pubblici esercizi
10 Aprile 2013La normativa prevede la sospensione dei tributi nel caso si dimostri l’infondatezza della pretesa
Dal 2013 è possibile richiedere la sospensione degli atti esecutivi di Equitalia. Non solo, se l’Ente creditore (es. Inps; Ag. Entrate; etc) non si attiva, trascorsi 220 giorni, la richiesta decade e nulla più è dovuto!
La novità
Dal 2013 è prevista la possibilità di sospendere gli atti esecutivi e cautelari di Equitalia su semplice istanza del contribuente in presenza di alcune condizioni, previa compilazione di un modulo reperibile al link seguente http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/sgraviesospensioni/. Il modulo sostituisce il precedente creato con la Direttiva 10/2010.
Possono essere sospesi tutti i tributi, senza limiti quantitativi, a patto di dimostrare l’infondatezza della pretesa (es. anche cartelle “pazze”).
Le cause della sospensione
Diverse sono le motivazioni per le quali attivarsi per la sospensione:
- prescrizione o decadenza del credito;
- sgravio da parte dell’ente creditore;
- sospensione amministrativa, giudiziale o sentenza che ha annullato anche in parte il diritto alla riscossione, emesse in un giudizio al quale Equitalia non ha preso parte;
- pagamento già avvenuto;
- altre cause (es. cartelle pazze; errori di persona; vizi in genere; etc).
In presenza di tali situazioni, Equitalia deve sospendere ogni azione cautelare (fermi ed ipoteche) ed esecutiva (esproprio).
Modalità
Appena il contribuente riceve un atto esecutivo viziato dai motivi su esposti (es. cartella; fermo amministrativo; ipoteca, etc) :
- inoltra istanza ad Equitalia entro 90 giorni con tutta la documentazione idonea. Da questo momento, Equitalia è obbligata a sospendere ogni azione forzata;
- successivamente, Equitalia, entro 10 giorni procede ad un controllo solo formale della documentazione e la trasmette all’Ente creditore;
- l’Ente creditore entra nel merito della pretesa ed è tenuto entro 60 giorni a confermare la correttezza della documentazione avvertendo il debitore o, al contrario, avverte Equitalia tempestivamente del diniego.
Comunque sia, spirati 220 giorni (perentori) dall’inoltro dell’istanza, se l’Ente creditore non si attiva, l’atto è nullo ed il contribuente non deve pagare nulla.
Attenzione a “non provarci”
Se la pretesa del contribuente è infondata (es. istanza con documentazione falsa), oltre all’eventuale responsabilità penale, l’Ente creditore applica la sanzione dal 100% al 200%, con un minimo di 258 euro.
Considerazioni
L’intervento del Legislatore è positivo nel concedere questa opportunità al contribuente che ha un arma in più per combattere contro pretese infondate, obbligando Equitalia e gli Enti creditori ad attivarsi e collaborare.
Studio Walter Pugliese
tel. 02/87380518 fax 02/ 87380630 info@studiowpugliese.it
Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a:
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A cura di Matteo Cioffi
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