pubblici esercizi

16 Maggio 2020

Lo scontrino è “documento commerciale” per tutti

di Walter Pugliese


Lo scontrino è “documento commerciale” per tutti

L'obbligo era già iniziato dal 1° luglio 2019 per quanti nel 2018 avessero realizzato un volume di affari superiore a 400.000 euro. Da luglio 2020 partirà anche la lotteria, per cui è obbligatorio indicare nel documento commerciale, la modalità di pagamento.

DOCUMENTO COMMERCIALE: ANALOGIE E DIFFERENZE DALLO SCONTRINO
Abbastanza scontati sono i dati in comune con lo scontrino, che si riepilogano in:
- data e ora di emissione;
- numero del documento;
- dati fiscali dell’emittente (denominazione/ragione sociale/nome e cognome; P. Iva; ubicazione, etc.);
- ammontare del corrispettivo.

Le differenze, più sostanziali, riguardano:
- la dicitura obbligatoria “documento commerciale di vendita e prestazione”, quando nello scontrino bastava indicare “SF”;
- l’obbligo di descrizione puntuale e non generica dei beni venduti e servizi resi;
- l’indicazione dell’aliquota Iva espressa in % o codici natura, cosa che nello scontrino non era contemplato;
- l’indicazione del numero del Registratore Telematico (RT);
- l’obbligo di indicare le modalità del pagamento.

QUANDO IL DOCUMENTO COMMERCIALE PUÒ AVERE NATURA FISCALE
Se ai dati su citati aggiungiamo il codice fiscale o P. Iva dell’acquirente, il
documento commerciale può servire anche per:
- dedurre le spese per acquisti di beni e servizi (es. le spese di un imprenditore per la sua attività);
- dedurre/detrarre oneri ai fini Irpef (es. un presidio medico in farmacia);
- essere documento di prova per l’emissione della fattura differita.

SOGGETTI OBBLIGATI
Dal 2020 saranno obbligati a rilasciare il documento commerciale tutti i soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto (es. bar, ristoranti) e assimilate, quindi anche quei soggetti che erano tenuti a rilasciare solo la ricevuta fiscale (parrucchieri, gommisti, meccanici).

ATTIVITÀ ESONERATE
Sono esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica le operazioni individuate dal DM 10/5/2019, tra queste le operazioni per le quali in precedenza l’esercente non era obbligato ad emettere scontrino o ricevuta (taxi; vendite di giornali; etc.); le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli a seguito; le operazioni a bordo di navi o aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.

COSA CAMBIA PER IL CONSUMATORE?
Per il consumatore non cambia nulla. Riceverà non più uno scontrino fiscale, ma un documento commerciale che non ha valore fiscale e che potrà essere conservato come garanzia del bene/servizio pagato per un cambio merce, etc.

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE
La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi va effettuata a mezzo strumenti che garantiscano l’inalterabilità e sicurezza dei dati. Tali strumenti sono:
il Registratore Telematico (RT) ossia un “registratore di cassa” che si connette ad internet. Oltre a comprarlo ex novo, è da verificare se si può adattare un vecchio registratore di cassa già in possesso. Il Registratore Telematico consente in pratica di memorizzare ogni operazione ed emettere il documento come avveniva per il registratore di cassa. Rispetto a quest’ultimo alla chiusura di cassa a fine giornata, il RT predispone e
sigilla il file contenente i dati dei corrispettivi della giornata e trasmette il file all’Ag. Entrate. Quindi il RT può essere usato anche senza connessine alla rete durante la fase della memorizzazione e generazione dei documenti delle singole operazioni, e collegarlo alla rete internet solo alla chiusura di cassa finchè non abbia completato la trasmissione;
la procedura web “documento commerciale on line” dal portale “fatture e corrispettivi” del sito dell’Ag. Entrate e utilizzabile anche tramite cellulari e altri dispositivi. La procedura è gratuita. Le due procedure sopra richiamate possono essere usate anche insieme, come ad es. nel caso di RT installato in un bar/ristorante, dove c’è del personale che svolge consegne fuori dall’esercizio, ad es. le consegne del pranzo agli uffici. Tali ultime operazioni potranno essere memorizzate tramite la procedura web, generando il documento commerciale da consegnare al cliente. Sarà poi il sistema dell’Ag. Entrate a sommare i corrispettivi pervenuti dall’RT e quelli registrati con la procedura web, mostrando il totale dei corrispettivi all’interno del portale “fatture e corrispettivi”.

