01 Ottobre 2014
“L’art. 31, comma 1 del cd. 'Decreto sviluppo' 6 dicembre 2011 n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha liberalizzato gli orari degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande è applicabile anche agli esercizi pubblici dove l’attività di somministrazione è secondaria rispetto a quella di intrattenimento musicale”.
È quanto ha affermato il TAR della Lombardia sezione distaccata di Brescia con sentenza depositata il 14 febbraio scorso, la prima in Italia sull’argomento. Secondo i Giudici amministrativi dunque anche i locali classificati ai sensi dell’art. 3, comma 6-d della legge 25 agosto 1991, n. 287 – “pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nei quali sia prevalente l’attività congiunta di trattenimento e svago”– beneficiano del regime giuridico di deregolamentazione reso esplicito dall’art. 1, comma 1-b del DL 24 gennaio 2012, n. 1, che ha disposto l’abrogazione di tutte le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”.
Pertanto, in questo nuovo quadro normativo, la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori. Secondo il TAR risulta pertanto abrogato, per questo aspetto, l’art. 50, comma 7 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, come pure le norme regionali corrispondenti, con cui i comuni possono operare una programmazione generale degli orari.
Ne consegue, secondo il TAR, che i comuni potranno perseguire finalità quali la protezione dal rumore di chi abita in prossimità di esercizi musicali e la repressione di situazioni che creano allarme sul piano dell’ordine pubblico, ma non intervenendo in via generale sugli orari.
Potranno farlo solo attraverso altri strumenti di regolazione, strettamente proporzionali al fine perseguito e con adeguata motivazione, come imporre misure di insonorizzazione dei locali, negare motivatamente la deroga al superamento dei limiti di immissione sonora ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), della legge 26.10.1995, n. 447, oppure adottando ordinanze contingibili urgenti per un periodo limitato, oppure ancora effettuando segnalazioni al questore ai fini dell’adozione di provvedimenti ex art. 100 del Tulps.
La sentenza in commento conferma pienamente la tesi interpretativa sostenuta dal Silb all’indomani dell’entrata in vigore delle disposizioni sulla liberalizzazione di cui al D.L. n. 201 del 2011.
Avv. Attilio Pecora
(Consulente legale nazionale Silb-Fipe)
Info su www.silb.it
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