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RESTA FERMO L’OBBLIGO

PER I PUBBLICI ESERCIZI

CHE ORGANIZZANO

TRATTENIMENTI MUSICALI

E PER LE DISCOTECHE

DICEMBRE/GENNAIO 2018W /

Mixer

17

obbligo e, anche se l’art. 23 fa salvi eventuali diversi

accordi tra le parti (società di collecting e utilizzatori)

con cui potrebbero quindi derogare a tale obbligo,

ha difeso con forza gli interessi delle imprese rap-

presentate.

Il risultato di queste azioni si trova nella delibera di

approvazionedel Regolamentodell’Agcom, nel quale

viene ripreso totalmente quanto sostenuto dalla Fe-

derazione in merito all’inapplicabilità dell’art. 23 del

D.Lgs. sull’obbligo di rendicontazione dei contenuti

trasmessi ai pubblici esercizi.

L’Autorità ha infatti dichiarato di escludere dalle sue

funzioni di vigilanza la diffusione di musica d’ambien-

te nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali,

utilizzatori passivi e quindi non in possesso delle in-

formazioni richiestedalla norma,

scongiurando così il

rischiodellepesanti sanzioni previsteper ilmancato

adempimento

.

Resta comunque fermo l’obbligo per i pubblici eser-

cizi che organizzano trattenimenti musicali (c.d. con-

certini) e le discoteche di compilare correttamente

i programmi musicali, corredati di tutte le informa-

zioni idonee all’identificazione degli aventi diritto

(siano essi autori ed editori che produttori fonogra-

fici ed artisti), obbligo peraltro già vigente

da decenni relativamente ai diritti d’autore.