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soddisfacimento delle esigenze alimentari e,

contemporaneamente, contribuisce al rilancio

dei consumi alimentari interni, come soste-

nuto da tempo da FIPE.

Infatti, a differenza del denaro, il buono pasto

è spendibile esclusivamente in Italia, non

è tesaurizzabile e consente esclusivamente

acquisti nel canale della somministrazione

e della vendita di alimenti.

e quello cartaceo?

Come si è ricordato, l’aumento del tetto defi-

scalizzato non ha coinvolto il buono pasto car-

taceo. Evidentemente la scelta della politica

di avvantaggiare solo quelli elettronici è stata

motivata dalla necessità di avere strumenti

completamente tracciabili, di velocizzare la

fatturazione delle operazioni, di combattere

i falsi e gli usi impropri dei buoni pasto.

Per quanto riguarda gli esercenti, è chiaro

che questa novità avrà dei vantaggi anche

per la categoria, con risparmi di tempo e

l’eliminazione di errori nei conteggi per la

fatturazione alle società emettitrici, ma com-

porterà alcuni cambiamenti nella gestione

dei buoni pasto.

In particolare, per la lettura del buono pasto

elettronico l’esercente si dovrà dotare di un

POS specifico per tale operazione, che avrà

ovviamente i propri costi di servizio, dei quali

il buono pasto tradizionale è privo.

Come tutte le novità, anche questa appena

introdotta avrà bisogno dei suoi tempi e degli

aggiustamenti necessari per renderla operati-

vamente fluida e senza difficoltà, ma la strada

intrapresa sembra essere quella giusta.

M

82

mixer

ottobre 2015

Buoni pasto

pubblico esercizio

1

consentono all’utilizzatore di

ricevere un servizio sostitutivo

di mensa di importo pari al

valore facciale del buono

pasto;

2

costituiscono il documento

che consente all’esercizio

convenzionato di provare

l’avvenuta prestazione nei

confronti delle società di

emissione;

3

sono utilizzati, durante la

giornata lavorativa anche

se domenicale o festiva,

esclusivamente dai prestatori

di lavoro subordinato, a

tempo pieno e parziale, anche

qualora l’orario di lavoro non

preveda una pausa per il pasto,

nonché dai soggetti che hanno

instaurato con il cliente un

rapporto di collaborazione

anche non subordinato;

4

non sono cedibili,

commercializzabili, cumulabili

o convertibili in denaro;

5

sono utilizzabili esclusivamente

per l’intero valore facciale.

(Art. 285, comma 4, del D.P.R. 207/2010

– Regolamento al Codice degli appalti

pubblici)

Le regole

I buoni pasto: