RESTA FERMO L’OBBLIGO
PER I PUBBLICI ESERCIZI
CHE ORGANIZZANO
TRATTENIMENTI MUSICALI
E PER LE DISCOTECHE
DICEMBRE/GENNAIO 2018W /
Mixer
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obbligo e, anche se l’art. 23 fa salvi eventuali diversi
accordi tra le parti (società di collecting e utilizzatori)
con cui potrebbero quindi derogare a tale obbligo,
ha difeso con forza gli interessi delle imprese rap-
presentate.
Il risultato di queste azioni si trova nella delibera di
approvazionedel Regolamentodell’Agcom, nel quale
viene ripreso totalmente quanto sostenuto dalla Fe-
derazione in merito all’inapplicabilità dell’art. 23 del
D.Lgs. sull’obbligo di rendicontazione dei contenuti
trasmessi ai pubblici esercizi.
L’Autorità ha infatti dichiarato di escludere dalle sue
funzioni di vigilanza la diffusione di musica d’ambien-
te nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali,
utilizzatori passivi e quindi non in possesso delle in-
formazioni richiestedalla norma,
scongiurando così il
rischiodellepesanti sanzioni previsteper ilmancato
adempimento
.
Resta comunque fermo l’obbligo per i pubblici eser-
cizi che organizzano trattenimenti musicali (c.d. con-
certini) e le discoteche di compilare correttamente
i programmi musicali, corredati di tutte le informa-
zioni idonee all’identificazione degli aventi diritto
(siano essi autori ed editori che produttori fonogra-
fici ed artisti), obbligo peraltro già vigente
da decenni relativamente ai diritti d’autore.