03 Dicembre 2019
Come già accennato in alcuni precedenti articoli dedicati alla fiscalità dei giochi, la circolare 2014 “Sale Giochi e Biliardi” emanata dall’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito i criteri di rilevazione contabile per gli operatori secondo il principio della competenza economica; la “prova” dei ricavi fiscalmente imponibili per tutti i raccoglitori di giocate risiede esclusivamente nel rendiconto emesso dai concessionari. Particolare importanza riveste a tal fine il cosiddetto 25° rendiconto, o rendiconto annuale, che riassume i compensi di competenza di gestori, esercenti ed altri collaboratori per ciascuna annualità di riferimento, permettendo anche di risolvere l’annosa questione degli imponibili forfettari – imposti dall’amministrazione per il computo ed il riversamento del prelievo erariale anche in caso di mancata lettura degli apparecchi. Detti imponibili infatti non valgono ai fini della determinazione dei compensi degli operatori (proprio perché non prevedono il conteggio delle vincite erogate ai giocatori e del residuo della raccolta). Ma attenzione: come ricordato anche dalla circolare, affinchè il concessionario possa correttamente rendicontare le quote di compenso a tutti i collaboratori della filiera, il gestore dovrà comunicare preventivamente al concessionario le quote di ripartizione dei compensi contrattualmente convenuti con gli esercenti ed eventuali ulteriori collaboratori alla raccolta, oltre a comunicare l’eventuale riconoscimento di bonus premiali e sovvenzioni sempre ricompresi all’interno del residuo delle giocate (anche mediante l’inserimento a portale dei dati di raccolta consentito dalla maggior parte dei concessionari). In tal modo i proventi di tutti i collaboratori dovranno necessariamente coincidere con quanto rendicontato dai concessionario; ove, alla ricezione del rendiconto annuale dovessero emergere discordanze significative, è necessario ed urgente comunicarle al concessionario per l’eventuale revisione al fine della verifica degli scostamenti in quanto, una volta definitivi, gli stessi rendiconti avranno valenza di certificazione fiscale ai fini della rilevazione dei proventi. Tra l’altro si ricorda che i rendiconti del concessionario, per i soggetti che operano nell’ambito della collaborazione alla raccolta di giocate mediante apparecchi da intrattenimento (art 10, comma 1 n. 6 della Legge Iva) sono esentati dall’obbligo di fatturazione elettronica (a differenza degli intermediari, mandatari previsti daln. 9 nel medesimo comma per i quali vige l’obbligo di fatturazione elettronica pur in presenza di ricavi esenti da iva). Per quanto attiene alle rilevazioni contabili, al conto economico del gestore dovrà essere iscritta la sola propria quota di proventi di competenza mentre tutte le altre componenti di raccolta (preu, canoni concessori, compensi del concessionario ed eventualmente degli esercenti) avrà esclusivamente natura patrimoniale finanziaria. Le distinte di incasso o verbali di “scassettamento” devono necessariamente continuare ad essere redatti, ma fanno esclusivamente prova di avvenuta movimentazione finanziaria tra le parti e non hanno valenza fiscale (se non in via provvisoria in attesa dei rendiconti). Diverso il caso di gestori ed esercenti in contabilità semplificata con ricavi fino a 400mila euro che, dal 2017 dovranno rilevare i propri ricavi, salvo diversa opzione, in base al criterio di cassa, che ritorna dunque ad emergere per tali contribuenti. Per quanto attiene agli adempimenti in materia di tracciabilità ed al limite di legge dei 3mila euro di contanti, essendo la moneta non solo uno strumento di pagamento ma anche di funzionamento degli apparecchi ed avendo ricevuto dal concessionario espresso mandato di raccolta del denaro il gestore (o terzo raccoglitore in genere) è evidentemente legittimato a raccogliere e versare anche giornalmente importi superiori al suddetto limite, sempre opportunamente documentati dalle distinte di incasso. Per quanto riguarda gli esercenti invece la questione è più dibattuta: la modalità ideale e più corretta è quella di prevedere, da parte del gestore, la raccolta dell’intero residuo delle giocate e quindi bonificare (con apposito Cig) a concessionario ed esercenti gli importi rispettivamente dovuti. Per prassi, ancora in diversi casi, l’esercente trattiene la propria quota dal cassetto (caso comunque richiamato anche dalla circolare 2014) oppure detiene le chiavi degli apparecchi per ridurre il rischio di furti e sottrazioni; in tali casi si consiglia una apposita previsione contrattuale (scassettamento congiunto) autorizzata dal concessionario per evitare possibili contestazioni.
L'autore dell'articolo, Francesco Scardovi, è commercialista e revisore contabile, autore di Gioco News
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A cura di Matteo Cioffi
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