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nei confronti dell’altro rimangono invariati, sino
all’eventuale divorzio, ameno che non sia interve-
nuta separazione con addebito: il coniuge a carico
del quale è stato posto l’addebito perde i diritti
successori nei confronti del coniuge defunto.
Malgrado la separazione, il coniuge superstite ha
diritto allapensionedi reversibilità, al trattamento
di fine rapporto (TFR) ed alla indennità di man-
cato preavviso.
Con la pronuncia della separazione si scioglie la
comunionelegale,seèstatasceltacomeregimepa-
trimoniale della famiglia e, di conseguenza, dopo
la separazione, ogni acquisto rimarrà ricompreso
esclusivamente nel patrimonio del coniuge che lo
ha effettuato, senza giovare all’altro.
Nel prossimo numero affronteremo la questio-
ne degli impatti della separazione sull’impresa
familiare.
l’impresa familiare
Comesidiceva,laseparazionedeiconiugiproduce
effettianchesuirapportieconomiciinesseretragli
stessi, inmodo particolare, la domanda dei lettori
pone l’attenzione sull’impresa familiare.
L’impresa familiare viene disciplinata dall’art. 230
bis c.c. e ha nell’affectio familiare il suo elemento
fondamentale, dalmomentochehauno scopopiù
ampio di quello economico: l’assistenza morale,
spirituale e materiale.
Dunque, gli elementi costitutivi sono l’esistenza di
una impresa e che vi sia un rapporto di coniugio,
parentela o affinità con il singolo titolare dell’im-
presa (se individuale) o con ciascuno dei titolari
della stessa (se collettiva).
Da ultimo, occorre rilevare che ulteriore elemento
tipico della fattispecie è la prestazione di attività
lavorativa di collaborazione in via continuata ov-
vero, coni caratteridellacostanza, dellaregolarità.
L’impresa rimane riconducibile all’impresa indi-
viduale ed il familiare, che ivi presta in modo
continuativo la propria opera, ha diritto al mante-
nimento in relazione alla condizionepatrimoniale
della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa, ai
beni acquistati con essi, nonché agli incrementi
dell’azienda.
Il partecipante ha diritto al mantenimento, cioè a
ricevere la somministrazione di tutto l’occorrente
a soddisfare le esigenze di vita nei limiti delle
condizioni patrimoniali dell’imprenditore.
L’art.230bisc.c.riconosceallavoratorefamiliareun
compenso sotto forma di partecipazione agli utili.
L’impresa familiarepuò cessareper diversimotivi:
morte dell’imprenditore, l’esclusione, il recesso
del partecipante, ma quello di cui qui occorre
occuparci è dato dagli effetti della separazione
sull’impresa familiare.
Dottrina e la Giurisprudenza hanno prospettato
molteplici e contrastanti soluzioni, dal momento
che il legislatore nulla dice in proposito.
Ladottrinamaggioritariasostienechelaseparazio-
ne personale non produce di per sé la cessazione
delrapportodiimpresafamiliareoveallastessanon
si accompagni il venirmenodell’attività lavorativa:
dal momento che la separazione personale non
determina il venir meno dello status di coniuge
(come abbiamo visto nell’articolo pubblicato nel
numeroscorso) anchese, nellaprassi, spesso lase-
parazioneprovoca il recessodel coniugeseparato.
D’altra parte, non si può escludere che, nel caso
in cui non si verifichi un particolare deteriora-
mento dei rapporti tra i coniugi e la rottura del
rapporto coniugale non costituisca una minaccia
alla serenità di gruppo, il coniuge separato possa
continuare a prestare la propria opera all’interno
dell’impresa.
Nonsipotràquindiescluderecheilconiuge,anche
se separato, continui a prestare la propria attività
di lavoro nell’impresa familiare anche se, nella
prassi, il caso più frequente è quello del recesso
conseguente alla separazione.
Vièchiritiene,alcontrario,chelaseparazione,pur
nonincidendosullostatusdiconiuge,inciderebbe
sulla famiglia che viene privata di quella comu-
nione di vita e lavoro, che caratterizza l’impresa
familiare. Per questo motivo, si è sostenuto che
l’impresa familiare verrebbe meno con il prov-
vedimento del Presidente del Tribunale emesso
ex art. 708 c.p.c. in ossequio a quel principio,
non codificato, ma di buon senso, per il quale
è opportuno evitare la permanenza dei rapporti
patrimoniali tra coniugi quando la comunione
spiritualeematerialedi vitaedi affetti vienemeno.
Da ultimo, occorre rilevare come nel caso in cui
il coniuge, a seguito di separazione, decida di
recedere dall’impresa familiare questi, ai sensi e
per gli effetti del 4° comma dell’art. 230 bis c.c.,
hadirittodiessereliquidato.Infatti,lacitatanorma
prescrive, infatti, che “il diritto si partecipazione
può essere liquidato in denaro alla cessazione,
per qualsiasi causa, della prestazione del lavoro”.
La formula facoltativa (“può”) consentirebbe che
la quota non venga liquidata affatto, ma ormai si
ritiene che il diritto non sia sopprimibile e che
la relativa valutazione della quota debba essere
effettuata con riferimento al momento in cui si
verifica l’estinzione del rapporto.
M
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mixer
luglio/agosto 2014
L’avvocato
gestione e impresa
L’avvocato Cinzia Calabrese
si mette a disposizione per
rispondere alle domande
inoltrate alla mail cinzia.
e
verranno pubblicate sui
prossimi numeri del mensile.
Chi volesse inviare le domande
autorizza la rivista Mixer a
pubblicare i suoi riferimenti,
quali nome, cognome e
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Avv Cinzia Calabrese
Tel. 02/45472838
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