16 Gennaio 2019
Come emerso negli ultimi mesi sulla stampa specializzata, la giurisprudenza sul tema dell’applicazione del Pro-rata si arricchisce di una recente importante pronuncia tributaria che ha riconosciuto il diritto dell’esercente a detrarre tutta l’Iva sugli acquisti pur in presenza di proventi da slot. Con sentenza 50.02.2018, i Giudici della seconda sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza, a conferma dei pareri già espressi dallo studio scrivente, stabilisce che non è sufficiente la presenza di ricavi esenti nelle scritture contabili degli esercenti che gestiscono apparecchi da intrattenimento che distribuiscono vincite in denaro (comunemente “Awp” di cui al comma 6, lett.A, dell’art. 110 del Tulps) per far scattare la parziale indetraibilità dell’Iva sugli acquisti, ma debbano essere comprovati ulteriori elementi quali la rilevanza economica dei proventi esenti sul volume d’affari complessivo e la sussistenza di una consistente organizzazione di impresa (forza lavoro e ulteriori costi) dedicata alla raccolta. Diversamente l’attività rientra nell’ambito dell’accessorietà della prestazione che genera ricavi esenti e come tale non determina alcuna perdita di Iva. E tale circostanza si verifica nella maggior parte degli esercizi che gestiscono apparecchi nei quali i costi correlati alla collaborazione alla raccolta si limitano ad un minimo utilizzo di energia elettrica e ad un occasionale intervento dell’operatore per la gestione delle vincite e dei refill (mentre il principio non può valere per i bar e le sale, che dedicano ampi spazi e risorse alla raccolta del gioco). Il principio dunque “scardina” la pretesa di numerose Direzioni Provinciali dell’Agenzia delle Entrate, sul territorio, che negli ultimi anni, ha preteso dagli esercenti accertati l’applicazione del Pro-rata ogni qualvolta ci si trovasse davanti a ricavi imponibili (prevalentemente da somministrazione di alimenti e bevande) ed esenti (dalla gestione delle slot) con esclusivo riguardo all’attività prevista nell’oggetto sociale o all’avviato codice attività di gestione apparecchi presso il Registro delle Imprese od ancora alla iscrizione all’albo Ries). Tra i motivi della decisione, a supporto dell’accessorietà, il collegio giudicante richiama importanti precedenti pronunciamenti tra cui quello della Corte di Giustizia Europea (Causa C-77/01 del 29.04.2004) oltre a quanto indicato nella circolare dell’Agenzia n. 87/E del 21 Marzo 1997 in merito alla inapplicabilità del pro-rata sulla vendita di biglietti di lotterie nazionali e di estrazioni istantanee per gli esercenti diversi da ricevitorie e tabaccherie, in mancanza di una specifica struttura operativa dedicata. Si richiama inoltre la recente sentenza di Cassazione n. 23811/2017 che ha considerato accessorie le prestazioni di intermediazione finanziaria rese dai concessionari automobilistici per incentivare le vendite alla propria clientela. Trattandosi di una valutazione di carattere soggettivo, si raccomanda sempre di verificare, caso per caso, l’effettiva accessorietà dell’attività sia in rapporto ai ricavi complessivi sia alla marginalità dei costi e dell’organizzazione dell’impresa dedicata alla produzione di ricavi esenti.
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