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In Italia, era già presente una

normativa che disciplinava la

donazione di derrate alimenta-

ri per fini di solidarietà sociale,

basti pensare alla “Legge del

buon samaritano”,ma la nuova

legge ha lo scopo di sempli-

ficare ed armonizzare le varie

disposizioni in materia.

In particolare, le nuove norme

che interessano i pubblici eser-

cizi riguardanoessenzialmente:

1.

la semplificazione degli

adempimenti burocratici

per le donazioni di derrate

alimentari alle ONLUS;

2.

l’incentivazionedell’utilizzo

della c.d. doggy bag per i

clienti;

3.

la possibilità della riduzione

della tassa sui rifiuti per gli

esercenti più virtuosi.

1. LA SEMPLIFICAZIONE

DEGLI ADEMPIMENTI

Per quanto riguarda la sempli-

ficazione degli adempimenti

burocratici, l’art. 16 prevede

una comunicazione telemati-

ca mensile all’amministrazione

finanziaria o alla Guardia di Fi-

nanzadelledonazioni avvenute

da parte dell’impresa cedente.

Talecomunicazionepuònones-

sere inviataqualora il valoredei

beni ceduti non superi i 15.000

europer ogni singola cessione,

mentre

vi è il totale esonero

dall’invio di tale comunicazione qualora si tratti di

beni alimentari facilmentedeperibili

(anchesedivalore

superiore a 15.000 euro). È facile intuire che in questo

ultimo caso rientrano la maggioranza delle cessioni da

parte di bar e ristoranti.

Lanormapiù interessanteèperòcontenutanel comma

5 dell’art. 16, che prevede una semplificazione impor-

tante per quanto concerne il documento di trasporto

o il documento equipollente che deve essere redatto

dall’impresa per ogni singola cessione ai fini dell’appli-

cazionedellanormativa fiscale, limitando ladescrizione

dei beni ceduti anche all’inserimento del solo peso

degli stessi senza ulteriori specifiche.

Ulteriore semplificazione riguarda le ONLUS bene-

ficiarie che dovranno solo redigere un’apposita di-

chiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti per i

propri fini istituzionali benefici, facendo riferimento ai

vari documenti di trasporto o documenti equipollenti,

da tenere agli atti della impresa cedente. Prima era

previsto invece l’inviodi una comunicazionepreventiva

delle varie cessioni con raccomandata A/R all’ammini-

strazione finanziaria. Per l’applicazione concreta delle

disposizioni appena descritte bisognerà però aspetta-

re l’emanazione di alcuni provvedimenti da parte del

Governo e dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno

definire lemodalitàpratichedegli adempimentiprevisti.

2. LE DOGGY BAG

Sulle c.d. doggy bag, l’art. 9, comma 3, della Legge

n. 166/2016 prevede che il Ministero dell’Ambiente,

di concerto con il Mipaaf e il Ministero della Salute,

promuova

campagne informative al fine di incenti-

vare pratiche virtuose

nelle attività di ristorazione,

che consentano ai clienti l’asporto dei propri avanzi

di cibo. Il comma 4 inoltre stabilisce che le Regioni

possonostipulareaccordi sempreal finedi promuovere

comportamenti responsabili volti a ridurre lo spreco

di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di

contenitori idonei a consentire ai clienti l’asporto dei

propri avanzi di cibo.

3. LA RIDUZIONE DELLA TASSA

SUI RIFIUTI

Per favorire ed incentivare gli operatori del settore

alimentare ad effettuare cessioni gratuite di derrate

alimentari alleONLUS, l’art.17prevedechealle imprese

chedonanobeni alimentari allepersone indigenti,

il Co-

munepuòapplicareuncoefficientedi riduzionedella

tariffa relativa alla tassa sui rifiuti proporzionale alla

quantitàdei beni –debitamentecertificata–oggetto

di donazione

. In questo caso, però, la decisione è in

capoal singoloComune, chedovràesseredebitamente

sensibilizzato sul tema anche delle associazioni di rap-

presentanza territoriale. La FIPE è quindi soddisfatta di

questaleggechesembraaverinauguratounanuo-

vastagione: quelladella“sostenibilitàconcreta”.

OTTOBRE 2016 /

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