08 Ottobre 2020
Alcuni bar e ristoranti si sono reinventati quasi esclusivamente un nuovo business; per altri è stato il consolidamento di un’attività che prima era considerata solo ancillare o di supporto. In futuro l’asporto, sarà sempre più utilizzato, soprattutto nelle grandi città, grazie anche alle nuove tecnologie che uniscono domanda e offerta. Di seguito analizziamo gli aspetti principali data la crescente richiesta degli operatori del settore.
LA SOMMINISTRAZIONE:
TRA PRESTAZIONE DI SERVIZI E CESSIONE DI BENI
Molte volte il confine tra cessione di beni e prestazioni di servizi è molto sottile. Per questo vediamo di seguito alcune casistiche ricorrenti cui sottendono trattamenti Iva differenti.
◼ La somministrazione
La somministrazione “classica” è inquadrata ai fini Iva tra le fattispecie “assimilate” alle prestazioni di servizi e in quanto tale sconta l’aliquota Iva del 10%. Essa difatti per il Fisco, è una commistione tra una prestazione di “dare” e “fare” e a prescindere dal prodotto somministrato sconta l’aliquota Iva del 10%. Questo concetto previsto dalla Ris.103/2016 è stato ribadito recentemente anche nel Principio di diritto 9/2019. Inoltre, è ininfluente il luogo in cui viene effettuata la somministrazione, ossia se avviene all’interno o esterno del pubblico esercizio e quindi in uffici, scuole o mediante apparecchi di distribuzione automatica. Per cui avremo una prestazione di servizi nei casi di rinfreschi, buffet (effettuati con merce e personale dell’azienda, nel domicilio o nella sede indicata dal cliente); o anche nelle piccole somministrazioni di caffè, cappuccini, effettuate presso uffici, negozi, scuole o Enti (vedasi la Ris. 380292/1980). Alla stessa stregua, vengono considerate tra le prestazioni di servizi, le somministrazioni di alimenti e bevande a mezzo di apparecchi di distribuzione automatica.
◼ L’asporto o anche take away
Contrariamente a quanto visto innanzi l’asporto, non sconta l’aliquota del 10% ma quella prevista per il bene ceduto. Difatti prevale la cessione e in quanto tale il legislatore ha previsto un’aliquota differenziata a seconda del piatto che viene venduto. L’Ag. Entrate si era espressa in tal modo già con la Ris. 107/1998.
◼ Il food delivery
Come l’asporto, anche il “food delivery” sconta l’aliquota iva del prodotto ceduto proprio perché sono similari nella loro struttura contrattuale. Difatti mentre per asporto in forma classica si intende il prelievo da parte del consumatore del pasto per consumarlo fuori dall’esercizio di vendita, nel food delivery, si ha la variante che il cibo viene prenotato generalmente con app o altri mezzi tecnologici e poi la consegna avviene a mezzo terzi (i cosiddetti “riders”), e non a mezzo prelievo diretto da parte del consumatore finale. A questa soluzione è pervenuta la DRE Lombardia in un interpello del 2016, il n. 904-46.
POSSIBILE REGOLA GENERALE
Da quanto visto innanzi si potrebbe trarre una regola generale per la quale:
◼ si avranno delle prestazioni di servizi di ristorazione in tutti i casi in cui gli stessi servizi agevolano il consumo e ne semplificano la fruibilità, come ad. esempio, il catering; il servizio al tavolo;
◼ si ricadrà invece nell’ipotesi di una cessione di beni quando l’apporto di servizio è limitato, o assente o standardizzato, come nel caso dell’asporto.
Tale regola può essere di aiuto agli operatori economici che spesso devono interpretare alcune fattispecie operative che la realtà impone, come ad esempio il fatto che in pieno lockdown alcuni ristoranti si sono riadattati a vendere esclusivamente pasta fresca per assenza di clienti; o lo sviluppo dei “mcdrive” come forma di incentivo al distanziamento sociale (ossia la possibilità di ordinare senza scendere dall’auto e consumare altrove, a volte in un parcheggio custodito, annesso al ristorante). In tale ultimo caso infatti, il ristorante non opera solo la cessione del bene, ma potrebbe offrire dei servizi (parcheggio custodito e illuminato; guardiania; a volte anche intrattenimento con film; etc) pur di incentivare le vendite.
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria.
tel. 02/36755000 / fax 02/83428751
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