è
quanto previsto dal
Decreto Millepro-
roghe
convertito nella Legge 11 del
27/2/2015. I soggetti che alla data del
31 dicembre scorso avevano in atto una
dilazione di pagamento che non è stata
rispettata, e quindi sono decaduti dal beneficio,
possono presentare una nuova domanda per
chiedere una proroga fino ad un massimo di
72 rate.
In linea generale
Per i soggetti in difficoltà è prevista una forma di
rateizzazione ordinaria in 72 rate e straordi-
naria in 120 rate,
alternative tra loro, pagando
una rata minima di 100 euro.
Per importi a debito fino a 50.000 euro
la
rateizzazione è abbastanza semplice da ottene-
re, compilando un modulo da consegnare ad
Equitalia.
Oltre i 50.000 euro
bisogna allegare
anche alcuni documenti che dimostrino lo stato
di difficoltà economica. Si possono ottenere rate
variabili e crescenti anziché costanti, al fine di
pagare meno all’inizio sperando in un miglio-
ramento delle condizioni economiche.
Se le condizioni del richiedente sono più gravi, si
può chiedere di accedere al
piano straordinario
che prevede al massino 120 rate (10 anni)
:
• si possono ottenere più di 72 rate se la singola
rata è superiore al 20% del reddito mensile del
nucleo familiare (vale anche per le ditte indi-
viduali);
• per le altre imprese la rata dev’essere superio
-
re al 10% del valore della produzione mensile
e dev’essere garantita da un indice di liquidità
compreso tra 0,5 e 1.
La riapertura
Entro il 31 luglio 2015 è possibile richiedere
la nuova rateizzazione
utilizzando il modulo
prelevabile al link:
https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/sites/equitalia/.content/files/
it/Modulistica/Istanza-per-rateazioni-decadute-
alla-data-del-31-dicembre-2014.pdf.
Non dovrebbe esser necessario allegare altra
documentazione
comprovante lo stato di diffi-
coltà, trattandosi di una “riapertura”. Il numero
delle rate del nuovo piano sarà infatti deciso in
base alle condizioni economiche esistenti alla
data della concessione della prima rateazione,
da cui si è decaduti. Consegue che saranno
dilazionati solo i debiti inclusi nella originaria
rateazione non rispettata, anche se i debiti sono
aumentati per via degli interessi di mora.
Il mancato pagamento di 2 rate
, anche non
consecutive, determina la decadenza automatica
dal beneficio. Restano esclusi dal beneficio e
quindi seguono le ordinarie procedure, i de-
biti non legati ad una rateazione scaduta entro
dicembre 2014.
Una volta presentata la richiesta, Equitalia può
chiedere ulteriore documentazione da presenta-
re entro 10 giorni. In caso di rifiuto dell’istanza
il contribuente potrà proporre ricorso entro 60
gg in CTP.
Pendenze con la PA
Se la richiesta viene presentata dopo la se-
gnalazione
che gli Uffici della Pubblica Ammini-
strazione fanno all’Agente della Riscossione per
gli omessi pagamenti superiori a 10.000 euro,
la rateazione è esclusa per gli importi oggetto
della predetta segnalazione.
I vantaggi
La domanda di riammissione blocca l’attiva-
zione di nuove azioni esecutive da parte di
Equitalia
la quale non potrà iniziare né pro-
seguire pignoramenti o espropriazioni forzate,
né procedere con l’iscrizione di ipoteca o fer-
mo amministrativo sugli autoveicoli intestati e/o
cointestati al debitore. Restano in vita invece,
eventuali misure disposte prima della istanza.
In termini pratici, il contribuente con la nuova
rateazione non è considerato inadempiente e può
quindi ottenere il Durc e il certificato di regolarità
fiscale per partecipare alle gare di appalto.
M
64
mixer
MAGGIO 2015
Il commercialista
gli esperti
Riapre la rateazione delle
cartelle scadute
FINO AL 31 LUGLIO è possibile per tutte quelle SCADUTE A DICEMBRE 2014
Il dr. Walter Pugliese
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