[caption id="attachment_172123" align="aligncenter" width="802"] Parte quest’anno l’obbligo di emissione del “documento commerciale” tramite registratore telematico[/caption]

VANTAGGI PER GLI OPERATORI
Di seguito i principali vantaggi operativi:
- abolizione del registro corrispettivi, dato che viene memorizzato tutto in forma elettronica ed immediata;
- abolizione della conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti (come avveniva con le copie delle ricevute fiscali), visto che i dati fiscali delle operazioni sono acquisite tempestivamente;
- non si dovrà conservare il libretto di servizio, dato che le informazioni sulla verificazione periodica saranno memorizzate e trasmesse telematicamente dall’apparecchio e consultante in ogni momento nel portale fatture e corrispettivi;
- la verifica periodica dell’RT diventa biennale e non più annuale;
- chi usava i bollettari madre/figlia e userà la procedura web non sosterrà più il costo di acquisto del bollettario.

TRASMISSIONE: LA CONNESSIONE INTERNET È NECESSARIA
Per usare il Registratore Telematico bisognerà avere una connessione internet attiva almeno alla chiusura della cassa, poiché dopo la chiusura di cassa sarà il RT a collegarsi con i server dell’Ag. Entrate e non appena il canale di colloquio sarà attivo, trasmetterà il file. In caso di problemi di connessione alla rete, ci saranno 12 gg di tempo per trasmettere
gli stessi:
- o riconnettendo l’RT alla rete;
- o copiando su una chiavetta usb il file corrispettivi “sigillato” dall’RT e trasmetterlo a mezzo funzione di upload presente nel portale fatture e corrispettivi.

CHIUSURA DELL’ESERCIZIO E INVIO DATI
Nei giorni di chiusura dell’esercizio commerciale, non bisognerà operare alcuna registrazione sull’RT ma sarà quest’ultimo che all’atto della prima trasmissione dei corrispettivi della giornata di apertura, comunicherà i giorni di chiusura.

LA LOTTERIA DAL 1° LUGLIO 2020
Con finalità antievasione, dal 1 luglio partirà la lotteria degli scontrini, che prevede 3 premi mensili (da 50.000, 30.000 e 10.000 euro) e un super premio annuale da 1 milione di euro. Entro il 30 giugno gli operatori dovranno adeguare i modelli RT e al contempo verrà adeguata anche la procedura web al fine di consentire la trasmissione dei dati necessari alla lotteria. I consumatori che vorranno partecipare dovranno registrarsi al “portale lotteria” accedendo dalla propria area riservata di fisconline, in cui sarà messo a disposizione un codice lotteria e una specie di “QR code” che dovrebbe essere letto dai registratori telematici RT all’atto della “giocata”. Chi paga con strumenti tracciati avrà circa il 20% di possibilità in più di vincere rispetto a chi paga in contanti i beni/servizi: a tal fine, sul documento commerciale è obbligatoria l’indicazione della modalità di pagamento.

SANZIONI
La mancata memorizzazione e trasmissione (parziale e/o totale) dei corrispettivi comporta la sanzione pecuniaria pari al 100% dell’Iva relativa all’importo non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro. Viene prevista anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza in casi di recidiva, se in un quinquennio sono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi. Per il primo semestre 2020 è concessa la moratoria delle sanzioni. Quindi le sanzioni non si applicheranno in caso di trasmissione telematica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva. La moratoria riguarda solo la trasmissione e non la memorizzazione che rimane quindi un adempimento obbligatorio e non differibile, come la corretta liquidazione dell’Iva periodica.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria. 
tel. 02/36755000 / fax 02/83428751
info@studiowpugliese.it

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