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FEBBRAIO 2018 /

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riamente indicativa di una contabilità inattendibile in

quanto il saldo di cassa negativo può verificarsi solo se

una parte dei denari entrati in cassa non sia stata regi-

stratanellacontabilità,quindi sottrattaalla imposizione,

ovvero vi siano stati errori di registrazione contabile

nel conto cassa, che è onere del contribuente allegare

e dimostrare”.

La presenza

della stessa, quindi, “

fa

necessariamente presumere, in via logica, l’esistenza

di ricavi non contabilizzati in misura almeno pari al

disavanzo

”. Per la Cassazione quindi, il conto cassa

non può essere mai negativo proprio perché a livello

ragioneristico la cassa registra lapresenzadegli introiti

di contante: se il saldo è negativo si è in presenza di

ricavi non contabilizzati.

CASSA POSITIVA ELEVATA

Anche nel caso opposto, l’eccessiva giacenza della

cassa può portare ad insospettire il Fisco. La Cas-

sazione, con la sentenza 1530/2017, ha legittimato

l’accertamento induttivo verso un contribuente che

presentavaunacassaconsaldoelevatoaccompagnato

da un forte indebitamento con gli istituti di credito e

la presenza di ripetuti finanziamenti da parte dei soci.

Per la Cassazione un conto cassa con giacenza eleva-

ta può essere una evenienza fisiologica ma non può

essere fisiologico che il suo ammontare sia elevato

dovendosi preferire le operazioni bancarie nella quo-

tidianità delle transazioni.

QUALE INSEGNAMENTO TRARRE?

Gli errori di imputazione possono capitare e a richiesta

del Fisco devono essere sempre prontamente docu-

mentabili.Alcuni traquellipiùricorrentipossonoessere:

– non registrare gli apporti in denaro del titolare o

dei soci a fronte di esigenze temporanee;

– non riportare il saldo cassa al 1 gennaio;

– registrare il pagamento di un fornitore nel conto

cassa anziché Banca o specularmente l’incasso di

un credito nel conto Banca anziché cassa;

– registrare prima le uscite di denaro e solo succes-

sivamente le entrate.

Dalle sentenze commentate innanzi, emerge che la

Cassazione manda segnali abbastanza chiari.

Bisogna prestare molta attenzione alle movimenta-

zioni del conto cassa che deve sempre rispecchia-

re la corretta imputazione degli eventi aziendali,

a prescindere dal fatto che tali errori faccia-

no emergere o meno materia imponibile.

emersa la scarsa attendibilità delle scritture contabili.

Conseguiva una rettifica del volume di affari median-

te accertamento induttivo con emersione di materia

imponibile derivante dall’anomalia dei costi del per-

sonale, delle materie prime e dell’energia.

In sede contenziosa, la CTP (Commissione Tributaria

Provinciale) dava ragione all’Ufficio. Nel grado su-

periore, la CTR (Commissione Tributaria Regionale)

ribaltava il risultato dando ragione al contribuente

perché lescritturecontabili ritenute inattendibili erano

state inficiate dall’incongruenza del conto cassa solo

in uno dei tre anni oggetto di accertamento e questo

da solo non bastava a sconfessare l’intero impianto

contabile. Per la CTR l’errore era una irregolarità for-

male tale da non far emergere materia imponibile.

LaCassazionecon lasentenzacitata,giustificava invece

il metodo induttivo utilizzato, censurando l’anomala

tenuta del sistema contabile, approvando l’emersione

dimateria imponibile.Difatti laSocietà,nonrispettando

i principi contabili, registrava i versamenti in cassa e le

rispettiveoperazioni indatedifferenti, inmododapoter

nascondere la presenza di saldi passivi. La Cassazio-

ne, quindi, sentenziava che “

in tema di accertamento

induttivo del reddito d’impresa… la sussistenza di un

saldo negativo di cassa, il quale implica che le voci di

spesa sono di entità superiore a quella degli introiti

registrati, oltre a costituire una anomalia contabile,

fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati in

misura almeno pari alla differenza”.

Nello stesso solco, la Cassazione confermava il suo

assunto in altra sentenza 27045/2017, affermando che

la cassa negativa rappresenta “

una anomalia necessa-