZIONE
Una criticità della norma consiste nella identificazione della Zona in cui gli edifici devono essere ubicati ossia nelle zone A o B (DM Lavori pubblici n. 1444/1968) o a queste assimilabili secondo la normativa regionale o comunale. L’identificazione della zona, che deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti, si può sintetizzare in:
◼ Zona A:
che comprende parti di agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
◼ Zona B:
include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A.
Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e con densità territoriale superiore a 1,5 mc/mq. Sono esclusi gli interventi realizzati su edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F.

QUALI GLI INTERVENTI AGEVOLABILI
Gli interventi devono riguardare il recupero o restauro della facciata esterna visibile dell’edificio, cioè la parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, oppure i lati dello stabile (intero perimetro esterno).
In particolare, si tratta degli interventi:
◼ di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
◼ su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
◼ sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

Il bonus non spetta per gli interventi effettuati sulle facciate interne, se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
A titolo esemplificativo gli interventi possono essere:
◼ il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
◼ il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, ornamenti e dei fregi;
◼ i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

Sono detraibili anche:
- le spese per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali (per esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, il rilascio dell’attestato di prestazione energetica);
- gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’Iva, l’imposta di bollo e i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico).

Sono escluse le spese:
- effettuate per interventi sulle superficie confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico;
- sostenute per sostituire vetrate, infissi, portoni e cancelli.

Quantunque la norma non lo preveda, secondo l’Agenzia Entrate per lavori “influenti dal punto di vista termico” o su più del 10% dell’intonaco, bisogna mettere in atto gli adempimenti dell’ecobonus, ossia acquisire l’asseverazione di un tecnico oltre all’Ape ed inviare all’Enea la pratica entro 90 gg dalla fine dei lavori.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per avere la detrazione del 90% occorre effettuare il pagamento mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, da far valere nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 e nei nove periodi d’imposta successivi, e spetta fino a concorrenza dell’imposta lorda.

PERIODO DI DETRAZIONE
Per le persone fisiche (anche professionisti) o ente non commerciale o condominio, opera il criterio di cassa quindi si potranno detrarre i lavori pagati nel 2020 a prescindere dalla data di inizio. A tal fine bisogna usare un bonifico “parlante” già conosciuto per le ristrutturazioni o riqualificazione energetiche (a cui le banche operano la ritenuta dell’8%).
Per le Società, enti commerciali o ditte individuali, vale il criterio di competenza quindi si considerano le spese di competenza 2020 e non è richiesto un bonifico particolare.

Per altre info, consigliamo la Guida dell’Agenzia Entrate al link indicato:
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Guida_Bonus_Facciate.pdf/129df34a-b8b7-5499-a8fb-55d2a32a0b12

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria. 
tel. 02/36755000 / fax 02/83428751
info@studiowpugliese.it

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