tenere in deposito fino a due appa-
recchi allacciati aduna bombola con
capacità massima di 15 kg di GPL;
3
in locali di cubatura superiore ai
20 m3 e fino a 50 m3, fino a due
apparecchi con una bombola la cui
capacità non superi i 20 kg di GPL;
4
in locali di cubatura che superi i
50 m3, è possibile conservare due
apparecchi con bombola la cui ca-
pienza non superi i 30 kg GPL.
Non tutti i locali...
...si prestano alla conservazione delle
apparecchiature. Secondo la normativa
sono idonei quelli che
1
sono ventilati in modo naturale
con una o più aperture situate ad
una quota prossima a quella del
pavimento,
2
sono dotati di una porta prospi-
ciente all’esterno,
3
non hanno comunicazione con vani
interrati.
Recentemente, alcuni Comuni hanno
posto in essere controlli molto seve-
ri per verificare l’esatto rispetto delle
regole di conservazione stoccaggio. In
caso di violazioni si applicheranno,
salvo che il fatto costituisca più grave
reato, le sanzioni di cui all’art. 7-bis
comma I bis del Decreto Legislativo
n. 267/2000, che prevede la sanzione
amministrativa pecuniaria da 25 eu-
ro a 500 euro. Il Comune di Milano,
per esempio, ha stabilito una sanzione
pecuniaria pari ad € 450,00 e, in caso
di recidiva, si applicherà la sanzione
accessoria della sospensione. Dopo la
prima violazione, segue una diffida;
in caso di seconda violazione, viene
comminata la sanzione di un giorno
di sospensione dell’attività lavorativa
(per ambulanti) o della concessione di
occupazione di suolo pubblico (per la
altre tipologie di commercio), in caso di
una terza violazione i giorni di sospen-
sione aumentano a cinque e diventano
dieci alla quarta violazione accertata.
In caso di successive violazioni, il
provvedimento di sospensione viene
disposto per venti giorni lavorativi.
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