Nel corso dell’anno 2020 alcuni contribuenti, a seguito delle disposizioni previste nei vari provvedimenti legati alla pandemia Covid 19, hanno potuto usufruire della sospensione dei versamenti IVA 2020. Nel modello di dichiarazione IVA 2021 per anno 2020 è stato predisposto il rigo VA16, che ha lo scopo di monitorare tali versamenti non effettuati nei termini ordinari. Per ogni ipotesi di differimento (ciascuna fattispecie di sospensione è abbinata ad un codice), deve essere riportato l’importo non versato entro la scadenza ordinaria. La possibilità di effettuare nel 2021 i versamenti IVA sospesi può avere riflessi sulla determinazione del saldo IVA 2020; il soggetto che ha deciso di rateizzare i pagamenti oltre il termine (ultimo) di presentazione del mod. IVA 2021 (quindi, oltre il 30.4.2021) non potrà scomputare tali importi nel caso in cui risulti un credito IVA dal quadro VL, considerata la necessità di "conteggiare" solo l'IVA effettivamente versata (e non l'IVA dovuta).
In sede di predisposizione del mod. IVA 2021, relativo al 2020, è possibile riscontrare l'omesso versamento, da parte del contribuente, del saldo di una o più liquidazioni periodiche.
I versamenti sospesi (e quindi rinviati), se non effettuati entro la presentazione della dichiarazione IVA 2021 per anno 2020, vengono considerati alla stregua di veri e propri omessi versamenti e, nel caso di dichiarazione annuale IVA 2021 a credito pregiudicano, come gli omessi versamenti (non regolarizzati), la possibilità di utilizzare in tutto o in parte il credito. Infatti, in presenza di una dichiarazione annuale IVA con un risultato (potenziale) a credito, a seguito della modalità di compilazione di rigo VL30, risulta necessario (ri)calcolare il credito spettante (da esporre a rigo VL33) considerando quanto effettivamente versato per il 2020.
Si avrà, pertanto una riduzione del credito IVA che risulterà dal mod. IVA 2021 e che potrà essere utilizzato in compensazione nel 2021; alrigo VL41si darà evidenza della differenza tra il credito potenziale e il credito effettivo.
A seguito dell'introduzione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, l'Agenzia delle Entrate è in grado di individuare il mancato versamento con ampio anticipo rispetto al passato. Tale violazione può essere regolarizzata spontaneamente dal contribuente tramite il ravvedimento operoso, che comporta il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione ridotta; il contribuente può, in alternativa, aspettare che sia l’Agenzia delle Entrate a inviare comunicazione di irregolarità o cartella di pagamento.
Il rigo VL30 del mod. IVA 2021 è “diviso” in n.5 campi, e più precisamente:
• campo 2, l'ammontare complessivo dell'IVA periodica dovuta. Tale importo corrisponde alla somma dei campi 1 di rigo VP14 della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA 2020 (senza considerare gli importi già indicati a campo 1 di rigo VP14 ma non versati in quanto non superiori a € 25,82) compreso l'acconto (rigo VP13);
• campo 3, il totale dei versamenti periodici. Tale importo corrisponde ai versamenti relativi al 2020 effettuati a titolo di saldo mensile / trimestrale delle liquidazioni IVA, compresi gli interessi dell'1%, l'acconto, nonché l'imposta versata a seguito di ravvedimento;
• campo 4, l'ammontare dell'IVA versata a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità riguardanti le liquidazioni periodiche 2020. In particolare, va considerato quanto versato a titolo d'imposta, ad esclusione di interessi / sanzioni, con il codice tributo "9001", fino alla data di presentazione della dichiarazione;
• campo 5, l'ammontare dell'IVA versata a seguito della notifica delle cartelle di pagamento riguardanti le liquidazioni periodiche 2020 fino alla data di presentazione della dichiarazione;
Il campo “4” e il campo “5” del rigo VL30, a seguito della sospensione delle notifiche delle comunicazioni di irregolarità e delle cartelle di pagamento, difficilmente saranno oggetto di compilazione.
