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04 Novembre 2021L’Agenzia delle entrate chiarisce che il credito d’imposta del Bonus sanificazione previsto dal decreto Sostegni bis si differenzia da quello del decreto Rilancio per la sua non cedibilità. Non esiste infatti nessuna possibilità di cessione del credito per coloro che hanno usufruito del Bonus sanificazione previsto dal decreto Sostegni bis. Diversamente da quanto previsto dal decreto Rilancio (dl 34/2020), l’Agenzia delle entrate ha precisato, con la circolare 13/E del 2 novembre 2021, che il credito previsto dal decreto Sostegni bis (n. 73/2021) non può essere ceduto.
Pertanto coloro che nei mesi di mesi di giugno, luglio e agosto 2021 hanno sostenuto spese per la sanificazione in conseguenza dell’emergenza pandemica potranno utilizzare il credito del 30% in compensazione oppure direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui si è sostenuta la spesa.
Tra l’altro scade proprio oggi il termine per la presentazione delle domande di coloro che hanno effettuato interventi di sanificazione nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021. Ricordiamo l’elenco dei possibili beneficiari dell’agevolazione: soggetti esercenti attività di impresa; soggetti esercenti arti e professioni; enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti; strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività di bed & breakfast.
Sono invece ammissibili al credito d’imposta le spese di: sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati; somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali; acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, ecc.); acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; e) dispositivi di sicurezza quali termometri, termo scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti; dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le eventuali spese di installazione).
L’Agenzia delle entrate informa inoltre che prossimamente sarà istituito un apposito codice tributo e saranno impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici. Infine, dopo aver ricevuto le comunicazioni delle spese ammissibili con l'indicazione del credito teorico, l’Agenzia determinerà la percentuale dei crediti effettivamente fruibili in rapporto alle risorse disponibili.
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A cura di Matteo Cioffi
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