pubblici esercizi
17 Ottobre 2017Divieto di somministrazione e vendita di alcolici ai minori di 18 anni e la possibilità del Sindaco di emanare provvedimenti specifici per limitare gli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
Questi i due punti di fondamentale importanza per le imprese di pubblico esercizio contenute nel D.L. n. 14/2017 conv. con mod. in L. 48/2017. In particolare l’art. 8 del Decreto va a modificare l’art. 50 del TUEL (Testo Unico Enti Locali) aggiungendo alcuni commi tutti inerenti alla possibilità del Sindaco di disciplinare la materia degli orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche per assicurare la vivibilità urbana, la tranquillità ed il riposo dei residenti e contrastare situazioni di degrado del territorio.
In sostanza, vengono dati al Sindaco i seguenti strumenti per disciplinare la materia descritta:
Giova ricordare che i Sindaci non sono nuovi a provvedimenti di tal genere, infatti, già negli anni, utilizzando gli strumenti a loro disposizione, in particolare ordinanze contingibili ed urgenti ex art. 54 TUEL e regolamenti comunali, hanno cercato di affrontare il tema della sicurezza e dell’ordine pubblico, con riferimento alla disponibilità ed alla gestione di bevande alcoliche, disciplinando gli aspetti più vari del tema (orari, luoghi e modalità di vendita e somministrazione delle stesse).
Le modifiche appena introdotte dalla legge in oggetto e la stagione estiva daranno sicuramente lo spunto ai Sindaci per usufruire degli ulteriori strumenti che il Legislatore ha messo loro a disposizione per tutelare la sicurezza ed il riposo dei residenti.
L’art. 12 del Decreto Legge inoltre conferma definitivamente per legge che il divieto riguardante i minori di anni 18 si riferisce sia alla vendita che alla somministrazione di bevande alcoliche.
L’art. 14 ter della L. 125/2001 risulta così modificato: “Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.”
Vi sono poi ulteriori norme che interessano il settore. In particolare:
1) Sono previste delle sanzioni per chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità a infrastrutture come stazioni, aeroporti e loro pertinenze, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi, con una sanzione che va da 100 a 300 euro (art. 9);
2) È prevista la possibilità del questore di disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso nei locali di cui all’art. 5 della L. 287/1991 (quindi bar, ristoranti, discoteche, stabilimenti balneari, ecc.), ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, per fatti commessi all’interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi citati (art. 13);
3) È prevista la possibilità, al fine di conseguire una maggiore diffusione delle iniziative di sicurezza urbana nel territorio, che i patti per la sicurezza urbana previsti dal Decreto in oggetto possano riguardare progetti proposti anche da associazioni di categoria per la messa in opera a carico di privati di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati. Di conseguenza è prevista anche la possibilità per i Comuni, dal 2018, di deliberare detrazioni dall’IMU o dalla TASI in favore dei soggetti che assumono a proprio carico quote degli oneri di investimento, di manutenzione e di gestione dei sistemi tecnologicamente avanzati realizzati in base agli accordi o patti (art.7).
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A cura di Matteo Cioffi
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