APRILE 2018 /
Mixer
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LA PROFESSIONE
Giochi al bar
N
on solo sanzioni pecuniarie per chi detiene appa-
recchi da intrattenimento illegali all’interno del
proprio locale. Nel caso in cui il pubblico esercizio
in questione detenga anche una ricevitoria, una
condotta illecita in materia di slot comporta anche la per-
dita dei diritti per esercitare la vendita del Gioco del Lotto.
È quanto emerge chiaramente dalla vicenda andata in scena
a Sondrio, dove il titolare di un bar-ricevitoria, dopo essersi
visto sequestrare gli apparecchi da intrattenimento presenti
nelpropriolocaleperchérisultati scollegati allaretetelematica
deiMonopoli di Stato, ha successivamente ricevuto il provve-
dimento di revoca della gestione di rivendita e ricevitoria del
Lottoda parte dell’amministrazione. In aggiunta alle sanzioni
già erogate per la condotta illecita riferita alle slot. Un atto
dispostodal regolatoresullabasedell’articolo35dellaLegge
1293/57, secondo il quale l’amministrazione può disporre
la revoca in via generale ogni qualvolta reputi la violazione
commessa di particolare gravità.
Ma nonostante i presupposti normativi sopra ricordati, la
perdita della ricevitoria era stata considerata una pena evi-
dentemente “eccessiva” per l’esercente, che ha impugnato
il provvedimento di revoca dinanzi al Tar Lombardia. Il quale
però, con una pronuncia dei giorni scorsi (la n. 280 del 2018),
ha legittimato il provvedimento dei Monopoli specificando
che “la violazione commessa e la mancata vigilanza circa
l’uso degli apparecchi di intrattenimento, rapportata al fe-
nomeno della ludopatia, genera un oggettivo elemento ca-
pace di incidere sul rapporto fiduciario che deve persistere
per il mantenimento della titolarità della rivendita di generi
di monopolio”. Del resto già in precedenza, il Tribunale di
Bergamo aveva confermato integralmente l’ordinanza di re-
voca, “riconoscendo la legittimità della sanzione irrogata al
ricorrente ed alla società di cui è il rappresentante legale,
rinvenendo sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo
al fine di affermare la responsabilità dell’illecito commesso,
sottolineando in particolare come il ricorrente, in qualità di
gestore del bar presso il quale erano collocati gli apparecchi
di intrattenimento, non poteva non essere riconosciuto re-
sponsabile per non essersi attivato al fine di impedire il loro
utilizzo senza collegamento con la rete telematica, essendo
suo preciso onere vigilare l’esistenza del collegamento in
rete”. Una decisione che deve far riflettere ulteriormente gli
esercenti, non soltanto sui molteplici rischi che si corrono
nell’ospitare apparecchi da gioco illegali all’interno dei pro-
pri locali (visto che tale comportamento, del tutto illecito, è
sempreecomunquedacondannare, inqualunquefattispecie),
ma anche e soprattutto sul ruolo che lo stesso esercente
svolge all’interno dei propri locali. Essendo responsabile di
tutto ciò che avviene nelle sue “mura” e della sua offerta di
beni e servizi. È quindi vieppiù necessario e indispensabile
un ruolo attivo dell’esercente, che deve sempre sapere cosa
avviene nel suo locale e come vengono proposti i vari servizi.
Cercando di conoscere le regole di base che disciplinano i
vari servizi, come quelli di gioco, appunto, nonostante ven-
gano spesso messi in secondo piano rispetto all’at-
tività prevalente di somministrazione o ristorazione.
Perdere la ricevitoria
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di Alessio Crisantemi
IL TAR LOMBARDIA HA CONFERMATO LA REVOCA DELLA GESTIONE DI UNA RICEVITORIA
DEL LOTTO PER MANCATA VIGILANZA SULL’USO (ILLECITO) DELLE SLOT