APR. MAG. 2014
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C’
èuntemache,purtrop-
po,sipuòdefiniresem-
preverde: quello della
frode alimentare da
distinguersi nei due filoni della frode
sanitaria e della frode commerciale.
Vogliamo soffermarci, in particolare,
su quella sanitaria, che consiste nel
rendere potenzialmente o sicuramen-
te nocive le derrate alimentari, e nel
verificarsi della probabilità o certezza
di procurare un danno alla salute dei
cittadini.
I reati relativi alla detenzione o messa
in commercio di alimenti in qualche
modo nocivi per la salute rientrano nel
novero dei reati cosiddetti di pericolo,
il che significa che non occorre che
effettivamente l’effetto dannoso si sia
verificato, ma è sufficiente la poten-
zialità nociva della condotta. Ancora:
non si deve trattare di pericolo mera-
mente ipotetico, ma è necessario che
il pericolo sia concreto e ricavabile con
qualunque mezzo di prova, anche di
comune esperienza (per esempio, ol-
fattivo o visivo).
Si deve inoltre ricordare che il dirit-
to penale è sempre volto alla tutela
di un bene giuridico: in questo caso
esso coincide con la salute pubblica.
Da questa considerazione si possono
trarre alcune indicazioni sui rispettivi
ambiti di applicazione della legge del
1962 e delle norme del codice pena-
le: mentre queste ultime puniscono le
condotte di contraffazione, adultera-
zione e simili e quelle che, pur non
costituendo contraffazione, mettono
in pericolo la salute pubblica, quelle
della legge 283/1962 hanno il fine di
garantire l’igiene della produzione e
della vendita degli alimenti e quindi,
in modo indiretto, di tutelare anche la
salute pubblica.
Si dice, tecnicamente, che le previsioni
del codice penale e quelle della leg-
ge 283 sono collegate da un rapporto
di sussidiarietà: non c’è concorrenza
nell’applicazione di queste norme, ma
l’art. 5della legge 283/1062, chepreve-
deunacontravvenzione,restaassorbito
nella fattispecie del codice penale.
LA VISIONE EUROPEA.
Guardando
al di fuori del nostro Paese, scopriamo
l’esistenza di una recentissima risolu-
zione del Parlamento europeo, ema-
nata il 14 gennaio 2014 (riferita alla
crisi alimentare, le frodi nella catena
alimentareeillorocontrollo),inconse-
guenza della scoperta della ‘vasta rete
di frodi che faceva passare la carne di
cavallo per carne bovina’. Il Parlamen-
to europeo, prendendo atto di tutte le
vicende occorse all’interno degli stati
membri, ha espresso rammarico nel
constatarelascarsaattenzionedeglior-
gani dell’UnioneEuropea verso il tema
della frode alimentare, ed ha rilevato
che è molto difficile individuare una
nozione comune di frode.
In virtù di ciò, «sottolinea la necessità
di adottare rapidamenteunadefinizio-
ne armonizzata a livello dell’UE sulla
base delle discussioni condotte con
gli Stati membri, le parti interessate e
gli esperti, che includa anche aspetti
come l’inosservanza della legislazione
in materia alimentare e/o l’induzione
in errore dei consumatori (compre-
sa l’omissione delle informazioni sul
prodotto), l’intenzionalità, l’eventuale
profittoeconomicoe/o il vantaggiodei
consumatori».
Il documento osserva inoltre che è
particolarmente riprovevole il fatto
che la frode alimentare spesso com-
porti un notevole profitto per chi la
pone in essere, cui fa da pendant la
scarsa probabilità di essere scoperto.
Esso si conclude con l’auspicio dell’i-
stituzione di appositi organismi, che
operinorigorosamentesudiversifronti,
da quello del controllo, connesso con
la tracciabilità dei processi produttivi
e di commercializzazione, a quello
Sicurezza alimentare,
attenti alle frodi
Facciamo il punto sulle frodi alimentari
e in particolare su quelle sanitarie. La legislazione
italiana e quella europea sono precise al riguardo,
ma quel che conta è il senso di responsabilità
degli operatori in una materia così delicata
in dispensa
di Francesca Pulitanò
nel caso delle
frodi alimentari
il diritto penale
tutela la salute