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Mixer

/ MAGGIO 2017

LA PROFESSIONE

Il Commercialista

D

i recente l’Inps è intervenuta mediante due circolari

per fugarealcuni dubbi riguardanti lacorrettaclassi-

ficazionedell’attivitàdigelaterie-pasticcerienonché

per chiarire i riflessi contributivi delle unioni civili e

delle convivenze di fatto.

GELATERIE E PASTICCERIE

Con la circ. 56/2017 inerente la classificazione delle attività

di gelaterie e pasticcerie l’Inps ricorda quali codici utilizzare

in base alle modalità di svolgimento delle attività, a seconda

della tipologia:

a) industriale o artigianale, da svolgere con:

– codice statistico contributivo (c.s.c.) 10407/40407 e Ateco

10.52.00 per la produzione di gelati;

– c.s.c. 10405/40405 e Ateco 10.71.20 per la pasticceria;

oppure

b) gelateria o pasticceria,

intesa come luogo

aperto al pub-

blico dove si vende il prodotto (pubblico esercizio). In tal

caso, trattandosi di somministrazione al pubblico di cibi e

bevande, si userà il c.s.c. 70504 e Ateco 56.10.30 o 56.10.41

se svolta in forma ambulante.

Inoltre, nel caso a), si rientrerà nell’ambito dell’artigianato se

l’attività viene svolta direttamente dal titolare e sia venduto

esclusivamenteoprevalentementeil

prodottoenonanchealtrebevande.

Per completezza, si aggiunge che il

prodotto dev’essere venduto per

asportooconsumatosulpostosenza

posti a sedere che presuppongano

un servizio al tavolo. In caso contra-

rio, l’attivitàdovrà essere ricondotta

nell’ambitodeipubbliciesercizi(c.s.c.

70504, come caso b).

Da ultimo, l’Inps ricorda che per l’in-

quadramento nel settore industria,

la produzione di gelati o pasticceria

dovràesseresvoltainunlaboratorio/

opificio che non preveda l’accesso

al pubblico.

Il dr. Walter Pugliese

risponde alle domande

inoltrate a:

info@studiowpugliese.it

che verranno pubblicate sui

prossimi numeri del mensile.

Chi volesse inviare

le domande autorizza MIXER

a pubblicare i suoi riferimenti

(nome, cognome, indirizzo

e-mail) a meno di esplicita

richiesta contraria.

Studio Walter Pugliese

tel. 02/36755000

fax 02/83428751

info@studiowpugliese.it

L’INPS chiarisce

l’inquadramento delle pasticcerie

e la contribuzione nelle unioni civili

UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO

Lalegge76/2016haistituitoleunioniciviliedisciplinatoleconvi-

venzedifatto.L’Inps,interpellatadaglioperatori,siesprimecon

la Circ. 66/2017 sui riflessi previdenziali di questi nuovi istituti.

Unioni civili

Le unioni civili sono definite

“specifica formazione sociale ai

sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione” e sono costituite,

…da“duepersonemaggiorenni dellostessosesso…(omissis)

… mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile

ed alla presenza di due testimoni”

. Ai fini fiscali e contributivi,

tutte le disposizioni del codice civile che contengano la parola

“coniuge”, devono intendersi riferite anche ad ognuna delle

parti dell’unione civile. Ne deriva la necessità di estendere le

tuteleprevidenzialiinvigorepergliesercentiattivitàautonoma

anche ai coadiuvanti uniti al titolare da un rapporto di unione

civile. Con riferimento all’impresa familiare, il soggetto unito

civilmente al titolare dell’impresa familiare deve essere equi-

parato al coniuge, con tutti i conseguenti diritti ed obblighi

di natura fiscale e previdenziale.

Convivenze di fatto

Le convivenze di fatto consistono in unioni stabili tra due

persone maggiorenni, legate da vincoli affettivi di coppia e

di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da

rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da

un’unione civile. La nuova normativa estende al convivente

alcune tutele riservate al coniuge o ai familiari, ad esempio in

materia penitenziaria, sanitaria, abitativa, ma

non introduce

alcuna equiparazione di status

, né estende al convivente

gli stessi diritti/obblighi di copertura previdenziale previsti

per il familiare coadiutore. Pertanto, il convivente di fatto,

non avendo lo status di parente o affine entro il terzo grado

rispetto al titolare d’impresa, non è contemplato dalle leggi

sulle gestioni autonome quale prestatore di lavoro soggetto

ad obbligo assicurativo in qualità di collaboratore familiare.

Inoltre, in tema di impresa familiare, l’eventuale attribuzionedi

utili d’impresa al convivente di fatto da parte del titolare, non

ha alcuna conseguenza in ordine all’insorgenza dell’obbligo

contributivo del convivente alle gestioni autonome, poiché

mancano i necessari requisiti soggettivi che derivano

dal legame di parentela o affinità rispetto al titolare.

M

di Walter Pugliese