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03 Aprile 2013

L'Avvocato. Come tutelarsi dalle diffamazioni online

di Cinzia Calabrese


L'Avvocato. Come tutelarsi dalle diffamazioni online

Sono responsabile di un ristorante di mia proprietà; mi è stata segnalata la recensione su un portale dedicato, dove mi vengono mosse accuse, assolutamente infondate, di truffa ed evasione fiscale. Come posso tutelare la mia immagine? Come posso contrastare questa grave accusa?

Egregio Signore
L’informazione on line ha rivoluzionato il modo di fare comunicazione. L’enorme potenziale che la Rete possiede permette di veicolare le informazioni attraverso svariate forme di comunicazione. Internet permette a chiunque abbia una sufficiente conoscenza informatica la piena libertà di accesso all’informazione.
Una piena libertà di accesso non deve però significare che Internet possa divenire una zona franca.
Occorre, allora, che sia garantita la tutela di tutti quei diritti di rango costituzionale e di  valore sociale, quali il diritto al nome, all’immagine, all’onore, alla reputazione. Per rispondere al suo quesito mi soffermo sui diritti citati. L’onore e la reputazione sono protetti dall’art. 595 del codice penale, a norma del quale commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende la reputazione altrui, prevedendo per il colpevole la pena della reclusione fino a un anno o la multa fino ad euro 1.032. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, facendo cioè riferimento ad un episodio preciso e specifico, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Questo perché attribuire ad un soggetto un fatto determinato e specifico ingenera nel destinatario una maggiore impressione di attendibilità delle circostanze narrate rispetto a quelle raccontate in modo vago, ipotetico o allusivo.
Se, infine, l’offesa è arrecata col mezzo della stampa (giornali, televisione, altri mezzi di informazione) o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità (forum su internet, social network), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore ad Euro 516,00.
Comunque, affinché possa dirsi realizzato il reato di “diffamazione e quindi anche quello on-line”, non è sufficiente la mera offesa dell’onore o della reputazione.

Altri due elementi
Si richiede, oltre necessariamente all’offesa alla reputazione di un soggetto determinato o determinabile, cosa con la narrazione di un fatto vero, che sia però produttivo di offesa della reputazione altrui, anche la sussistenza di due ulteriori elementi:
1- la comunicazione di tale messaggio a più persone;
2- la volontà cosciente e libera di propagare notizie e commenti con la consapevolezza della loro attitudine a ledere l’altrui reputazione.
Occorre, cioè, che la comunicazione di un determinato messaggio arrivi a più persone, indipendentemente dal fatto che quelle persone abbiano o meno letto quella comunicazione.
Non è invece necessario che l’intenzione di chi dia luogo a quelle determinate espressioni sia necessariamente di offesa, bastando anche solo che usino consapevolmente parole che siano socialmente interpretabili come offensive.Perciò, laddove venga a mancare uno degli elementi di cui sopra, si potrebbe ragionevolmente far rientrare quelle espressioni nell’ambito del “diritto di critica” che, per essere tale, mai deve trasmodare in insulto o in dileggio.

Prima di concludere, due ultime osservazioni.
Il reato di diffamazione viene definito tecnicamente reato di tipo istantaneo. Ciò sta a significare che si consuma nello stesso momento in cui appare la notizia e questa è potenzialmente leggibile da chiunque. Eliminarla, così come correggerla o eventualmente chiedere scusa, può incidere solo sulla eventuale  determinazione della pena, ma non sulla sussistenza del reato. Quanto, infine alla procedibilità, bisogna ricordare che si tratta di reato procedibile a querela di parte. Il termine per la proposizione della querela è di tre mesi dal momento in cui si è avuta conoscenza della notizia diffamatoria o dall’ultimo giorno di pubblicazione. Pertanto, nel Suo caso è importante verificare il tenore delle affermazioni lesive e se le stesse siano ancora pubblicate sul portale di recensioni. É ovvio che nel caso in cui dovesse essere accertata la lesività delle affermazioni pubblicate, sarà possibile richiedere il risarcimento del danno, attraverso la costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale. L’impraticabile equiparazione della rete alla stampa, se da un lato comporta l’impossibilità di estendere gli obblighi della stampa, come quello della rettifica, alla rete, dall’altro comporta anche l’impossibilità di applicare le prerogative della stampa ai blog e ai siti informatici. Ciò vuol dire che un sito internet, a differenza di un giornale, è censurabile, è sequestrabile, quindi lo si può oscurare a seguito di provvedimento dell’autorità giudiziaria. In particolare, se un blogger commette una diffamazione online, il diffamato potrà alternativamente denunciarlo per diffamazione e contestualmente il PM potrà chiedere il sequestro preventivo dell’articolo o dell’intero sito, cioè l’articolo sarà oscurato.

La diffamazione da parte di un blogger
A seguito del giudizio il blogger, se condannato (fino a 3 anni di carcere), dovrà anche pagare i danni al diffamato.
In alternativa il diffamato potrà agire in sede civile per ottenere l’oscuramento del sito e la condanna del blogger al risarcimento del danno alla sua reputazione. Se verrà condannato, ci sarà anche la condanna accessoria di dover pagare la pubblicazione di un articolo, sui maggiori quotidiani, dove si evidenzia la sua condanna per diffamazione, al fine di correggere la versione dei fatti data nell’articolo diffamante.
è evidente, quindi, che ci sono tutti gli strumenti per poter difendere la reputazione di un soggetto diffamato da un articolo pubblicato su un blog amatoriale o comunque in rete, senza alcuna necessità di estendere gli obblighi previsti della stampa alla rete medesima.

Avv Cinzia Calabrese - Tel. 02/45472838 - Fax 02/45472588
L’avvocato Cinzia Calabrese si mette a disposizione per rispondere alle domande inoltrate alla mail cinzia.calabrese@cinlex.it. Chi volesse inviare le domande autorizza la rivista Mixer e il sito Mixer Planet a pubblicare i suoi riferimenti, quali nome, cognome e indirizzo di posta elettronica.

TAG: CAFFè DIEMME,WEB,RECENSIONI WEB,DIFFAMAZIONE,BLOG,AVVOCATO

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