19 Marzo 2021

Focus sui corrispettivi telematici

di Walter Pugliese


Focus sui corrispettivi telematici

Dal 2021 si applicano le sanzioni previste dalla legge di Bilancio per la mancata o non tempestiva emissione dei corrispettivi o per la memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. La Guardia di Finanza ha emanato in merito la sua Circolare per i propri reparti. Di seguito la sintesi.

DI COSA SI TRATTA
Da quest’anno è stato esteso a tutti i commercianti al minuto ed esercenti attività assimilate, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri a prescindere dal volume di affari dichiarato nel 2018. Il tutto già commentato su queste pagine nei mesi scorsi.

IL DOCUMENTO COMMERCIALE (SINTESI) E IL REGISTRATORE RT
Ricordiamo che per la certificazione dei corrispettivi si utilizza il “documento commerciale”, l’attuale nome dello scontrino ormai superato, che deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
◼ Data e ora di emissione
◼ Numero progressivo
◼ Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome dell’emittente
◼ Ubicazione dell’esercizio
◼ Descrizione dei beni venduti o servizi resi
◼ Ammontare del corrispettivo complessivo e di quello pagato
Come per il passato, il documento commerciale può essere integrato su richiesta espressa del cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione, con i propri identificativi fiscali ai fini della deduzione delle spese o della detrazione di oneri. Inoltre, il documento commerciale “parlante” vale anche ai fini della fatturazione differita in quanto viene inteso come idoneo documento (come il ddt per intenderci) per certificare le operazioni effettuate nello stesso mese solare nei confronti dello stesso cliente, che in deroga al regime normale possono essere fatturate cumulativamente entro il 15 del mese successivo. La memorizzazione dei dati dei corrispettivi giornalieri deve avvenire non oltre il momento di effettuazione dell’operazione e la trasmissione telematica può avvenire non oltre 12 giorni da tale data a mezzo registratore telematico o server RT, che al momento della chiusura giornaliera genera un file .xml, lo sigilla e lo trasmette all’Ag. Entrate. In caso di scarto entro 5 giorni potrà essere reinviato il file corretto.

◼ Il registro di emergenza
Ricordiamo che restano valide le vecchie prescrizioni in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico. In tal caso l’esercente deve richiedere l’intervento di un tecnico abilitato e nelle more della riparazione, annotare i corrispettivi su apposito registro di emergenza, cartaceo o tenuto in modalità informatica.

◼ La verifica periodica dell’RT
La verifica periodica del registratore di cassa passa da annuale a biennale

LA LEGGE DI BILANCIO 2021 E LE SANZIONI
L’art. 1, commi da 1109 a 1115 della Legge di Bilancio per il 2021 trattando delle modifiche alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi ha anche aggiornato il quadro sanzionatorio così sintetizzato:
◼ se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% (prima era il 100%) dell’imposta corrispondente all’importo non memorizzato o trasmesso (con un minimo di 500 euro). Medesima sanzione si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di trasmissione, i classici registratori telematici di cassa. Qualora non siano constatate omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o l’omessa verificazione periodica degli strumenti di trasmissione è punita con sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro;
◼ in presenza di omessa o tardiva trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri oppure per incompleta/infedele trasmissione, viene irrogata una sanzione in misura fissa pari ad 100 euro per trasmissione sempre che ciò non abbia avuto riflesso sulla corretta liquidazione IVA. In tal caso non sarà applicabile il meccanismo del cumulo giuridico.
◼ la sanzione prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali si applica all’analoga condotta commessa dai soggetti che non si sono dotati di registratore telematico, fatta salva l’ipotesi in cui il contribuente gestisca i corrispettivi telematici con procedure alternative;
◼ la manomissione o l’alterazione dei registratori telematici ovvero l’uso di tali strumenti manomessi o alterati è assoggettata ad una sanzione compresa tra 3.000 e 12.000 euro, a meno che il fatto non costituisca reato.

LA SOSPENSIONE DELLA LICENZA
La sanzione amministrativa della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima (da 3 giorni ad 1 mese oppure da 1 a 6 mesi qualora l’importo complessivo dei corrispettivi contestati eccedano la somma di 50.000 euro), prevista nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio in materia di scontrini e ricevute fiscali, si applica anche se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri. La sanzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (da 15 giorni a 2 mesi e da 2 a 6 mesi in caso di recidiva), già prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali, viene resa applicabile anche all’omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione dei registratori telematici.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il ravvedimento operoso non si applica alle violazioni consistenti nell’omessa memorizzazione ovvero nella memorizzazione con dati incompleti o non veritieri.
LA CIRCOLARE DELLA GDF
La Guardia di Finanza con la sua circolare 2017/2021 ha diramato ai Reparti le note operative previste dalla norma, confermando in sintesi quanto già detto innanzi. Segnaliamo la precisazione della Gdf in merito al fatto che la memorizzazione elettronica del corrispettivo e a richiesta, la consegna del documento commerciale deve essere effettuata non oltre il momento dell’ultimazione dell’operazione, cioè all’atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento.
Quindi:
◼ nel caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, l’esercente deve memorizzare l’operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso mentre al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA.
◼ Nell’ipotesi di ultimazione di una prestazione di servizi senza pagamento, sebbene la relativa imposta non risulti ancora esigibile in base alle regole generali, andrà comunque memorizzata l’operazione ed emesso un documento commerciale con indicazione del corrispettivo non riscosso a cui seguirà, al momento del pagamento, la generazione di un nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi.

ESEMPIO
È il classico caso di un cliente che pranza al ristorante e non paga ad ogni consumazione ma richiede una fattura unica a fine mese. In tal caso il ristoratore dovrà emettere di volta in volta ad ogni fine pasto un documento commerciale indicando “corrispettivo non riscosso” e all’atto del pagamento un documento commerciale che richiama i precedenti non riscossi. L’Iva la verserà con la liquidazione del mese successivo a quello dei pasti consumati.

CARTE DI DEBITO
La legge di Bilancio 2021 ha rinviato al 1° luglio 2021 la possibilità per i soggetti che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, di assolvere mediante questi sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

TELEFISCO: QUALE SANZIONE IN CASO DI OMESSA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO COMMERCIALE
Durante Telefisco è stato chiesto come comportarsi nel caso in cui il registratore emetta correttamente il documento commerciale ma a causa del cattivo funzionamento non provvede alla memorizzazione, anche se l’esercente opera l’archiviazione sostitutiva stampando su file i documenti rigettati o annotandoli sull’apposito registro dei corrispettivi d’emergenza tenuto in modalità informatica. L’Agenzia Entrate ha risposto che nel caso in cui la corretta memorizzazione dei dati dell’operazione sia stata accompagnata dal rilascio di un conforme documento commerciale e dalla puntuale liquidazione del tributo, l’unica sanzione applicabile è quella fissa di 100 euro, relativa alla mancata trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri.

Il dr. Walter Pugliese risponde alle domande inoltrate a: info@studiowpugliese.it che verranno pubblicate sui prossimi numeri del mensile. Chi volesse inviare le domande autorizza MIXER a pubblicare i suoi riferimenti (nome, cognome, indirizzo e-mail) a meno di esplicita richiesta contraria. 
tel. 02/36755000 / fax 02/83428751
info@studiowpugliese.it

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