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Mixer

/ SETTEMBRE 2017

LA PROFESSIONE

Il Commercialista

DOPO “BOTTIGLIOMETRO”, “TAZZINOMETRO” E ”TOVAGLIOMETRO”,

LA CASSAZIONE LEGITTIMA ANCHE LO “SPIAGGIOMETRO”.

I

n una recente sentenza, la Cassazione, ribaltando il

giudiziodi Appello, si esprime ancora sull’accertamento

analitico-induttivo, già trattato in altri articoli di questa

rivista in merito al caffè.

I FATTI

Utilizzando il metodo analitico-induttivo, disciplinato dagli

artt. 39, comma 1, lett. d) D.P.R n. 600/73, l’Agenzia dell’En-

trate, per l’anno di imposta 2003, aveva rideterminato ad

un gestore di uno stabilimento balneare, un maggior red-

dito di impresa di Euro 82.799,00 oltre a contestargli un

irrisorio reddito dichiarato pari a Euro 7.428,00. Le moti-

vazioni portate a sostegno dell’accertamento, furono tre:

Sempre più calda l’estate

per gli stabilimenti balneari…

E non solo a causa del sole!

l’utilizzo di attrezzature da spiaggia (ombrelloni e lettini) in

misura superiore a quella dichiarata nello studio di settore;

lecondizionimetereologiche favorevoli verificatesi durante

l’estate del 2003;

il reddito ritenuto davvero troppo basso rispetto al tipo

di attività svolta.

In Appello, la C.T.R. dava ragione al contribuente sulla con-

vinzione che lo stabilimento balneare era stato frequentato

dai clienti solo nel fine settimana e ciò bastava a giustificare

anche il moderato uso delle attrezzature balneari. Inoltre

non riteneva fondato l’utilizzo del metodo analitico-induttivo

adottato dall’Agenzia dell’Entrate in quanto non basato su

elementi certi (l’accesso era avvenuto due anni dopo il pe-

riodo d’imposta in questione).

Di diverso avviso, invece, la Corte di Cassazione tramite la

pronuncia n. 13561/2017. La Suprema Corte non solo ha rite-

nuto legittimo l’utilizzodel citatometodo analitico-induttivo,

ma ha anche rigettato l’ipotesi dell’utilizzo della struttura

balneare solo nel fine settimana, considerando come “fatto

notorio” (determinazione di un fatto principale ignoto tra-

mite la conoscenza di elementi secondari o, anche, nozioni

di comune esperienza) che le strutture balneari, soprattutto

nel Riminese, siano frequentate da clienti durante tutta la

settimana, in particolare in presenza di un clima favorevole

come quello verificatosi nel 2003.

LE CONSEGUENZE

Per laCassazionequindi è legittimo il ricorsoall’accertamento

analitico-induttivodel redditod’impresaanche inpresenzadi

una contabilità formalmente correttama inattendibile, quale

quella contestata, oltre all’aggravante del comportamento

antieconomicodel contribuente. In tal caso imaggiori ricavi o

di Walter Pugliese

Il dr. Walter Pugliese

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