12 Marzo 2019
In sede di accertamento e verifica fiscale sono sempre più frequenti i casi di estensioni di accertamenti anche ai conti correnti di terzi, da intendere in senso lato come familiari o società, soprattutto se a ristretta base sociale, riferite al soggetto accertato. È dibattuto se l’onere della prova dei movimenti finanziari incombe al Fisco o al contribuente. Il punto sugli accertamenti bancari
IL FATTO
Recentemente la Cassazione con la sentenza 22089/2018 è intervenuta in merito ad un controllo su un soggetto al quale venivano contestati maggiori ricavi ai fini Iva, Irap e Irpef, dopo il rinvenimento di documentazione extracontabile oltre alla verifica delle movimentazioni bancarie sul conto cointestato con la coniuge e al conto intestato ai genitori, sul quale aveva delega ad operare. In tale sentenza la Cassazione ha ribadito il concetto per il quale è onere del contribuente dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili e deve quindi dare una prova non generica ma specifica, con indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario. Questo anche nell’ipotesi di rapporti finanziari riferiti a terzi, soprattutto tra congiunti. Difatti basta il vincolo familiare per suffragare l’attribuzione delle operazioni rilevate dalla documentazione all’attività del contribuente sottoposto a verifica.
IN DOTTRINA E PRASSI
Dello stesso avviso è la Guardia di Finanza che nella sua Circolare 1_2018 autorizza i verificatori ad estendere l’attività ispettiva ad altri soggetti collegati al verificato ove emerga che le movimentazioni finanziarie su conti cointestati sono riconducibili al contribuente sottoposto a controllo, sussistendone i presupposti “anche in termini di redditività” della verifica stessa. Argomentando, la Circolare della GdF distingue tra:
– rapporti cointestati o con delega ad operare, nel qual caso anche il contitolare del rapporto (oltre al verificato) può essere interpellato. Si aggiunge che è onere del contribuente fornire la prova della provenienza e natura dei fondi, ovvero che le movimentazioni contestate si riferiscono esclusivamente all’altro cointestatario (confermato da Cassazione sent. 18125/2015) e che non basta una prova generica ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni movimentazione alle operazioni ovvero della sua estraneità (Cass. 14556/2018; 4829/2015).
– rapporti ed operazioni intestati a terzi e senza delega ad operare: in tal caso compete all’Amministrazione Finanziaria l’onere della prova sulla origine e motivazione delle operazioni contestate, come confermato dalla Cassazione nelle sentenze 428/2015 e 19213/2007.
IL DECRETO SALVA ITALIA E LE PROCEDURE “ANTIEVASIONE”
È utile ricordare che il Fisco ha a disposizione tutte le informazioni “finanziarie” di ogni soggetto. Il Decreto Salva Italia (D.L. 201/2011) obbliga le Banche, Poste, Operatori Finanziari in genere, a comunicare con periodicità mensile/annuale, entro il mese successivo all’apertura/cessazione del rapporto finanziario o entro il 15 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento, all’Archivio dei rapporti finanziari una serie di informazioni tra cui;
– dati del rapporto;
– saldo al 1/1 e al 31/12 di ogni anno;
– importi delle movimentazioni per ogni tipologia di rapporto;
– giacenza media annua dei rapporti di deposito e di conto corrente bancari.
Tutte queste informazioni servono per le analisi sul rischio di evasione e per procedere con la selezione dei soggetti da sottoporre a verifica.
CONSIDERAZIONI
Il modello del Grande Fratello del Fisco è sempre più affinato anche grazie alla mole di dati e informazioni che riesce a gestire. In sede di preparazione della verifica, gli accertatori controllano le posizioni da accertare con l’estensione anche ai terzi collegati. Difatti è una procedura ormai quasi automatica che non richiede particolari autorizzazioni da parte di organi superiori. Consigliamo di evitare commistioni tra i vari soggetti economici per evitare di avere poche chances di difesa delle proprie posizioni (es. conti dedicati, indicazioni di causali precise e non generiche ecc.).
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
Studio Walter Pugliese
tel. 02/36755000
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A cura di Matteo Cioffi
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