pubblici esercizi
27 Febbraio 2014Quello che i pubblici esercizi devono sapere in materia di macchine da gioco e ludopatie
Gentile Avvocato, sono titolare di un bar-tabacchi e vorrei introdurre nel mio locale delle macchine da gioco a pagamento. Quali sono gli obblighi previsti per i pubblici esercizi riguardo al gioco e quali sono le norme in materia di ludopatie che comportano degli adempimenti per il titolare del locale?
Egregio Signore,
in Italia, la legislazione permette gioco, scommesse e lotterie solamente se l’autorità pubblica dà la propria autorizzazione, mentre il gioco d’azzardo, in generale, è vietato nei locali pubblici, come previsto dalla tabella dei giochi proibiti. Inoltre, secondo l’ordinamento italiano, non è possibile adire l’autorità giudiziaria per obbligare qualcuno a saldare dei debiti di gioco.
Un passo in avanti nella prevenzione dei rischi derivanti dal gioco è rappresentato dalla conversione in legge del “decreto sulla Salute”, meglio noto come “decreto Balduzzi”. Questa legge rappresenta un punto di svolta per il comparto del gioco legale in Italia: l’entrata nei “Livelli essenziali di assistenza” (Lea) del Sistema Sanitario Nazionale del gioco problematico, pur non rappresentando una soluzione radicale, costituisce, in ogni caso, un passo avanti nell’ambito di un approccio più consapevole al problema. La prevenzione dei rischi e la tutela dei minori rappresentano i punti fondamentali del decreto Balduzzi.
Dal 1° gennaio 2013 è scattato per i pubblici esercizi l’obbligo di esporre formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con vincite in denaro e sulle relative probabilità di vincita. I gestori sono, inoltre, tenuti ad esporre all’ingresso e all’interno dei locali il materiale informativo predisposto dalle Asl, diretto ad evidenziare i rischi collegati al gioco e a segnalare la presenza dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura ed al reinserimento sociale delle persone affette da gioco d’azzardo patologico. Un piccolo contributo alla causa giungerà dai concessionari che, sulle proprie schede di gioco, saranno chiamati a pubblicare “Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita devono altresì figurare sulle schedine ovvero sui tagliandi di tali giochi”.
Le formule di avvertimento andranno esposte sugli apparecchi, come indicato dal decreto, su apposite targhe esposte nelle aree ovvero nelle sale in cui sono istallati i videoterminali, nonché nei punti vendita in cui si esercita l’attività di scommesse in via principale.
Per le violazioni sono previste sanzioni di 50.000,00 euro che, per quanto riguarda gli apparecchi da gioco, saranno applicate al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi, ovvero al pubblico esercizio. Per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste, è consigliabile che gli esercenti applichino alle macchine da gioco le formule di avvertimento fornite dai concessionari ed espongano, sia all’ingresso sia all’interno dei locali, il materiale informativo predisposto dalla Asl competente per territorio.
E’ quindi obbligatorio per gli esercizi pubblici: avere sempre a disposizione, insieme alla tabella dei giochi proibiti e a chiare indicazioni sul divieto di gioco per i minori, degli “avvisi” sui rischi connessi con il gioco e sulle singole possibilità di vincita.
Un capitolo a parte lo occupa, nel “decreto Balduzzi”, il controllo sui minori: il titolare dell’esercizio commerciale “identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta”. Il provvedimento prevede 10.000 controlli, effettuati da diversi soggetti: Agenzia delle dogane e dei monopoli, Siae, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale.
Si rafforza, inoltre, il divieto di utilizzo da parte dei consumatori all’interno del punto di gioco di “totem” e di apparecchiature che “attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line” o da chiunque altro. Nel sopracitato decreto sulla sanità, infatti, vi è spazio anche per il divieto dei giochi online nei pubblici esercizi. A questo proposito, si legge: «È vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.»
Il pubblico esercente può mettere a disposizione della clientela la rete WI FI e può anche concedere in comodato d’uso dei pc all’utenza. Se, però, attraverso tali pc, è possibile effettuare un collegamento a siti di gioco (legali o illegali), allora si viola il divieto espresso introdotto dalla legge Balduzzi. L’onere di “inibire” il computer a tali connessioni resta a carico di chi li mette a disposizione del pubblico.
Se, invece, non ci si limita a mettere a disposizione dei pc, ma si offrono in uso dei videoterminali per il gioco, allora scatta la sanzione prevista dall’articolo 110 TULPS.
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