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Mixer
/ SETTEMBRE 2017
LA PROFESSIONE
Il Commercialista
DOPO “BOTTIGLIOMETRO”, “TAZZINOMETRO” E ”TOVAGLIOMETRO”,
LA CASSAZIONE LEGITTIMA ANCHE LO “SPIAGGIOMETRO”.
I
n una recente sentenza, la Cassazione, ribaltando il
giudiziodi Appello, si esprime ancora sull’accertamento
analitico-induttivo, già trattato in altri articoli di questa
rivista in merito al caffè.
I FATTI
Utilizzando il metodo analitico-induttivo, disciplinato dagli
artt. 39, comma 1, lett. d) D.P.R n. 600/73, l’Agenzia dell’En-
trate, per l’anno di imposta 2003, aveva rideterminato ad
un gestore di uno stabilimento balneare, un maggior red-
dito di impresa di Euro 82.799,00 oltre a contestargli un
irrisorio reddito dichiarato pari a Euro 7.428,00. Le moti-
vazioni portate a sostegno dell’accertamento, furono tre:
Sempre più calda l’estate
per gli stabilimenti balneari…
E non solo a causa del sole!
•
l’utilizzo di attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini) in
misura superiore a quella dichiarata nello studio di settore;
•
lecondizionimetereologiche favorevoli verificatesi durante
l’estate del 2003;
•
il reddito ritenuto davvero troppo basso rispetto al tipo
di attività svolta.
In Appello, la C.T.R. dava ragione al contribuente sulla con-
vinzione che lo stabilimento balneare era stato frequentato
dai clienti solo nel fine settimana e ciò bastava a giustificare
anche il moderato uso delle attrezzature balneari. Inoltre
non riteneva fondato l’utilizzo del metodo analitico-induttivo
adottato dall’Agenzia dell’Entrate in quanto non basato su
elementi certi (l’accesso era avvenuto due anni dopo il pe-
riodo d’imposta in questione).
Di diverso avviso, invece, la Corte di Cassazione tramite la
pronuncia n. 13561/2017. La Suprema Corte non solo ha rite-
nuto legittimo l’utilizzodel citatometodo analitico-induttivo,
ma ha anche rigettato l’ipotesi dell’utilizzo della struttura
balneare solo nel fine settimana, considerando come “fatto
notorio” (determinazione di un fatto principale ignoto tra-
mite la conoscenza di elementi secondari o, anche, nozioni
di comune esperienza) che le strutture balneari, soprattutto
nel Riminese, siano frequentate da clienti durante tutta la
settimana, in particolare in presenza di un clima favorevole
come quello verificatosi nel 2003.
LE CONSEGUENZE
Per laCassazionequindi è legittimo il ricorsoall’accertamento
analitico-induttivodel redditod’impresaanche inpresenzadi
una contabilità formalmente correttama inattendibile, quale
quella contestata, oltre all’aggravante del comportamento
antieconomicodel contribuente. In tal caso imaggiori ricavi o
di Walter Pugliese
Il dr. Walter Pugliese
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