FEBBRAIO 2018 /
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riamente indicativa di una contabilità inattendibile in
quanto il saldo di cassa negativo può verificarsi solo se
una parte dei denari entrati in cassa non sia stata regi-
stratanellacontabilità,quindi sottrattaalla imposizione,
ovvero vi siano stati errori di registrazione contabile
nel conto cassa, che è onere del contribuente allegare
e dimostrare”.
La presenza
della stessa, quindi, “
fa
necessariamente presumere, in via logica, l’esistenza
di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al
disavanzo
”. Per la Cassazione quindi, il conto cassa
non può essere mai negativo proprio perché a livello
ragioneristico la cassa registra lapresenzadegli introiti
di contante: se il saldo è negativo si è in presenza di
ricavi non contabilizzati.
CASSA POSITIVA ELEVATA
Anche nel caso opposto, l’eccessiva giacenza della
cassa può portare ad insospettire il Fisco. La Cas-
sazione, con la sentenza 1530/2017, ha legittimato
l’accertamento induttivo verso un contribuente che
presentavaunacassaconsaldoelevatoaccompagnato
da un forte indebitamento con gli istituti di credito e
la presenza di ripetuti finanziamenti da parte dei soci.
Per la Cassazione un conto cassa con giacenza eleva-
ta può essere una evenienza fisiologica ma non può
essere fisiologico che il suo ammontare sia elevato
dovendosi preferire le operazioni bancarie nella quo-
tidianità delle transazioni.
QUALE INSEGNAMENTO TRARRE?
Gli errori di imputazione possono capitare e a richiesta
del Fisco devono essere sempre prontamente docu-
mentabili.Alcuni traquellipiùricorrentipossonoessere:
– non registrare gli apporti in denaro del titolare o
dei soci a fronte di esigenze temporanee;
– non riportare il saldo cassa al 1 gennaio;
– registrare il pagamento di un fornitore nel conto
cassa anziché Banca o specularmente l’incasso di
un credito nel conto Banca anziché cassa;
– registrare prima le uscite di denaro e solo succes-
sivamente le entrate.
Dalle sentenze commentate innanzi, emerge che la
Cassazione manda segnali abbastanza chiari.
Bisogna prestare molta attenzione alle movimenta-
zioni del conto cassa che deve sempre rispecchia-
re la corretta imputazione degli eventi aziendali,
a prescindere dal fatto che tali errori faccia-
no emergere o meno materia imponibile.
emersa la scarsa attendibilità delle scritture contabili.
Conseguiva una rettifica del volume di affari median-
te accertamento induttivo con emersione di materia
imponibile derivante dall’anomalia dei costi del per-
sonale, delle materie prime e dell’energia.
In sede contenziosa, la CTP (Commissione Tributaria
Provinciale) dava ragione all’Ufficio. Nel grado su-
periore, la CTR (Commissione Tributaria Regionale)
ribaltava il risultato dando ragione al contribuente
perché lescritturecontabili ritenute inattendibili erano
state inficiate dall’incongruenza del conto cassa solo
in uno dei tre anni oggetto di accertamento e questo
da solo non bastava a sconfessare l’intero impianto
contabile. Per la CTR l’errore era una irregolarità for-
male tale da non far emergere materia imponibile.
LaCassazionecon lasentenzacitata,giustificava invece
il metodo induttivo utilizzato, censurando l’anomala
tenuta del sistema contabile, approvando l’emersione
dimateria imponibile.Difatti laSocietà,nonrispettando
i principi contabili, registrava i versamenti in cassa e le
rispettiveoperazioni indatedifferenti, inmododapoter
nascondere la presenza di saldi passivi. La Cassazio-
ne, quindi, sentenziava che “
in tema di accertamento
induttivo del reddito d’impresa… la sussistenza di un
saldo negativo di cassa, il quale implica che le voci di
spesa sono di entità superiore a quella degli introiti
registrati, oltre a costituire una anomalia contabile,
fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in
misura almeno pari alla differenza”.
Nello stesso solco, la Cassazione confermava il suo
assunto in altra sentenza 27045/2017, affermando che
la cassa negativa rappresenta “
una anomalia necessa-