bevande

17 Maggio 2020

Riapertura di ristoranti, bar e locali: i dettagli del Dpcm 17 maggio


Riapertura di ristoranti, bar e locali: i dettagli del Dpcm 17 maggio

CIRCOLARE FIPE n. 69 del 17 maggio 2020

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 17 maggio 2020 che, nel definire ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, consente la riapertura delle attività produttive.

In particolare, con riferimento ai pubblici esercizi:

- sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56 fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) comprese le attività di consegna a domicilio sia l'attività con l'asporto;

- possono proseguire la loro attività le mense e il catering continuativo su base contrattuale (cod. Ateco 56.29), che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

- restano aperte le attività di somministrazione di alimenti e bevande site negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di un metro

SI COMUNICA CHE È STATO APPENA PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N. 126 IL DPCM 17 MAGGIO 2020 RECANTE “DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, E DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19”. LE CUI DISPOSIZIONI PRODURRANNO EFFETTO A PARTIREDAL 18 MAGGIO 2020, IN SOSTITUZIONE DI QUELLE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 APRILE 2020,FINO AL 14 GIUGNO 2020, SALVI I DIVERSI TERMINI DI DURATA DELLE SINGOLE MISURE PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE DECRETO.

Il Decreto è stato emanato viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all’Allegato 17 del Decreto in oggetto, trasmesse in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Come già comunicato nei canali web e social della Federazione, il provvedimento era stato annunciato con una conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte – tenutasi nella serata del 16 maggio 2020 – nella quale si ricordava l avvenuta firma da parte del Presidente della repubblica del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", per consentire la riapertura delle attività dal 18 maggio, oltre ad altre misure relative agli spostamenti all'interno della Regione senza bisogno di autocertificazione, mentre dal 3 giugno sarà possibile spostarsi da una regione all'altra e anche da e per altri Stati Europei.

Come è noto Fipe si è battuta con convinzione sulla necessità di anticipare e allineare la data di ripartenza dei nostri esercizi - inizialmente programmata per il 1° giugno - a quella prevista per tutte le altre attività commerciali. Con altrettanta decisione, si è lavorato per garantire l’adozione di “Protocolli di Sicurezza” sostenibili dal punto di vista economico ed organizzativo, suggerendo e facendo recepire molte prescrizioni contenute nel nostro Protocollo.

Pur nella consapevolezza che queste non sono condizioni sufficienti per garantire a tanti imprenditori del nostro settore di ripartire e superare questa crisi, siamo convinti che questi risultati siano condizioni necessarie per provare a farlo, sapendo che ora è importante non abbassare la guardia ed essere i più seri estensori dei “Protocolli di Sicurezza” adottati, per la salute nostra, dei nostri familiari, dei nostri collaboratori e dei nostri clienti.

Il Covid-19 non è debellato e continuerà pericolosamente ad insidiare le nostre vite e la nostra economia. Una recrudescenza della pandemia porterebbe a nuovi provvedimenti di contenimento delle libertà personali, con danni prevedibili e letali. Per questo è importante richiamare tutti i nostri associati al massimo senso di responsabilità nel rispettare e far rispettare le regole.

Ciò premesso, il Decreto in oggetto risulta così strutturato:

- Art. 1: Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

- Art. 2: Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

- Art. 3: Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

- Art. 4: Disposizioni in materia di ingresso in Italia

- Art. 5 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

- Art. 6 Ulteriori disposizioni in materia di spostamenti da e per l’estero

- Art. 7 Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

- Art. 8 Misure in materia di trasporto pubblico di linea

- Art. 9 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità

- Art. 10 Esecuzione e monitoraggio delle misure

- Art. 11 Disposizioni finali

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art.1)

Le disposizioni di maggiore interesse per il settore rappresentato sono le seguenti:

sono consentite le attività dei servizi di ristorazione (vale a dire tutte quelle ricomprese nel Codice Ateco 56 fra cuibar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10 del Decreto in oggetto;
continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (cod. Ateco. 56.29), che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi. Questa modalità di servizio resta consentita anche negli esercizi siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade;
restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
sono consentite le attività degli stabilimenti balneari a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla lettera mm) e comunque in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10 del Decreto in oggetto.
Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità.

I protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso:

1) l’accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all’interno dei medesimi;

2) l’accesso dei fornitori esterni;

3) le modalità di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;

4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;

5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;

6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;

7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;

8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;

9) le spiagge di libero accesso;

restano invece sospese le discoteche e i locali assimilati, sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Per completezza, si sottolinea che il Decreto in commento consente le attività commerciali al dettaglio a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all’Allegato 10 del Decreto in oggetto. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’Allegato 11 del Decreto in oggetto.

Si raccomanda inoltre in ordine alle attività professionali che:

sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art.2)

Si segnala, inoltre, che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1, rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’Allegato 12 del Decreto in oggetto.

Esecuzione e monitoraggio delle misure (art.10)

L’esecuzione e il monitoraggio delle misure restrittive restano demandati alle Prefetture locali, informando preventivamente il Ministro dell’interno, monitorando l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Sanzioni

Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, del D.L. n.33 del 16 maggio 2020, (cfr. Circolare Fipe n. 68 2020), le violazioni delle misure restrittive imposte con il DPCM in commento saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria (da 400 a 3.000 euro) e, per quanto riguarda le categorie rappresentate, con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività (da 5 a 30 giorni).

Si ricorda che ai sensi dell’art. 3 comma 1 lettera d le Associazioni di categoria sono chiamate a promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’Allegato 16 presso gli esercizi commerciali.

A tal fine, la federazione ha, inoltre predisposto una check list riguardante gli indirizzi operativi nazionali dati dal DPCM 17 .05.2020 sia per quanto riguarda le misure di prevenzione per i servizi di ristorazione (tra cui bar, ristoranti, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, ecc.), sia per quanto riguarda gli stabilimenti balneari, che per semplicità si allega alla presente comunicazione.

Infine si è ritenuto opportuno predisporre una cartellonisticaper i clienti dei locali di somministrazione, al fine di renderli pienamente edotti sui comportamenti principali da tenere.

Per le restanti disposizioni del Decreto in commento, si rinvia alla lettura integrale del testo.

Si consiglia per maggiori dettagli di rivolgersi alla Fipe territoriale di competenza.

TAG: CAFFè DIEMME,MARCO BERETTA,CORONAVIRUS,RIAPERTURA,DPCM 17 MAGGIO

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