18 Settembre 2019
di Avv.Giancarlo Marzo - Cultore di Diritto Tributario presso le Facoltà di Economia dell'Università degli Studi Lum Jean Monnet di Casamassima, Partner di Loconte / Partners e autore di Gioco News
Dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019 gli operatori delle new slot e, con loro, gli esercenti, si interrogano sulle contromisure da adottare per rimanere competitivi sul mercato, a dispetto dei ripetuti e penalizzanti interventi del Fisco. Non a caso, il susseguirsi delle misure fiscali che, dal 1° maggio 2019, lasciano agli operatori della raccolta 15,76% degli utili derivanti dalle slot – riducendo anche le garanzie di vincita dei giocatori – prelude a un radicale mutamento del settore dal quale, verosimilmente, saranno costrette a uscire numerose piccole e medie imprese. Inevitabile il ricorso da parte di alcuni, per sopravvivere, a politiche incentivanti, prospettando agli esercenti condizioni commerciali e contrattuali ancor più appetibili. Ma occorre agire con la massima cautela, per evitare sorprese da parte del Fisco. Tramontato (o quasi) il contenzioso relativo agli avvisi di accertamento seriali fondati sulla pretesa imponibilità ai fini Iva dei proventi della raccolta percepiti dagli esercenti, l’Amministrazione finanziaria pare soffermarsi ora sulla fiscalità diretta. Accertando maggiori ricavi derivati dai dati raccolti presso i concessionari della rete e contestando la deducibilità di taluni costi fisiologici all’attività di raccolta delle giocate per presunta non inerenza. Parliamo, in questa sede, della prassi dei gestori di concedere agli esercenti che ne fanno richiesta, anticipi su futuri compensi nell’ambito dei rapporti contrattuali di esclusiva, spesso in concomitanza con la sottoscrizione o il rinnovo degli accordi commerciali, con obbligo di restituzione mediante retrocessione della quota di compensi effettivamente realizzati e comunque entro un termine predefinito (solitamente 12 mesi). Operazione sulla quale il Fisco ha posto la propria lente. Si tratta di leciti strumenti commerciali a disposizione del gestore, per acquisire nuovi locali di raccolta e ovviare alla progressiva erosione dell’utile effettivo determinata dal costante e progressivo aumento del Preu e per consolidare i rapporti con i punti già operativi che, diversamente, si rivolgerebbero altrove, anche al fine di ottimizzare la raccolta delle giocate presso i locali, nel rispetto dei mandati ricevuti dai concessionari di rete oltre che dell’interesse erariale. In quest’ottica, le contestazioni con le quali, in virtù di una forzata assimilazione a liberalità degli anticipi su futuri ricavi concessi dai gestori agli esercenti, l’Amministrazione nega la correlazione tra i suddetti esborsi e i ricavi d’impresa, giungendo per tale via a disconoscere al gestore la deducibilità delle eventuali perdite rilevate, in ipotesi di acclarata inesigibilità dei crediti derivanti delle predette anticipazioni, prestano il fianco ad una serie di obiezioni certamente rilevabili innanzi alle competenti Commissioni Tributarie. Anzitutto, preso atto della prassi del settore, la stessa Amministrazione finanziaria, nel documento relativo alle metodologie di controllo per “Sale Giochi e Biliardi” del 2014, ha ritenuto pienamente legittima la ripartizione delle somme tra concessionari, gestori ed esercenti sulla base di quanto convenuto nell’ambito di appositi accordi contrattuali, così come l’esistenza, in virtù del principio dell’autonomia contrattuale, di modelli di accordo diversi in considerazione delle peculiari esigenze perseguite, di volta in volta, dagli operatori commerciali. Senza contare che la tesi della non inerenza delle anticipazioni e della conseguente indeducibilità delle perdite sui correlativi crediti rilevate, ad esempio, a seguito del dimostrato esito negativo delle azioni esecutive attivate dal gestore per il loro recupero, contrasta con il concetto di inerenza qualitativa (e non quantitativa) ripetutamente espresso dalla giurisprudenza tributaria di legittimità, secondo cui devono ritenersi deducibili tutti i costi intrinsecamente necessari alla “potenziale” produzione di reddito (cfr. Cass. civ. Sez. V Sent., 17/07/2018, n. 18904 e 11/01/2018, n. 450). E ciò quand’anche si volesse dar seguito alla tesi erariale che riconduce l’anticipo corrisposto ad un’attività parallela di erogazione di finanziamenti infruttiferi a titolo di liberalità e ritiene lo stesso avulso dagli accordi commerciali sottoscritti. In ogni caso, al fine di evitare contenziosi con il Fisco, è opportuno che i gestori (e gli esercenti insieme a essi) prestino particolare attenzione alla predisposizione degli accordi negoziali, dando evidenza del collegamento tra le agevolazioni riconosciute agli esercenti e gli accordi commerciali sottoscritti per l’istallazione delle slot, in modo da esplicitarne chiaramente le correlate finalità.
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A cura di Matteo Cioffi
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