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20 Aprile 2021La norma introdotta dalla legge di Bilancio 2020 permette di congelare le perdite per cinque anni anche per aziende con riserve capienti
La legge di Bilancio 2021, tra le “Disposizioni temporali in materia di riduzione di capitale”, prevede che per le perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli obblighi di ricapitalizzazione, scioglimento o trasformazione delle società.
Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al quinto esercizio successivo. In pratica viene concesso di posticipare il ripianamento delle perdite dell’esercizio 2020 con la chiusura dell’esercizio 2025.
La norma (che si applica a società Srl, anche semplificate, Spa, Sapa e cooperative) sospende fino alla data che approva il bilancio 2025, l’obbligo di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. L’assemblea che approva il bilancio dell’esercizio 2020 deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.
Recentemente però è intervenuta l’interpretazione “maggioritaria” del Notariato del Triveneto, condivisa dal Mise e dalla Fondazione dei dottori commercialisti, fornendo alcuni chiarimenti.
Per cominciare tutte le perdite realizzate nell’esercizio 2020 sono rinviabili e non solo quelle non coperte da riserve; il campo di applicazione riguarda anche le società che hanno esercizi sociali non coincidenti con l’anno solare; in caso di perdite più gravi, che portano il capitale sotto il minimo legale, per prorogare la copertura delle perdite (sempre fino all’esercizio 2025) occorre convocare senza indugi un’assemblea straordinaria.
Anche le società che hanno riserve capienti per assorbire le perdite prodotte nell’esercizio 2020 possono beneficiare della sospensione e sterilizzazione per cinque anni, perché il criterio di attivazione della norma è di natura economica e non patrimoniale.
È stato infine confermato che la norma riguarda solo le perdite realizzate nell’esercizio 2020 o comunque gli esercizi che comprendono la data del 31 dicembre 2020, e non le perdite di esercizi di anni precedenti.
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