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Mixer

/ DICEMBRE/GENNAIO 2018

PUBBLICO ESERCIZIO

Diritto d’autore e diritti connessi

È

stato emanato il Regolamento dell’Autorità

per leGaranzienelleComunicazioni (Agcom)

attuativo del D.Lgs. 35/2017 – in materia di

diritto d’autore e diritti connessi – relativo

ai poteri di vigilanza dell’Autorità stessa.

IlDecretoLegislativocitatoharecepitonell’ordinamen-

to italiano la c.d. Direttiva Barnier sul diritto d’autore e

ha cercato di razionalizzare tutto questo settore, che

negli ultimi anni ha subito importanti modifiche nor-

mative, affidando all’Agcomalcuni poteri di vigilanza e

controllodegli adempimenti previsti dal D.Lgs. stesso.

In particolare, l’art. 23 del D.Lgs. n. 35/2017 stabili-

sce che,

pena sanzioni amministrative pecuniarie

da 20.000 a 100.000 euro

, “entro novanta giorni

dall’utilizzazione,

gli utilizzatori

(Tv, radio, ma anche

pubblici esercizi

)

devono far pervenire agli organi-

smi di gestione collettiva

(es. SIAE, SCF, ecc.), nonché

alle entità di gestione indipendente, in un formato

concordatooprestabilito,

lepertinenti informazioni

a loro disposizione

, necessarie per la riscossione dei

proventi dei diritti eper ladistribuzionee il pagamento

degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti

l’utilizzo di opere protette”.

Scongiurato

rischio sanzioni

per i P.E.

di Rosa Caterina Cirillo,

Responsabile Area Legislativa,

Legale e Tributaria di FIPE

Tali informazioni consistono

nell’elenco delle opere

protettecon l’indicazionedei dati necessari alla loro

identificazione

e corretta distribuzione dei relativi

corrispettivi ai titolari dei diritti (titolodell’opera, anno

di produzione, denominazione del produttore, ecc.).

In buona sostanza, l’esercente sarebbe obbligato a

compilare un elenco con tutte le canzoni trasmesse

nel suo locale attraverso radio, tv, computer, cd, ecc.

eda fornirloperiodicamente alle societàdi collecting,

per consentire loro di ripartire in maniera precisa i

compensi dovuti ai vari autori, artisti, produttori, ecc.

Ora risulta evidente come un’emittente radiofonica,

che studia e programma i propri palinsesti, non ha

grossi problemi a reperire gli elenchi con le informa-

zioni richieste, mentre è pressoché impossibile che

un pubblico esercizio, nel quale viene diffusa musica

in secondo piano (si pensi alla musica d’ambiente) sia

in grado di ottenere tali informazioni, soprattutto

perché di norma fruitore, prima ancora che utilizza-

tore, di palinsesti organizzati da terzi – radio, TV,

music provider ecc. – in possesso delle informazioni

richieste dalla norma.

FIPE ha espresso fortissime perplessità su tale nuovo