pubblici esercizi

08 Gennaio 2013

Il Commercialista. Articolo 62: cosa cambia in sintesi

di Walter Pugliese


Il Commercialista. Articolo 62: cosa cambia in sintesi

per effetto dell'art 62 del D.L. 1/2012 Decreto Liberalizzazioni, dal 24 ottobre per i contratti inerenti le cessioni di beni agricoli ed alimentari, stipulati tra imprese (esclusi i privati consumatori), viene previsto l’obbligo di:
1. pagare entro 30 gg dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, le derrate deperibili (latte fresco, frutta, pane fresco, carne, mozzarelle, uova, pesce, yoghurt) ed entro 60 gg  dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, le non deperibili (olio, vino, liquori, pasta, animali vivi, surgelati diversi da carne e pesce);
2. stipulare il contratto in forma scritta se i beni non vengono pagati alla consegna.  Per i contratti non stipulati per iscritto in corso alla data del 24 ottobre, vi è l’obbligo di adeguarli in forma scritta entro il 31 dicembre prossimo.
I soggetti interessati sono tutti gli operatori della filiera agro-alimentare, compresi gli esercenti della somministrazione (ristoranti, bar, etc.), con l’obiettivo di ridurre le tempistiche di pagamento generalmente molto lunghe che vanno a scapito soprattutto dei piccoli produttori.

I contratti
I contratti devono riportare a pena di nullità le seguenti indicazioni:
- durata;
- quantità e tipologia dei prodotti venduti;
- prezzo;
- modalità di consegna e pagamento.
In assenza del contratto è possibile riportare questi elementi in documenti alternativi quali:
- fatture e ddt;
- ordini di acquisto;
- scambi di comunicazioni, mail e ordini anteriori alla consegna dei prodotti,
purché vi sia scritta la seguente frase: “Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, co. 1 DL 24/1/2012 n. 1, convertito nella Legge 27/2012”.

La fattura
I prodotti deteriorabili dovranno essere fatturati separatamente dai non deteriorabili.
Nel caso non vi sia certezza circa la data di ricezione della fattura, questa si considera ricevuta nella data di consegna dei prodotti, salvo prova contraria.
In caso di ritardato pagamento, dal giorno successivo alla scadenza del termine, decorreranno gli interessi  di mora, al momento pari a circa il 10%.

Le sanzioni
Molto onerose le sanzioni, comminate dal Garante della Concorrenza, per il tramite della GdF.
Il contratto non redatto in forma scritta comporta la sanzione da 516 a 20.000 Euro basata sul valore dei beni in oggetto. Il ritardo nel pagamento comporta una sanzione da 500 a 500.000 Euro basata sul fatturato oppure sull’ entità del ritardo.
La disposizione, come detto riguarda i beni e non si applica alle prestazioni di servizi.
Quindi, dal 24 ottobre il bar dovrà pagare entro 30 gg il latte comprato per i cappuccini o il pane utilizzato a pranzo.
Al contrario continuerà ad incassare con la solita tempistica i fondi dai gestori dei buoni pasto per le prestazioni pagate dai clienti in tale modalità! Ma questo problema il decreto Liberalizzazioni non l’ha ancora affrontato!

TAG: CAFFè DIEMME,PAGAMENTI,SCADENZE,NORMATIVE

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