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SETTEMBRE 2017 /

Mixer

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minori costi devono evincersi in base a presunzioni semplici,

purché gravi, precise e concordanti, spostando l’onere della

prova sul contribuente.

Negli anni, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che:

“gravi”sonogli elementi presuntivi oggettivamentee intrin-

secamente consistenti e, come tali, resistenti alle possibili

obiezioni;

“precisi”sono quelli dotati di specificità e concretezza e

non suscettibili di diversa o più verosimile interpretazione;

“concordanti”sono quelli non confliggenti tra loro e non

smentiti da dati ugualmente certi.

Ricordiamo la valenza di “presunzione semplice” degli studi

di settore anche se dal 2017 saranno sostituiti dai nuovi Indici

di affidabilità (ISA) elaborati su analisi di dati e informazioni

relativi a più periodi d’imposta, e capaci di esprimere su

una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale di ciascun

contribuente.

Sono noti i limiti degli studi di settore che non sempre sono

stati (e sono) in grado di esprimere la capacità contributiva

di un soggetto. A maggior ragione nel caso di stabilimenti

balneari, dove le attività fornite sono frequentemente più

d’una e spesso non omogenee tra loro.

Difatti, come anche evidenziato nelle Metodologie di ac-

certamento dello Studio di settore degli stabilimenti balne-

ari, la gestione di un “bagno” (come gergalmente vengono

chiamati gli stabilimenti balneari) si compone dell’offerta di

una serie servizi variegata (fornitura di solo servizio spiag-

gia; docce a pagamento; solo bar o con piscina e bar; bar

e ristorante a gestione diretta o indiretta; con fornitura di

parcheggio a gestione diretta o indiretta; intrattenimento

come le discoteche; con noleggio di natanti; con fornitura

di altri servizi di intrattenimento come giochi elettrici per

bambini, video giochi, distributori automatici;) per cui di-

venta difficile la sintesi in un “numero” della capaci-

tà di reddito di attività nel loro insieme così diverse.