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Mixer
/ DICEMBRE/GENNAIO 2018
PUBBLICO ESERCIZIO
Diritto d’autore e diritti connessi
È
stato emanato il Regolamento dell’Autorità
per leGaranzienelleComunicazioni (Agcom)
attuativo del D.Lgs. 35/2017 – in materia di
diritto d’autore e diritti connessi – relativo
ai poteri di vigilanza dell’Autorità stessa.
IlDecretoLegislativocitatoharecepitonell’ordinamen-
to italiano la c.d. Direttiva Barnier sul diritto d’autore e
ha cercato di razionalizzare tutto questo settore, che
negli ultimi anni ha subito importanti modifiche nor-
mative, affidando all’Agcomalcuni poteri di vigilanza e
controllodegli adempimenti previsti dal D.Lgs. stesso.
In particolare, l’art. 23 del D.Lgs. n. 35/2017 stabili-
sce che,
pena sanzioni amministrative pecuniarie
da 20.000 a 100.000 euro
, “entro novanta giorni
dall’utilizzazione,
gli utilizzatori
(Tv, radio, ma anche
pubblici esercizi
)
devono far pervenire agli organi-
smi di gestione collettiva
(es. SIAE, SCF, ecc.), nonché
alle entità di gestione indipendente, in un formato
concordatooprestabilito,
lepertinenti informazioni
a loro disposizione
, necessarie per la riscossione dei
proventi dei diritti eper ladistribuzionee il pagamento
degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti
l’utilizzo di opere protette”.
Scongiurato
rischio sanzioni
per i P.E.
di Rosa Caterina Cirillo,
Responsabile Area Legislativa,
Legale e Tributaria di FIPE
Tali informazioni consistono
nell’elenco delle opere
protettecon l’indicazionedei dati necessari alla loro
identificazione
e corretta distribuzione dei relativi
corrispettivi ai titolari dei diritti (titolodell’opera, anno
di produzione, denominazione del produttore, ecc.).
In buona sostanza, l’esercente sarebbe obbligato a
compilare un elenco con tutte le canzoni trasmesse
nel suo locale attraverso radio, tv, computer, cd, ecc.
eda fornirloperiodicamente alle societàdi collecting,
per consentire loro di ripartire in maniera precisa i
compensi dovuti ai vari autori, artisti, produttori, ecc.
Ora risulta evidente come un’emittente radiofonica,
che studia e programma i propri palinsesti, non ha
grossi problemi a reperire gli elenchi con le informa-
zioni richieste, mentre è pressoché impossibile che
un pubblico esercizio, nel quale viene diffusa musica
in secondo piano (si pensi alla musica d’ambiente) sia
in grado di ottenere tali informazioni, soprattutto
perché di norma fruitore, prima ancora che utilizza-
tore, di palinsesti organizzati da terzi – radio, TV,
music provider ecc. – in possesso delle informazioni
richieste dalla norma.
FIPE ha espresso fortissime perplessità su tale nuovo