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07 Aprile 2021La percentuale del contributo va applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello in cui si è aperta la partita Iva
Novità dell’ultimora sul fronte Sostegni per le startup nate nel 2019. Con il provvedimento 82454/2021 del 29 marzo l’Agenzia delle Entrate ha “corretto” e precisato che i soggetti che hanno avviato una nuova attività dal 1° gennaio al 30 novembre 2019 calcolano l’ammontare del contributo a fondo perduto (Dl Sostegni art.1) applicando il coefficiente dimensionale alla differenza tra il fatturato medio mensile 2019 e quello 2020, anche qualora tale divario sia inferiore al 30%.
In sostanza, rispetto al precedente provvedimento (77923 del 23 marzo) viene meno il requisito del calo di fatturato.
Inoltre, per il calcolo dell’indennizzo la percentuale del contributo va applicata al calo della media mensile di fatturato calcolata per i soli mesi successivi a quello in cui si è aperta la partita Iva.
Restano invece immutati gli altri requisiti quali per esempio il limite massimo di ricavi (10 milioni di euro) così come gli importi minimi (1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 per soggetti diversi da persone fisiche) e massimi del contributo ottenibile (150.000 euro).
Ricordiamo infine che sono esclusi dal beneficio del contributo a fondo perduto: soggetti che hanno attivato una partita Iva dopo il 23 marzo 2021 (eccezion fatta per coloro che l’hanno aperta in quanto eredi di un titolare deceduto prima; soggetti che hanno cessato l’attività prima del 23 marzo 2021; enti pubblici; intermediari finanziari e società di partecipazione.
CALCOLO DELLA MEDIA MENSILE
Per calcolare la media mensile di fatturato e corrispettivi nel 2020 rispetto al 2019 devono essere considerate: le fatture attive, al netto dell’Iva, immediate o differite, riferite a operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre; le note di variazione sempre nello stesso periodo; le cessioni dei beni ammortizzati.
Chi gestisce una attività di vendita al dettaglio o assimilata deve considerare l’importo totale dei corrispettivi al netto dell’Iva, sia di quelli trasmessi telematicamente, sia di quelli soggetti ad annotazione.
Commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi (la registrazione globale dell’ammontare giornaliero degli incassi, senza distinzione per aliquota Iva applicabile, con successiva ripartizione in proporzione agli acquisti effettuati durante l’anno), o il regime del margine (regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione) e le agenzie di viaggio possono riportare l’importo al lordo dell’Iva, applicando lo stesso criterio al 2019 e al 2020.
Coloro infine che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell’Iva (per esempi tabaccai, rivendite di giornali) devono considerare anche l’importo di ricavi lordi (il cosiddetto aggio) relativo a tali operazioni.
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A cura di Matteo Cioffi
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