16 Giugno 2020
Il decreto “Cura Italia”, tra i vari provvedimenti, all’art. 56 comma 2, ha introdotto la Moratoria dei finanziamenti delle PMI riservata agli operatori “in bonis”. Difatti è un valido strumento per fronteggiare la carenza di liquidità a seguito della nota crisi attuale.
DI COSA SI TRATTA
L’agevolazione consiste nella sospensione fino al 30 settembre 2020 dei pagamenti delle rate dei mutui (capitale ed interessi) e dei canoni di leasing. La misura è rivolta ad operatori PMI e lavoratori autonomi che non abbiano esposizioni deteriorate alla data del 17 marzo 2020 (data del D.L.) e versino in temporanee carenze di liquidità dovute alla covid 19. La procedura è molto semplice ed avviene previa presentazione di apposita autocertificazione alla Banca la quale non deve effettuare alcuna istruttoria.
A QUALI FINANZIAMENTI SI APPLICA
I Finanziamenti interessati sono quelli antecedenti al 17 marzo 2020 e che sintetizziamo in:
◼ Aperture di credito fino a revoca (detti anche “fidi”) e prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020, o se superiore alla data del 17 marzo, comprese le parti non ancora utilizzate;
◼ Rimborso di prestiti non rateali in scadenza, inclusi gli elementi accessori (ossia i contratti connessi al finanziamento quali garanzia ed assicurazione);
◼ Pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti rateali e dei canoni di leasing (le imprese potranno scegliere se sospendere l’intera rata o la sola quota capitale).
La restituzione di questi prestiti dovrà avvenire a costo zero per gli operatori finanziari (Banche, etc) e per gli stessi richiedenti (Imprese; professionisti).
Non tutti possono accedere!
Gli operatori (la gran parte delle Pmi italiane) che vogliano fruire di quest’agevolazione devono avere i seguenti requisiti:
◼ Essere PMI ossia con meno di 250 occupati; con fatturato annuo inferiore ai 50 milioni di euro o con attivo inferiore a 43 milioni di euro;
◼ Al 17 marzo 2020 non devono avere posizioni debitorie deteriorate (ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi), ossia non devono avere quelle che in temine tecnico sono:
– posizioni in sofferenza: ossia esposizioni verso soggetti in stato di insolvenza e similari;
– inadempienze probabili: vale a dire riguardanti contesti in cui risulta improbabile l’adempimento del debitore senza mettere in atto azioni di recupero;
– esposizioni scadute e/o sconfinamenti deteriorati, ossia esposizioni per cassa, diverse dalle precedenti, che siano scadute o sconfinate. Non saranno ammessi soggetti con rate scadute da oltre 90 giorni, anche se pagate parzialmente.
IN PRATICA
La procedura è abbastanza semplice e prevede una richiesta da parte dell’Impresa alla Banca inviata via pec o altri mezzi che diano data certa e in cui venga riportato, in autodichiarazione:
◼ di aver subito una carenza di liquidità a causa del covid19;
◼ di essere nei parametri richiesti per le Pmi;
◼ di conoscere le conseguenze civili e penali in caso di false dichiarazioni.
Le banche o gli operatori finanziari in genere, una volta ricevuta la richiesta, non possono entrare nel merito e dovranno fermarsi ad una semplice valutazione formale delle informazioni ricevute. Quindi la pratica è difatti “automatica” senza il vaglio sostanziale della Banca.
CONSIDERAZIONI
Date le caratteristiche salienti dei due istituti agevolativi, consigliamo di confrontarsi tempestivamente con la propria Banca (o altro intermediario affidante) e prediligere la moratoria Cura Italia per la sua assenza di discrezionalità dell’Istituto. In subordine, in caso di mancato accesso, approcciare la Moratoria ABI.
MORATORIA ABI DEL 6 MARZO 2020
La Moratoria in parola del DL Cura Italia è alternativa alla moratoria firmata il 6 marzo 2020 tra l’ABI e le principali associazioni di categoria (Coldiretti; Confapi; Confagricoltura; etc). Le differenze sostanziali rispetto alla Moratoria Cura Italia sono:
– discrezionalità della Banca aderente all’iniziativa, senza alcun automatismo, (cosa che può rallentare o bloccare l’operazione);
– la domanda può prevedere solo la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine (mutui) e dei canoni di leasing per un periodo massimo di 12 mesi;
– non possono essere agevolati i finanziamenti in relazione ai quali è già stata concessa una sospensione nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda.
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
tel. 02/36755000 / fax 02/83428751
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A cura di Matteo Cioffi
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