continuativo con ciascuno dei genitori, di
ricevere le cure necessarie, l’educazione, l’i-
struzione e l’assistenza morale da entrambi
e di conservare rapporti significativi con gli
ascendenti (i nonni) e con i parenti di ciascun
ramo genitoriale.
Il legislatore prevede che di regola l’affido sia
quello condiviso: l’affido esclusivo ad un solo
genitore sopravvive nel nostro ordinamento
ma solo come ipotesi residuale. Il Giudice,
nel prevedere l’affido esclusivo ad un solo
genitore, non solo dovrà motivarlo ma dovrà
prevederlo solo in casi dove l’affido condivi-
so possa arrecare un pregiudizio al minore.
Sul punto, occorre rilevare che il nostro le-
gislatore, per non imbrigliare il giudicante
in una casistica rigida di ipotesi, ha preferito
mantenere la fattispecie aperta lasciando, di
volta in volta, la valutazione al giudice. La
Giurisprudenza, di merito e quella di cassa-
zione, hanno fatto chiarezza individuando
una serie di casi, meramente esplicativi, che
però non sono vincolanti, dal momento che
nel nostro ordinamento non vige la regola
del precedente.
Per quanto concerne il diritto di frequenta-
zione del genitore non collocatario, occorre
rilevare come il tribunale e, in caso di separa-
zione consensuale, i coniugi, prevedano una
regolamentazione“minima”pergarantirealla
prole un significativo e costante rapporto con
entrambiigenitorieirispettivinucleifamiliari.
Nulla osta al fatto che i coniugi possano, se
d’accordo, ampliare detta regolamentazione
in risposta, sempre, alle esigenze dei figli.
L’assegnazione della casa
familiare
Essa viene fatta nell’esclusivo interesse della
prole, pertanto esula dal titolo di proprietà
della stessa. La norma risponde all’esigenza
primaria dei figli di continuare a crescere
nella stesso habitat familiare indipendente-
mente dalle vicende separative dei genitori.
L’interesse quindi di crescere in quel luogo,
in quel quartiere, nella città dove fin da pic-
coli hanno iniziato a tessere le loro relazioni
sociali (scuola, amici, sport …).
Ilmantenimentodelconiugieconomicamente
più debole. Nel caso in cui vi sia un coniuge
economicamente debole, il dovere di assi-
stenza materiale si trasforma nel suo diritto
a ricevere un contributo al mantenimento,
solitamente sottoforma di assegno mensile.
I diritti successori
Anche i diritti di successione di un coniuge