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teri organizzativi dell’imprenditore e non richiede

alcuna trattativa sindacale e che la stessa deve

incidere direttamente sulla posizione lavorativa

del soggetto interessato. Secondariamente che il

limite della possibilità di modifica “in peius” è

all’interno della categoria di inquadramento (mai

l’imprenditore potrà retrocedere il lavoratore da una

posizione impiegatizia ad una di operaio). Inoltre il

demansionamento rientra nel potere discrezionale

del datore di lavoro ed infine che al mutamento

delle mansioni deve accompagnarsi, se necessario

(la valutazione spetta all’imprenditore), un percorso

di aggiornamento formativo in relazione alle nuove

mansioni da svolgere la cui mancanza, peraltro, non

comporta che la nuova assegnazione non sia valida.

Oltre alla ipotesi del mutamento degli assetti orga-

nizzativi interni, ulteriori ipotesi sono demandate

alla contrattazione collettiva anche aziendale con ac-

cordi stipulati dalle associazioni comparativamente

più rappresentative sul piano nazionale, come è nel

caso della FIPE. Si tratta di una norma importante

che assegna alla contrattazione collettiva un ruolo

fondamentale in quanto potrà stimolare le parti

sociali ad intervenire sui sistemi di classificazione

e di inquadramento del personale non sempre al

passo con i tempi.

La nuova norma prevede che, in qualsiasi caso di

mutamento delle mansioni, l’assegnazione deve

avvenire, a pena di nullità, per iscritto ( preferibil-

mente con l’aggiunta delle motivazioni, anche se

la norma non lo prevede), precisando nella lettera

al lavoratore che con il declassamento al livello

inferiore mantiene il livello di inquadramento ed

il trattamento retributivo in godimento, con la sola

perdita delle indennità e degli elementi retributivi

strettamente correlati alle modalità di svolgimento

della precedente mansione lavorativa

Vi è un’ unica eccezione a questo principio e

riguarda la possibilità di sottoscrivere accordi in-

dividuali tra datore di lavoro e lavoratore in appo-

sita sede di certificazione assistita prevista dalla

legge, al fine di salvaguardare il suo interesse alla

conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di

una diversa professionalità o al miglioramento delle

condizioni di vita. Solo in tali casi, le parti possono

concordare non solo la modifica delle mansioni ma

anche la variazione della categoria, del livello di

inquadramento e della retribuzione.

CONSIDERAZIONI FINALI

Mentre in precedenza, nel caso di assegnazione a

mansioni superiori il lavoratore aveva diritto alla

acquisizione del livello superiore dopo tre mesi, og-

gi, con la nuova disciplina ha diritto al trattamento

corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione

diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavo-

ratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per

ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio,

dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in

mancanza, dopo sei mesi continuativi.

C’è da augurarsi che la nuova disciplina, i cui

effetti saremo chiamati a valutare nel corso dei

prossimi mesi, da un lato risponda alla esigenza

di contemperare le reciproche necessità dell’im-

presa di ottimizzare l’organizzazione del lavoro

nell’impresa e dei lavoratori di veder salvaguardati

il posto di lavoro e la propria professionalità e

contribuisca a render meno “invasivo” l’intervento

del giudice che, qualora coinvolto nella valutazio-

ne della sussistenza dei presupposti legali, dovrà

limitarsi a verificare se i cambiamenti sono real-

mente avvenuti non potendo più, come in passato,

fare alcuna valutazione tra mansioni precedenti e

mansioni successive.

M

24

Mixer

DICEMBRE/GENNAIO 2016

Lavoro

PUBBLICO ESERCIZIO

In caso di mutamento

delle mansioni,

l’assegnazione deve

avvenire per iscritto,

a pena di nullità