• a campo 1, il maggiore tra gli importi indicati a campo 2 e la somma di campo 3 + campo 4 + campo 5. Tale importo concorre alla determinazione del saldo della dichiarazione annuale.
In presenza di una situazione "regolare" gli importi di campo 2 e 3 di rigo VL30 coincidono.
Al rigo VL33 del mod. IVA 2021 deve essere evidenziato il credito IVA annuale.
In presenza di una differenza positiva tra i seguenti righi:
va riportato il credito ottenuto considerando la somma degli importi di campo 3, 4 e 5 di rigo VL30 (IVA periodica versata, IVA periodica versata a seguito di comunicazioni di irregolarità, IVA periodica versata a seguito di cartelle di pagamento) in luogo di quello di campo 1 del medesimo rigo.
Ai fini di tale calcolo è infatti necessario considerare esclusivamente i versamenti effettuati.
L'ammontare del credito IVA da riportare a rigo VL33 è influenzato anche dalla presenza di rigo VL12, riservato all'indicazione del credito IVA 2018 / 2019 "riemerso" dal quadro VQ per effetto della regolarizzazione degli omessi versamenti periodici dei predetti anni a seguito del ricevimento delle comunicazioni di irregolarità / notifica cartelle di pagamento.
GLI OMESSI VERSAMENTI PERIODICI 2018 / 2019 E IL QUADRO VQ DEL MOD. IVA 2021
In sede di predisposizione del mod. IVA relativo alle annualità 2018 e 2019, in caso di omesso versamento di una o più liquidazione periodica, è stato necessario ridurre il credito spettante (rigo VL33) considerando quanto effettivamente versato per il 2018 e/o 2019 (fino alla presentazione della dichiarazione). I versamenti effettuati dal contribuente nell’anno 2020, successivi al termine della presentazione della dichiarazione IVA 2020 per anno 2019, ed eseguiti a seguito del ricevimento della comunicazione di irregolarità / notifica cartella di pagamento, per omessi versamenti IVA 2018 e/o 2019, consentono di far "riemergere" il credito IVA relativo all’anno 2018 e/o 2019. I versamenti effettuati successivamente alla presentazione del mod. IVA 2020 per anno 2019 devono essere riportati nel quadro VQ del mod. IVA 2021 per anno 2020 al fine di far riemergere (in tutto o in parte) il credito IVA 2018 e/o 2019 e di farlo concorrere alla determinazione del saldo IVA 2020, mediante indicazione al rigo VL12.
Il credito annuale 2020 inibito a causa della sospensione dei versamenti come potrà essere recuperato?
Si possono ipotizzare due soluzioni:
1) Necessità di attendere la dichiarazione IVA 2022 per anno 2021, inserendo i versamenti nel prossimo modello dichiarativo;
2) Essendo versamenti spontanei, dovrebbero confluire nella colonna 3 del rigo VL30; per i versamenti effettuati dopo la presentazione della dichiarazione IVA 2021 per anno 2020, si renderebbe necessaria la presentazione di una dichiarazione IVA 2021 integrativa.
Si ricorda che l'utilizzo in compensazione del credito IVA 2020, risultante dal mod. IVA 2021, fino a € 5.000, non richiede alcun adempimento "preventivo";per importi superiori a € 5.000, richiede la presentazione del mod. IVA 2021 con apposizione del visto di conformità.
La compensazione, per importi superiori a €.5.000,00, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
I soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2019 / 8,5 quale media per il 2018 - 2019 beneficiano dell'esonero dal visto per un importo non superiore a € 50.000 annui.
La presenza di una dichiarazione annuale IVA a credito consente al contribuente alternativamente di:
• riportare il credito all'anno successivo e scomputarlo nelle relative liquidazioni periodiche;
• riportare il credito all'anno successivo e utilizzarlo in compensazione;
• richiederlo a rimborso.
articolo a cura di Assocaaf