SETTEMBRE 2017 /
Mixer
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minori costi devono evincersi in base a presunzioni semplici,
purché gravi, precise e concordanti, spostando l’onere della
prova sul contribuente.
Negli anni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:
•
“gravi”sonogli elementi presuntivi oggettivamentee intrin-
secamente consistenti e, come tali, resistenti alle possibili
obiezioni;
•
“precisi”sono quelli dotati di specificità e concretezza e
non suscettibili di diversa o più verosimile interpretazione;
•
“concordanti”sono quelli non confliggenti tra loro e non
smentiti da dati ugualmente certi.
Ricordiamo la valenza di “presunzione semplice” degli studi
di settore anche se dal 2017 saranno sostituiti dai nuovi Indici
di affidabilità (ISA) elaborati su analisi di dati e informazioni
relativi a più periodi d’imposta, e capaci di esprimere su
una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale di ciascun
contribuente.
Sono noti i limiti degli studi di settore che non sempre sono
stati (e sono) in grado di esprimere la capacità contributiva
di un soggetto. A maggior ragione nel caso di stabilimenti
balneari, dove le attività fornite sono frequentemente più
d’una e spesso non omogenee tra loro.
Difatti, come anche evidenziato nelle Metodologie di ac-
certamento dello Studio di settore degli stabilimenti balne-
ari, la gestione di un “bagno” (come gergalmente vengono
chiamati gli stabilimenti balneari) si compone dell’offerta di
una serie servizi variegata (fornitura di solo servizio spiag-
gia; docce a pagamento; solo bar o con piscina e bar; bar
e ristorante a gestione diretta o indiretta; con fornitura di
parcheggio a gestione diretta o indiretta; intrattenimento
come le discoteche; con noleggio di natanti; con fornitura
di altri servizi di intrattenimento come giochi elettrici per
bambini, video giochi, distributori automatici;) per cui di-
venta difficile la sintesi in un “numero” della capaci-
tà di reddito di attività nel loro insieme così diverse.