pubblici esercizi
01 Febbraio 2020È una vera e propria rivoluzione quella messa a segno dal governo sul mercato dei giochi con la Manovra economica per il 2020, in vigore dal 1° gennaio. Oltre all’immancabile aumento del Prelievo erariale sugli apparecchi da intrattenimento e al rincaro della tassa sulle vincite, sono tante le nuove misure introdotte che riguardano anche gli esercenti. Attraverso il combinato disposto dei due provvedimenti di recente approvazione, altamente strategici per le sorti economiche del paese, quali il Decreto fiscale e la Legge di Bilancio, viene così definito un nuovo mercato, con tanto di nuove indicazioni anche sulla futura gara per il rinnovo delle concessioni degli apparecchi, che viene anticipata di un anno. Ma vediamo più in dettaglio quali sono le principali novità.
IL DECRETO FISCALE
Partendo dal decreto fiscale (ovvero, la Legge 19 dicembre 2019, n. 157 Convertita, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili – GU Serie Generale n.301 del 24-12-2019), che è quello di maggiore interesse per gli esercenti: il testo di legge, oltre a prorogare per l’ennesima volta le gare per le concessioni di scommesse e bingo, a titolo oneroso, per l’impossibilità di procedere alla selezione per via del conflitto normativo tra leggi regionali e centrali, e a rimandare l’uscita delle cosiddette “Awp da remoto”, introduce il Registro unico degli operatori del gioco pubblico che “costituisce titolo abilitativo per i soggetti che svolgono attività in materia di gioco pubblico ed è obbligatorio anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del presente articolo, dei tutti gli attori della filiera degli apparecchi da intrattenimento, come già avveniva in precedenza, con l’aggiunta dei concessionari per la gestione della rete telematica, i concessionari del gioco del Bingo; i concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati; i titolari di punti vendita dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi, i concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; i titolari dei punti di vendita delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore; i concessionari del gioco a distanza; i titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza; i produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati; le società di corse che gestiscono gli ippodromi; gli allibratori e “ogni altro soggetto non ricompreso fra quelli di cui al presente comma che svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui al comma medesimo, qualsiasi altra attività funzionale o collegata alla raccolta del gioco, individuato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne fissa anche l’importo, in coerenza con quanto previsto dal comma 4, in relazione alle categorie di soggetti di cui al presente comma”. L’iscrizione al Registro deve essere rinnovata annualmente. Il decreto stabilisce anche il Potenziamento dei controlli in materia di giochi: con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli autorizzata a costituire, avvalendosi di risorse proprie, un fondo destinato alle operazioni di gioco a fini di controllo, di importo non superiore a 100.000 euro annui. Tra i punti più noti della legge c’è anche quello relativo all’introduzione della cosiddetta “lotteria degli scontrini”, la cui partenza viene però posticipata al prossimo 1 luglio, rispetto alla data iniziale del 1 gennaio prevista da precedenti provvedimenti. Nel testo viene anche stabilito il Blocco dei pagamenti a soggetti senza concessione e la nascita degli agenti sotto copertura che opereranno i controlli a sorpresa nei locali pubblici per conto dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli.
LA LEGGE DI BILANCIO
Le novità più sostanziose e delicate arrivano tuttavia con la Legge di Bilancio, ovvero con la Legge del 27 dicembre 2019, n. 160 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (GU Serie Generale n. 304 del 30-12-2019 – Suppl. Ordinario n. 45), la quale prevede, prima di tutto, l’anticipazione della gara per il rinnovo degli apparecchi anticipandola dal 2022 al 2020 e stabilendone i criteri. In particolare il testo stabilisce che verranno assegnati: 200.000 diritti per apparecchi comma 6a del Tulps (ovvero, le newslot), che consentiranno però “il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito”, da collocare nei bar e tabacchi e nelle sale dedicate, nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo. Introducendo, così, implicitamente, il passaggio alla nuova generazione di slot di cui si parla ormai da diversi anni salvo poi vederli rimandare di volta in volta. Fino ad arrivare al 2020. La base d’asta sarà non inferiore ad euro 1.800 per ogni diritto, con un offerta minima di 10.000 diritti. Inoltre verranno assegnati 50.000 diritti per apparecchi comma 6 b), ovvero le Vlt, da collocare nei punti vendita dedicati nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; la base d’asta sarà non inferiore ad euro 18.000 per ogni diritto, con un offerta minima di 2.500 diritti. La vera novità è tuttavia rappresentata dalla presenza di una sorta di “concessione intermedia” relativa proprio ai punti vendita, con la legge che parla di “35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi, con base d’asta non inferiore a 11.000 euro per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti; oltre a 2.500 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi con base d’asta non inferiore ad euro 35.000 per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti. A cui si aggiungono 40 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.500.000 per ogni diritto. Le concessioni hanno durata di nove anni, non rinnovabile.
L’AUMENTO DEL PRELIEVO SUGLI APPARECCHI
A decorrere dal 1 gennaio, inoltre, è stato ritoccato per l’ennesima volta anche il prelievo erariale unico sugli apparecchi comma 6 a) e comma 6 b) del Testo unico di pubblica sicurezza: ovvero, slot e vlt, per le quali la nuova aliquota diventa, rispettivamente, del 23,85% sino al 31 dicembre 2020 e nel 24% a decorrere dal 1° gennaio 2021, delle somme giocate per le slot, e dell’8,50% sino al 31 dicembre 2020 e dell’8,60%, a decorrere dal 1° gennaio 2021, per le vlt. Tuttavia, sempre a partire dal 1° gennaio, la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (payout) è diminuita al 65 percento per le slot e all’83% per le Vlt, imponendo una nuova sostituzione di tutte le slot attualmente installate nei pubblici esercizi.
STANGATA SULLE VINCITE
Ma non è tutto. Sì, perché lo Stato, stavolta, ha deciso di mettere le mani in tasca anche ai giocatori. A decorrere dal 15 gennaio 2020 il prelievo sulle vincite già previsto in precedenza per quelle superiori ai 500 euro e pari al 12% viene fissato al 20% per la quota delle vincite eccedenti il valore di Euro 200. Mentre a decorrere dal 1 marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro passa al 20%. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quarta e quinta categoria dell’Enalotto.
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A cura di Matteo Cioffi
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