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/ MARZO 2018
PUBBLICO ESERCIZIO
Lavoro
sarà di 100 euro al livello medio, suddivisi in cinque
tranche (€25,00 1° gennaio 2018; €20,00 1° gennaio
2019; €20,00 1° febbraio 2020; €15,00 1° marzo 2021
e €20,00 1° dicembre 2021) in modo da distribuirne
l’impatto su tutta la vigenza del CCNL.
Ma il Contratto presenta delle significative innova-
zioni dal punto di vista normativo che si traducono
in recuperi di produttività e possibilità di organizzare
meglio, da parte delle imprese, la propria forza lavo-
ro. In particolare in materia di orario di lavoro, dove
viene definita una nuova disciplina delle flessibilità
dell’orario di lavoro.
Le impresepotranno, conunadistribuzionemultiperio-
dale, far fronte alle variazioni dell’intensità lavorativa,
con superamento dell’orario contrattuale sino al limite
di 48 ore settimanali per un massimo di 20 settimane.
Questo consentirà di dare risposte ai picchi di doman-
da che in maniera ripetuta caratterizzano l’attività dei
nostri settori.
I PERMESSI
Inoltre il nuovo CCNL definisce per i lavoratori neoas-
sunti dopo il 1° gennaio 2018 un diverso trattamento
per la maturazione dei permessi per riduzione di ora-
rio di lavoro. Per i primi due anni spettano le 32 ore
retribuite per le festività abolite, per il terzo e quarto
anno verranno riconosciute ulteriori 36 ore di ROL e
dal quintoannoal lavoratore verrà riconosciuto il 100%
dei permessi contrattualmenteprevisti per lanormalità
dei lavoratori, per un totale di 104 ore.
Ed ancora le aziende potranno disporre, per tutti i
lavoratori (vecchi e nuovi assunti), della fruizione di
detti permessi, fino ad un massimo di 72 ore annuali,
definendo le modalità di fruizione, con una semplice
programmazione.
GLI SCATTI DI ANZIANITÀ
Particolarmente significativa la nuova disciplina per
gli scatti di anzianità. Viene introdotta una importante
novità nella maturazione dei 6 scatti di anzianità che
passa da triennale a quadriennale. Solo lo scatto in
maturazione al 31 dicembre 2017 avrà ancora cadenza
triennale, per gli altri si passa a quattro anni.
Ed inoltre nel calcolo della quattordicesima mensilità
non sarà più computato l’importo degli scatti di an-
zianitàmaturati, così pure non verranno considerati gli
importi degli scatti maturati per determinare la quota
annua di retribuzione utile al calcolo del TFR. Questo
intervento avrà una durata temporale dal 1° gennaio
2018 al 31 ottobre 2021.
LA NOVITÀ DEL WELFARE
Anche se il settore si è da tempo dotato di strumenti
di welfare nazionali come l’assistenza sanitaria inte-
grativa, che con questo contratto vede aumentato a
12 euro il contributo mensile a carico del datore di
lavoro per ciascun lavoratore (con gli enti bilaterali
ecc.) fa la sua apparizione il cosiddetto welfare azien-
dale, più vicino alle esigenze della singola impresa,
nel secondo livello di contrattazione.
Infatti qualora, durante la vigenzadel CCNLnon venga
definito un accordo integrativo sul premio di risultato,
verrà erogato un elemento economico di garanzia che
in alternativa e previo accordo aziendale/territoriale,
l’azienda, nella misura di 140 euro potrà destinare a
strumenti di welfare (buoni spesa, studio, mobilità e
trasporti, asilo nido ecc).
ULTERIORI INNOVAZIONI
Infine, insiemeadaltremisureche riguardano l’aggior-
namento della trattenuta per il pasto che i lavoratori
consumano in azienda, e la rivisitazione delle norme
per i cambi di appalto e per i subentri in concessio-
ne sulle autostrade, aeroporti, stazioni e centri com-
merciali, le Parti che hanno dato vita al CCNL hanno
previsto una riformulazione dei principali istituti del
mercato del lavoro.
Questo passaggio era necessario, a seguito della ri-
forma del Jobs Act che aveva ridisegnato i confini di
alcuni istituti contrattuali affidandone ai contratti di
lavoro il perfezionamento.
Così sono state aggiornate la disciplina che riguarda
l’apprendistato, soprattutto per l’ingresso di nuovi
giovani nel settore, il contratto a tempo determinato,
utilizzato dalle imprese stagionali ma anche da quelle
che lavoranotutto l’anno, per far fronteallesostituzioni,
alle start up, ed alle intensificazioni nel corso dell’anno
ed il contratto di somministrazione.
Il risultato cui si è giunti costituisce un equilibrato
punto d’incontro tra le posizioni delle parti contraen-
ti, contemperando le esigenze delle imprese
con le aspettative dei lavoratori.