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Mixer
/ LUGLIO/AGOSTO 2017
I nuovi strumenti
per contrastare
la “malamovida”
D
ivieto di somministrazione e vendita di alcolici ai
minori di 18 anni e lapossibilitàdel Sindacodi ema-
nareprovvedimenti specifici per limitaregli orari di
vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
Questi i duepunti di fondamentale importanzaper le imprese
di pubblico esercizio contenute nel D.L. n. 14/2017 conv.
con mod. in L. 48/2017. In particolare l’art. 8 del Decreto
va a modificare l’art. 50 del TUEL (Testo Unico Enti Loca-
li) aggiungendo alcuni commi tutti inerenti alla possibilità
del Sindaco di disciplinare la materia degli orari di vendita
e somministrazione di bevande alcoliche per assicurare la
vivibilità urbana, la tranquillità ed il riposo dei residenti e
contrastare situazioni di degrado del territorio.
In sostanza, vengono dati al Sindaco i seguenti strumenti
per disciplinare la materia descritta:
1. Ordinanze contingibili ed urgenti (art. 50 comma 5 TUEL);
2. Ordinanze non contingibili ed urgenti (art. 50 comma
7-bis TUEL);
3. Regolamenti (art. 50 comma 7-ter TUEL).
Giova ricordare che i Sindaci non sono nuovi a provvedimenti
di tal genere, infatti, già negli anni, utilizzando gli strumenti
a loro disposizione, in particolare ordinanze contingibili ed
urgenti exart. 54TUELeregolamenti comunali, hannocercato
di affrontare il tema della sicurezza e dell’ordine pubblico,
con riferimento alla disponibilità ed alla gestione di bevande
alcoliche, disciplinando gli aspetti più vari del tema (orari,
luoghi emodalitàdi vendita e somministrazionedelle stesse).
Le modifiche appena introdotte dalla legge in oggetto e la
stagione estiva daranno sicuramente lo spunto ai Sindaci
per usufruire degli ulteriori strumenti che il Legislatore ha
messo loro a disposizione per tutelare la sicurezza ed il
riposo dei residenti.
L’art. 12del DecretoLegge inoltre confermadefinitivamente
per legge che il divieto riguardante i minori di anni 18 si
riferisce sia alla vendita che alla somministrazione di be-
vande alcoliche.
L’art. 14 ter della L. 125/2001 risulta così modificato: “Sal-
vo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque
vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni
diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro
con la sospensionedell’attivitàdaquindici giorni a tremesi.”
Vi sono poi ulteriori norme che interessano il settore. In
particolare:
1) Sonoprevistedelle sanzioni per chiunqueponga inessere
condotteche limitano la liberaaccessibilitàa infrastrutture
come stazioni, aeroporti e loro pertinenze, in violazione
dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi,
con una sanzione che va da 100 a 300 euro (art. 9);
2) Èprevista lapossibilitàdel questoredi disporre, per ragioni
di sicurezza, il divieto di accesso nei locali di cui all’art. 5
PUBBLICO ESERCIZIO
Decreto Sicurezza
di Rosa Caterina Cirillo, Area Legislativa FIPE