pubblici esercizi
23 Settembre 2021Green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro: spetta al datore di lavoro verificare la documentazione. Modalità di verifica e sanzioni previste dalla nuova normativa. Alcune dritte per i ristoratori
Per evitare errori e fugare dubbi, vediamo punto per punto quali sono le nuove regole cui il titolare di un pubblico esercizio deve attenersi.
Chiunque svolga un’attività lavorativa deve essere in possesso del passaporto vaccinale. Compreso il titolare, i suoi fornitori e i collaboratori anche se con contratto di formazione e a titolo volontario.
Il titolare può effettuare le verifiche anche a campione, meglio se al momento dell’accesso al luogo di lavoro. Quanto allo strumento, può avvalersi dell’App Verifica C- 19.
La persona che si occupa della verifica deve trasmettere gli atti relativi alla violazione al Prefetto competente a cui è affidato il compito di irrogare le sanzioni previste dal comma 9 dell’art. 9-septies del D.L. c.d. Riaperture.
A partire dal 15 ottobre (e fino al 31 dicembre) il lavoratore privo di certificazione o con certificazione scaduta, risulta assente ingiustificato, ciò comporta la sospensione dello stipendio e di qualsiasi altro emolumento; tuttavia, non incorre in sanzioni disciplinari e conserva il posto di lavoro.
C’è però un’eccezione e riguarda le imprese con meno di 15 impiegati: in questo caso il dipendente, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancata presentazione del green pass, può essere sospeso per la durata corrispondente a quella del contratto di sostituzione, e comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.
Essendo assente ingiustificato, non gli spetta alcuna retribuzione, in aggiunta interviene anche una sanzione pecuniaria che va dai 600 ai 1.500 euro. E una sanzione è prevista anche per il datore di lavoro che, non avendo effettuato i controlli, ne a permesso l’ingresso. In questo caso la multa va da 400 a 1.000 euro.
Assolutamente no. Il costo dei tamponi, per chi non rientri nelle categorie cui è assicurata la gratuità, è a carico del dipendente che potrà avvalersi di prezzi calmierati così come stabilito dalla nuova normativa.
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A cura di Matteo Cioffi
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