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L

a separazione tra coniugi, quando arriva,

spesso porta con se conseguenze fiscali

non sempre di facile accettazione e che

costringono gli ex coniugi a non interrom-

pere del tutto i loro rapporti: parliamo

degli “ alimenti”. Questi, se attribuiti con sen-

tenza del Giudice, sono deducibili per il coniuge

che li eroga e specularmente tassati in capo al

coniuge percettore.

Di recente la Cassazione è ritornata sull’argomen-

to, confermando la deduzione dell’accollo delle

rate del mutuo dell’ex consorte, sia dell’assegno

erogato in forma periodica (non “una tantum”).

In linea generale

Per il Tuir, si deducono gli assegni corrisposti

al coniuge, anche se risiede all’estero, derivanti

da separazione legale ed effettiva, scioglimento

o annullamento del matrimonio, divorzio. La

deduzione è nei termini stabiliti dalla sentenza

del giudice.

Mentre l’assegno “alimentare” si deduce per

l’intero importo, quello “di mantenimento” si

deduce per la parte spettante al coniuge, gene-

ralmente pari al 50% del totale, se non indicato

diversamente dal giudice.

Allo stesso modo sono deducibili le somme

corrisposte a titolo di adeguamento Istat solo

se la sentenza del giudice lo prevede, restando

indeducibili gli adeguamenti corrisposti dal co-

niuge inmodo del tutto volontario. Per il coniuge

percipiente, gli assegni sono assimilati ai redditi

di lavoro dipendente, ed eventuali arretrati non

possono essere soggetti a tassazione separata

ma saranno tassati in forma ordinaria.

Recenti sentenze

della Cassazione

Con la sentenza 6794 del 2 aprile 2015 la Cas-

sazione ha confermato che sono deducibili le

somme corrisposte al coniuge separato, median-

te accollo delle rate di mutuo di quest’ultimo,

sempre di importo non s

uperiore all’assegno determinato dal giudice.

L’accollo del mutuo è assimilabile alla correspon-

sione diretta dell’assegno al coniuge separato, in

quanto entrambe le due modalità di pagamento

non differiscono tra loro, pervengono allo stesso

risultato e sonomezzi di adempimento satisfativi

dell’ obbligazione imposta dal giudice.

Successivamente, con altra sentenza, la 9336

dell’ 8 maggio 2015, la Suprema Corte ha riba-

dito la non deducibilità per il coniuge pagatore

dell’assegno erogato in unica soluzione anche

per evitare che si renda deducibile un vero e

proprio trasferimento patrimoniale!

Considerazioni

Alla luce di quanto detto, l’aspetto fiscale può

avere un suo appeal nell’ambito della separa-

zione. Accordarsi sulle modalità del pagamento

dell’assegno può portare a conseguenze di sicu-

ro interesse in base a chi si voglia attribuire il

beneficio fiscale derivante dall’assegno.

Difatti pagare un assegno in forma “una tantum”,

può giovare al percettore che si vede accreditare

esente da imposte, quello che dovrebbe incas-

sare in n. anni.

Senza considerare il beneficio psicologico di

definire anche in poco tempo i rapporti con

l’ex coniuge!.

M

76

mixer

luglio/agosto 2015

Il commercialista

gli esperti

Tra moglie

e marito….

anche il fisco

ci gode!

quello che bisogna sapere sugli assegni corrisposti al coniuge

Il dr. Walter Pugliese

risponde alle domande

inoltrate a:

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it che verranno

pubblicate sui prossimi

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