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Mixer

/ LUGLIO/AGOSTO 2017

I nuovi strumenti

per contrastare

la “malamovida”

D

ivieto di somministrazione e vendita di alcolici ai

minori di 18 anni e lapossibilitàdel Sindacodi ema-

nareprovvedimenti specifici per limitaregli orari di

vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

Questi i duepunti di fondamentale importanzaper le imprese

di pubblico esercizio contenute nel D.L. n. 14/2017 conv.

con mod. in L. 48/2017. In particolare l’art. 8 del Decreto

va a modificare l’art. 50 del TUEL (Testo Unico Enti Loca-

li) aggiungendo alcuni commi tutti inerenti alla possibilità

del Sindaco di disciplinare la materia degli orari di vendita

e somministrazione di bevande alcoliche per assicurare la

vivibilità urbana, la tranquillità ed il riposo dei residenti e

contrastare situazioni di degrado del territorio.

In sostanza, vengono dati al Sindaco i seguenti strumenti

per disciplinare la materia descritta:

1. Ordinanze contingibili ed urgenti (art. 50 comma 5 TUEL);

2. Ordinanze non contingibili ed urgenti (art. 50 comma

7-bis TUEL);

3. Regolamenti (art. 50 comma 7-ter TUEL).

Giova ricordare che i Sindaci non sono nuovi a provvedimenti

di tal genere, infatti, già negli anni, utilizzando gli strumenti

a loro disposizione, in particolare ordinanze contingibili ed

urgenti exart. 54TUELeregolamenti comunali, hannocercato

di affrontare il tema della sicurezza e dell’ordine pubblico,

con riferimento alla disponibilità ed alla gestione di bevande

alcoliche, disciplinando gli aspetti più vari del tema (orari,

luoghi emodalitàdi vendita e somministrazionedelle stesse).

Le modifiche appena introdotte dalla legge in oggetto e la

stagione estiva daranno sicuramente lo spunto ai Sindaci

per usufruire degli ulteriori strumenti che il Legislatore ha

messo loro a disposizione per tutelare la sicurezza ed il

riposo dei residenti.

L’art. 12del DecretoLegge inoltre confermadefinitivamente

per legge che il divieto riguardante i minori di anni 18 si

riferisce sia alla vendita che alla somministrazione di be-

vande alcoliche.

L’art. 14 ter della L. 125/2001 risulta così modificato: “Sal-

vo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione

amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque

vende o somministra bevande alcoliche ai minori di anni

diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica

la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro

con la sospensionedell’attivitàdaquindici giorni a tremesi.”

Vi sono poi ulteriori norme che interessano il settore. In

particolare:

1) Sonoprevistedelle sanzioni per chiunqueponga inessere

condotteche limitano la liberaaccessibilitàa infrastrutture

come stazioni, aeroporti e loro pertinenze, in violazione

dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi,

con una sanzione che va da 100 a 300 euro (art. 9);

2) Èprevista lapossibilitàdel questoredi disporre, per ragioni

di sicurezza, il divieto di accesso nei locali di cui all’art. 5

PUBBLICO ESERCIZIO

Decreto Sicurezza

di Rosa Caterina Cirillo, Area Legislativa FIPE