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AGO. SET. 2017

25

tal quale negli stati fisio-

logici e patologie che ne

rendono necessario l’utiliz-

zo sotto rigoroso controllo

medico, non ci sono, allo

stato attuale dell’arte, studi

scientifici che permettano

di traslare tali informa-

zioni mediche rendendole

scientificamente veritiere

nel momento in cui tale so-

stanza sia utilizzata negli

impasti per pane e prodotti

da forno in generale”.

“La situazione biochimi-

ca, microbiologica, fisica e

chimico-fisica del processo

produttivo di detti prodot-

ti – continua la dottoressa

Lauri - èmolto complessa

e nulla può far esclude-

re (anzi molto probabi-

le data la caratteristica

peculiare del potere adsor-

bente del carbone vegeta-

le) interazioni chimiche e

biochimiche con i compo-

nenti gasogeni e moleco-

lari (acqua, proteine, lipidi,

carboidrati complessi, zuc-

cheri semplici, sali minerali

ecc.) presenti naturalmen-

te nell’impasto. A questo si

aggiunge l’assenza di studi

e pubblicazioni scientifiche

specifichesulpaneeprodot-

ti da forno che evidenzino le

interazioni chimiche, chimi-

co – fisiche e la concentra-

zione di residui cancerogeni

sul prodotto finito dopo un

ulteriore trattamento termi-

co di cottura.

La FDA americana non lo

permette mentre l’EFSA eu-

ropea l’ha considerato sicu-

ro in data 12.07.12 in base

alla concentrazione di PHA,

ma non si è espressa assolu-

tamentesuiprodottidipani-

ficazione”.

anche loro dal fortissimo

marketing del momento,

non potevano non essere

da meno e iniziarono an-

che loro a produrre pane e

prodotti vari col medesimo

additivo colorante.

Si iniziò a fare a gara per

mostrare al pubblico come

si faceva una pizza nera e

in televisione comparvero

dei medici (notare “medi-

ci” a parlare di impasti per

pane e pizza!) che descrive-

vano addirittura i benefici

farmacologici del carbo-

ne vegetale negli impasti,

confondendo l’azione del-

la versione farmacologica

dell’elemento, con quella

dell’additivo E153.

La dottoressa Simona Lau-

ri, Tecnologo alimentare,

riferisce: “Premesso e fer-

mo restando l’implicazione

farmacologica e l’utilizzo in

medicina di detta sostanza

…E ricordiamo, l’uso di coloranti, in pane e

pizza, è vietato!

Nel settore della panificazione, ancora prima dell’entrata in vigore del Reg. UE

1129/2011 che modifica l’allegato II del Reg. CE 1333/2008, le leggi alle quali

si faceva riferimento, per quanto concerne la disciplina igienica delle produzioni

e vendita di alimenti, sanzioni e gli additivi alimentari consentiti, erano la

Legge 283/62 e il DM 209/96 nel quale lo specifico Allegato IV riportava ben

in evidenza che: farina e altri prodotti della macinazione, amidi e fecole così

come pane e prodotti simili ecc. NON dovevano contenere nessun COLORANTE

e l’Allegato III dello stesso DM 209/96 identificava proprio il carbone vegetale

(E153) come ADDITIVO COLORANTE. La suddetta legge ne consentiva l’utilizzo

solo ed esclusivamente in prodotti da forno fini oltre a quelli della confetteria.

L’entrata in vigore del Reg. UE 1129/2011 parte B ribadisce e include

l’E153 Carbone vegetale nella categoria degli additivi COLORANTI. In

riferimento però allo specifico settore dell’Arte Bianca, la tab. 2 dello

stesso Reg. UE 1129/2011 NON consente l’utilizzo di nessun colorante in:

PANE E PRODOTTI SIMILI non solo, ma in nessun ingrediente utilizzato per

preparare il suddetto prodotto: ACQUA, FARINA, SALE, MALTO, ZUCCHERO,

MIELE, BURRO E LATTE. Proseguendo, nell’attuale e vigente Reg. UE

1129/2011, Parte E 07 (07.1, 07.2) viene ribadito che – l’E153 è consentito

quantum satis solo ed esclusivamente nei Prodotto da forno fini (07.2) e

NON in Prodotti da forno – Pane e panini ecc. (07.1).

Inoltre la direttiva (Guidance document describing the food categories

in Part E of Annex II to Regulation (EC) n. 1333/2008 on Food Additives)

opera un ulteriore descrizione delle categorie di alimenti elencati proprio

nel Reg. CE 1333/2008 operando un ulteriore specifica proprio sui prodotti

inclusi nella dicitura Cereals and cereal products (06) e Bakery wares (07).

Per coloro i quali leggono attentamente tale Guida appare una leggera

discrepanza tra la norma europea e quella italiana per quanto riguarda le

fette biscottate e i crackers.

Simona Lauri