23 Gennaio 2019
A volte ritornano verrebbe da dire! I contribuenti dovranno fare i conti con gli Studi di settore che sembravano sepolti ma che la Legge di Bilancio ha prorogato di un anno. Con la Circolare 14/2018 l’Ag. Entrate ha chiarito gli aspetti più importanti per questa (ultima?!!) applicazione.
LA CIRCOLARE 14/2018 DEL 6 LUGLIO
In barba allo Statuto del Contribuente, la Circ.14 è arrivata fuori tempo massimo, ossia oltre il 2 luglio, termine di pagamento del saldo 2017 senza la maggiorazione dello 0,4%. Analizziamo di seguito le principali novità trattate nel documento di Prassi.
ANALISI TERRITORIALI
Nella circolare viene evidenziata la novità di alcuni Studi che tengono conto dell’istituzione di nuovi Comuni e Province oltre al nuovo assetto degli Enti territoriali Sardi. Tra gli Studi di settore interessati, segnaliamo lo studio YG44U “Strutture alberghiere ed extralberghiere”, perché le variazioni “amministrative” dei Comuni oltre al numero di strutture ricettive interessate dalle variazioni urbanistico/amministrative stesse possono impattare sulla stima dei ricavi.
CORRETTIVI DI CASSA
Il decreto 23 marzo 2018 ha previsto dei correttivi agli Studi di settore da applicare nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata che determinano il reddito secondo il “criterio di cassa” per il quale sono irrilevanti le rimanenze finali e le esistenze inziali di merci. Poiché gli studi di settore sono “pensati” e calcolati in base a dati dichiarati “per competenza”, è stata elaborata una metodologia valida solo per il 2017, che prevede dei correttivi, al fine di consentire la partecipazione delle rimanenze finali di magazzino alle stime dei valori degli studi di settore. Ricordiamo infatti che una delle variabili rilevanti per stimare i ricavi delle imprese commerciali è data dal Costo del venduto, al cui calcolo partecipano le esistenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino. Ne consegue che tutte le imprese in semplificata dovranno determinare in via extracontabile le rimanenze applicando i criteri ordinari del Tuir. Si aggiunge che per i contribuenti esercenti attività d’impresa in regime di contabilità semplificata (esclusi quelli che rientrano nel regime “del registrato” ex co.5 art. 18 del Dpr 600/1973) ai risultati derivanti dall’applicazione degli Studi si applicano i seguenti correttivi:
• strutturale di “cassa”;
• di “cassa” relativo alle vendite verso soggetti Iva (comprese quelle con applicazione del reverse charge e quelle nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni);
• di “cassa” relativo alle vendite nei confronti delle PA;
• settoriali di “cassa” che tiene conto dei tempi di pagamento di settore;
• territoriali di “cassa” che tiene conto delle variabili territoriali (es grado di modernizzazione del commercio; copertura dei servizi di prossimità etc).
Ciascuno di questi correttivi può comportare variazioni dei ricavi stimati dallo studio di settore, in relazione sia al ricavo puntuale che al ricavo minimo.
CORRETTIVI PER LA CRISI
Per i correttivi legati alla “crisi” la circolare rimanda alla Prassi degli anni scorsi, atteso che tali correttivi presentano una struttura simile a quella prevista per i periodi di imposta precedenti.
REGIME PREMIALE
Con riferimento al regime premiale (articolo 10 Dl 201/2011) la Circolare conferma che i soggetti che comunicheranno regolarmente i dati rilevanti per lo Studio di Settore e che saranno congrui e coerenti con gli indicatori dello stesso, potranno accedere ai benefici quali:
• preclusione da accertamenti analitico-presuntivi;
• determinazione sintetica del reddito, a condizione che il reddito accertabile ecceda di 1/3 quello dichiarato;
• riduzione di un anno del termine di decadenza per l’attività di accertamento.
COMUNICAZIONI ANOMALIE DEL TRIENNIO 2014-2016
La circolare analizza le comunicazioni di anomalie nei dati degli studi di settore relative al triennio 2014-2016 e finalizzate ad invitare i contribuenti a correggere spontaneamente, mediante ravvedimento, errori od omissioni contenuti nella dichiarazione dei redditi. Le principali anomalie segnalate riguardano, ad es. incoerenze con la gesione del magazzino o tra rimanenze finali ed iniziali; incoerenze relative a beni strumentali; incongruenze sul costo del venduto; incoerenze tra costi di gestione sui ricavi o compensi; altre legate ai soci, al lavoro da essi prestato, etc.
MODIFICHE ALLA MODULISTICA
La circolare commenta l’introduzione di un apposito quadro “Z” per la raccolta di informazioni utili per le futuri attività di analisi correlate agli indici ISA che saranno utilizzati dall’esercizio 2018 in poi al posto degli Studi di settore.
CONSIDERAZIONI
Anche per quest’anno i contribuenti dovranno fare i conti con gli Studi di settore, strumento da molti considerato superato e inefficace per la determinazione del reddito e spesso considerato come strumento di accertamento. Consigliamo ai contribuenti di tenere sempre in modo ordinato una gestione contabile “oculata” delle rimanenze dato che sono l’elemento centrale di ogni verifica fiscale come anche confermato dalla lettura della circolare 14 in commento.
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
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A cura di Matteo Cioffi
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