L
a separazione tra coniugi, quando arriva,
spesso porta con se conseguenze fiscali
non sempre di facile accettazione e che
costringono gli ex coniugi a non interrom-
pere del tutto i loro rapporti: parliamo
degli “ alimenti”. Questi, se attribuiti con sen-
tenza del Giudice, sono deducibili per il coniuge
che li eroga e specularmente tassati in capo al
coniuge percettore.
Di recente la Cassazione è ritornata sull’argomen-
to, confermando la deduzione dell’accollo delle
rate del mutuo dell’ex consorte, sia dell’assegno
erogato in forma periodica (non “una tantum”).
In linea generale
Per il Tuir, si deducono gli assegni corrisposti
al coniuge, anche se risiede all’estero, derivanti
da separazione legale ed effettiva, scioglimento
o annullamento del matrimonio, divorzio. La
deduzione è nei termini stabiliti dalla sentenza
del giudice.
Mentre l’assegno “alimentare” si deduce per
l’intero importo, quello “di mantenimento” si
deduce per la parte spettante al coniuge, gene-
ralmente pari al 50% del totale, se non indicato
diversamente dal giudice.
Allo stesso modo sono deducibili le somme
corrisposte a titolo di adeguamento Istat solo
se la sentenza del giudice lo prevede, restando
indeducibili gli adeguamenti corrisposti dal co-
niuge inmodo del tutto volontario. Per il coniuge
percipiente, gli assegni sono assimilati ai redditi
di lavoro dipendente, ed eventuali arretrati non
possono essere soggetti a tassazione separata
ma saranno tassati in forma ordinaria.
Recenti sentenze
della Cassazione
Con la sentenza 6794 del 2 aprile 2015 la Cas-
sazione ha confermato che sono deducibili le
somme corrisposte al coniuge separato, median-
te accollo delle rate di mutuo di quest’ultimo,
sempre di importo non s
uperiore all’assegno determinato dal giudice.
L’accollo del mutuo è assimilabile alla correspon-
sione diretta dell’assegno al coniuge separato, in
quanto entrambe le due modalità di pagamento
non differiscono tra loro, pervengono allo stesso
risultato e sonomezzi di adempimento satisfativi
dell’ obbligazione imposta dal giudice.
Successivamente, con altra sentenza, la 9336
dell’ 8 maggio 2015, la Suprema Corte ha riba-
dito la non deducibilità per il coniuge pagatore
dell’assegno erogato in unica soluzione anche
per evitare che si renda deducibile un vero e
proprio trasferimento patrimoniale!
Considerazioni
Alla luce di quanto detto, l’aspetto fiscale può
avere un suo appeal nell’ambito della separa-
zione. Accordarsi sulle modalità del pagamento
dell’assegno può portare a conseguenze di sicu-
ro interesse in base a chi si voglia attribuire il
beneficio fiscale derivante dall’assegno.
Difatti pagare un assegno in forma “una tantum”,
può giovare al percettore che si vede accreditare
esente da imposte, quello che dovrebbe incas-
sare in n. anni.
Senza considerare il beneficio psicologico di
definire anche in poco tempo i rapporti con
l’ex coniuge!.
M
76
mixer
luglio/agosto 2015
Il commercialista
gli esperti
Tra moglie
e marito….
anche il fisco
ci gode!
quello che bisogna sapere sugli assegni corrisposti al coniuge
Il dr. Walter Pugliese
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