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06 Maggio 2021
Chiarimenti sull’applicazione della normativa che ha introdotto l’agevolazione per startup e PMI innovative in regime “de minimis”
Dal 22 marzo il ministero dello Sviluppo economico (Mise) ha pubblicato la pagina Domande e Risposte sugli incentivi fiscali in regime “de minimis” all’investimento in startup innovative e in PMI innovative.
L'incentivo, introdotto con il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020, art. 38, commi 7 e 8), prevede una detrazione Irpef del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative.
Una delle risposte chiarisce che prima dell'investimento, l'impresa beneficiaria presenti istanza di accesso al beneficio attraverso la piattaforma informatica dedicata. Tale disposizione preclude che l'investimento effettuato in sede di costituzione societaria possa ottenere il beneficio fiscale in oggetto poiché privo del requisito di cui sopra. Con l’unica eccezione per gli investimenti effettuati tra il 1° gennaio e il 1° marzo 2021, data in cui è stata attivata la piattaforma.
Un’altra risposta riguarda il momento di effettuazione dell’investimento. In caso di sottoscrizioni di aumenti di capitale, l’investimento si considera effettuato alla data del deposito per l’iscrizione nel registro imprese della delibera di aumento del capitale sociale della startup o della PMI innovativa ovvero, se successiva, alla data in cui viene depositata per l’iscrizione nel registro delle imprese l’attestazione da parte degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale.
La data di conferimento identifica anche il periodo di imposta che coincide normalmente con quello in cui il conferente ha diritto ad operare la detrazione come soggetto Irpef.
Infine un’altra risposta interessante riguarda il “vecchio” regime al 30% (art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221). I due regimi sono entrambi validi ed attivi. Ricorrere all’incentivo al 30% o all’incentivo fiscale al 50% in “de minimis” è una libera scelta dell’impresa sulla base delle caratteristiche e delle condizioni dell’impresa stessa e del soggetto investitore (per esempio incapienza fiscale del soggetto investitore o superamento del plafond “de minimis” da parte della società destinataria dell’investimento).
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