Dal 1 luglio 2018 scompare la carta carburanti e per poter “scaricare” l’iva e il costo della benzina o gasolio sarà necessario richiedere la fattura elettronica. È quanto emerge dalla circolare 8/E che segue un altro documento di Prassi di aprile scorso nel quale l’Agenzia Entrate obbligava a pagare il carburante “in maniera tracciata”, avvalendosi di ogni mezzo diverso dal contante, quali ad es. assegno; carta di credito-debito; vaglia; bonifico; addebito diretto. Da tali obblighi sono esclusi i privati, non soggetti Iva.
LA CIRCOLARE 8/E: LE NOVITÀ PRINCIPALI
Sommariamente, nella circolare 8/E l’Agenzia Entrate delinea le caratteristiche soggettive ed oggettive della fattura elettronica di cui evidenziamo di seguito i dettagli:
• La fattura elettronica riguarderà dal 1 luglio 2018 solo le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione con esclusione delle cessioni di carburanti per altri usi (motori di gruppi elettrogeni; impianti di riscaldamento, etc), per i quali l’obbligo scatterà dal 1 gennaio 2019.
• I contribuenti minimi e forfettari sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
• A differenza della scheda carburante, nella fattura elettronica non è richiesta la targa, che può essere indicata in forma facoltativa per usi gestionali.
• In caso di acquisti misti, ossia di beni soggetti per obbligo a fatturazione elettronica (es. benzina) ed altri non soggetti (es. lavaggio auto) e documentati in unica fattura, quest’ultima dev’essere redatta in forma elettronica per la totalità dei beni.
• Anche per la fattura differita si potrà usare la fattura elettronica se le cessioni sono accompagnate da un documento di trasporto o altro di diverso tipo (es. in caso di rifornimento presso i self service vanno conservati i buoni consegni emessi dai totem automatici).
• Le regole sulla fatturazione elettronica valgono anche in tema di registrazioni contabili se non derogate o incompatibili. Quindi si potrà adottare anche il documento riepilogativo per le fatture di ammontare inferiore a 300 euro in cui indicare i numeri delle fatture emesse/ricevute; l’ammontare imponibile e l’Iva.
• Gli acquisti “mediati” (ossia avvenuti a mezzo di altri soggetti ma riconducibili sempre al soggetto passivo) saranno deducibili purchè i pagamenti siano effettuati sempre con strumenti tracciabili. Se un dipendente (o amministratore) in trasferta effettua il pieno di benzina con propri soldi, il costo sarà deducibile purchè il rimborso da parte del datore di lavoro avvenga in modo tracciato, ad es. in busta paga con bonifico.
Quantunque l’acquisto di carburante debba avvenire in modo tracciato, non è necessario che ad esso debba seguire la fattura elettronica. È il caso ad. es. dei buoni/ carte carburante e si avrà che:
– se il buono carburante emesso dalla compagnia X verrà usato solo sulla rete della stessa compagnia e per comprare solo carburante, la fattura elettronica sarà emessa all’atto dell’acquisto o ricarica;
– se il buono verrà usato presso un’altra rete (ad. es. presso la rete delle pompe bianche) o per comprare beni diversi dal carburante (es. olio), la carta o il buono sarà considerato come un “documento di legittimazione”, escluso da Iva, e quindi non sarà necessaria l’emissione della fattura elettronica.
In generale alla fattura elettronica si applicheranno tutte le disposizioni classiche già previste per la fattura cartacea.
IL PROVVEDIMENTO 89757
Col Provvedimento 89757, collegato alla Circolare 8/E, l’Agenzia Entrate illustra i dettagli operativi tecnicoinformatici. La fattura elettronica, che è un file in formato xml, potrà essere creata con una procedura web; un’app o un software da installare sul proprio pc. Per inviarla, oltre alla già nota Pec, si potrà usare una procedura web; un’app o, previo accreditamento al Sistema di Interscambio (o Sdi, ossia il sistema che gestirà la mole di flussi informatici), anche a mezzo di un sistema di “cooperazione applicativa su internet - web service” o con sistema di trasmissione basato su protocolli Ftp. Ci si potrà far assistere anche da intermediari “abilitati” (commercialisti; Caf) o non abilitati, a seguito di deleghe appropriate. La conservazione delle fatture sarà effettuata gratuitamente dall’Agenzia Entrate. Evitando ulteriori tecnicismi che esulano dallo spirito prettamente divulgativo di questa rubrica, rimandiamo per ulteriori approfondimenti al link: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi/?page=schedecomunicazioni
CONCLUSIONI
La fatturazione elettronica oltre ad un obbligo di legge, costituisce una rivoluzione epocale nell’ambito dei rapporti Fisco contribuente. Finora era stata utilizzatasolo nell’ambito delle operazioni verso la Pubblica Amministrazione (es. il bar che organizza il catering per un evento promosso dal Comune Alfa è costretto ad emettere fattura al Comune in formato elettronico). Dal 1 luglio prossimo l’adempimento diventa più generalizzato involvendo la filiera dei carburanti (benzinai e operatori del settore da un lato; clienti soggetti Iva dall’altro) per cui consigliamo di attivarsi da subito anche per affidarsi ad esperti che risolvano i tecnicismi operativi sottesi agli obblighi di legge. Dal 1 gennaio 2019 l’obbligo riguarderà tutti i settori e nessun operatore economico sarà escluso.
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
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