soddisfacimento delle esigenze alimentari e,
contemporaneamente, contribuisce al rilancio
dei consumi alimentari interni, come soste-
nuto da tempo da FIPE.
Infatti, a differenza del denaro, il buono pasto
è spendibile esclusivamente in Italia, non
è tesaurizzabile e consente esclusivamente
acquisti nel canale della somministrazione
e della vendita di alimenti.
e quello cartaceo?
Come si è ricordato, l’aumento del tetto defi-
scalizzato non ha coinvolto il buono pasto car-
taceo. Evidentemente la scelta della politica
di avvantaggiare solo quelli elettronici è stata
motivata dalla necessità di avere strumenti
completamente tracciabili, di velocizzare la
fatturazione delle operazioni, di combattere
i falsi e gli usi impropri dei buoni pasto.
Per quanto riguarda gli esercenti, è chiaro
che questa novità avrà dei vantaggi anche
per la categoria, con risparmi di tempo e
l’eliminazione di errori nei conteggi per la
fatturazione alle società emettitrici, ma com-
porterà alcuni cambiamenti nella gestione
dei buoni pasto.
In particolare, per la lettura del buono pasto
elettronico l’esercente si dovrà dotare di un
POS specifico per tale operazione, che avrà
ovviamente i propri costi di servizio, dei quali
il buono pasto tradizionale è privo.
Come tutte le novità, anche questa appena
introdotta avrà bisogno dei suoi tempi e degli
aggiustamenti necessari per renderla operati-
vamente fluida e senza difficoltà, ma la strada
intrapresa sembra essere quella giusta.
M
82
mixer
ottobre 2015
Buoni pasto
pubblico esercizio
1
consentono all’utilizzatore di
ricevere un servizio sostitutivo
di mensa di importo pari al
valore facciale del buono
pasto;
2
costituiscono il documento
che consente all’esercizio
convenzionato di provare
l’avvenuta prestazione nei
confronti delle società di
emissione;
3
sono utilizzati, durante la
giornata lavorativa anche
se domenicale o festiva,
esclusivamente dai prestatori
di lavoro subordinato, a
tempo pieno e parziale, anche
qualora l’orario di lavoro non
preveda una pausa per il pasto,
nonché dai soggetti che hanno
instaurato con il cliente un
rapporto di collaborazione
anche non subordinato;
4
non sono cedibili,
commercializzabili, cumulabili
o convertibili in denaro;
5
sono utilizzabili esclusivamente
per l’intero valore facciale.
(Art. 285, comma 4, del D.P.R. 207/2010
– Regolamento al Codice degli appalti
pubblici)
Le regole
I buoni pasto: