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Mixer
/ MAGGIO 2017
LA PROFESSIONE
Il Commercialista
D
i recente l’Inps è intervenuta mediante due circolari
per fugarealcuni dubbi riguardanti lacorrettaclassi-
ficazionedell’attivitàdigelaterie-pasticcerienonché
per chiarire i riflessi contributivi delle unioni civili e
delle convivenze di fatto.
GELATERIE E PASTICCERIE
Con la circ. 56/2017 inerente la classificazione delle attività
di gelaterie e pasticcerie l’Inps ricorda quali codici utilizzare
in base alle modalità di svolgimento delle attività, a seconda
della tipologia:
a) industriale o artigianale, da svolgere con:
– codice statistico contributivo (c.s.c.) 10407/40407 e Ateco
10.52.00 per la produzione di gelati;
– c.s.c. 10405/40405 e Ateco 10.71.20 per la pasticceria;
oppure
b) gelateria o pasticceria,
intesa come luogo
aperto al pub-
blico dove si vende il prodotto (pubblico esercizio). In tal
caso, trattandosi di somministrazione al pubblico di cibi e
bevande, si userà il c.s.c. 70504 e Ateco 56.10.30 o 56.10.41
se svolta in forma ambulante.
Inoltre, nel caso a), si rientrerà nell’ambito dell’artigianato se
l’attività viene svolta direttamente dal titolare e sia venduto
esclusivamenteoprevalentementeil
prodottoenonanchealtrebevande.
Per completezza, si aggiunge che il
prodotto dev’essere venduto per
asportooconsumatosulpostosenza
posti a sedere che presuppongano
un servizio al tavolo. In caso contra-
rio, l’attivitàdovrà essere ricondotta
nell’ambitodeipubbliciesercizi(c.s.c.
70504, come caso b).
Da ultimo, l’Inps ricorda che per l’in-
quadramento nel settore industria,
la produzione di gelati o pasticceria
dovràesseresvoltainunlaboratorio/
opificio che non preveda l’accesso
al pubblico.
Il dr. Walter Pugliese
risponde alle domande
inoltrate a:
info@studiowpugliese.itche verranno pubblicate sui
prossimi numeri del mensile.
Chi volesse inviare
le domande autorizza MIXER
a pubblicare i suoi riferimenti
(nome, cognome, indirizzo
e-mail) a meno di esplicita
richiesta contraria.
Studio Walter Pugliese
tel. 02/36755000
fax 02/83428751
info@studiowpugliese.itL’INPS chiarisce
l’inquadramento delle pasticcerie
e la contribuzione nelle unioni civili
UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO
Lalegge76/2016haistituitoleunioniciviliedisciplinatoleconvi-
venzedifatto.L’Inps,interpellatadaglioperatori,siesprimecon
la Circ. 66/2017 sui riflessi previdenziali di questi nuovi istituti.
Unioni civili
Le unioni civili sono definite
“specifica formazione sociale ai
sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” e sono costituite,
…da“duepersonemaggiorenni dellostessosesso…(omissis)
… mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile
ed alla presenza di due testimoni”
. Ai fini fiscali e contributivi,
tutte le disposizioni del codice civile che contengano la parola
“coniuge”, devono intendersi riferite anche ad ognuna delle
parti dell’unione civile. Ne deriva la necessità di estendere le
tuteleprevidenzialiinvigorepergliesercentiattivitàautonoma
anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione
civile. Con riferimento all’impresa familiare, il soggetto unito
civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equi-
parato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi
di natura fiscale e previdenziale.
Convivenze di fatto
Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due
persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e
di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da
rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da
un’unione civile. La nuova normativa estende al convivente
alcune tutele riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in
materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma
non introduce
alcuna equiparazione di status
, né estende al convivente
gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti
per il familiare coadiutore. Pertanto, il convivente di fatto,
non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado
rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi
sulle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto
ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.
Inoltre, in tema di impresa familiare, l’eventuale attribuzionedi
utili d’impresa al convivente di fatto da parte del titolare, non
ha alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo
contributivo del convivente alle gestioni autonome, poiché
mancano i necessari requisiti soggettivi che derivano
dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.
M
di Walter Pugliese