APR. MAG. 2014
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delle sanzioni, delle quali si propone
l’inasprimento.
In effetti, la frode alimentare può pre-
sentare molte sfaccettature, e troppo
spesso essa viene posta in essere sub-
dolamente, in modo tale che non sia
possibile captarne i segnali.
LA FRODE PUÒ CONSISTERE
nella
manipolazione degli alimenti con so-
stanze che ne alterino la genuinità. Da
notare come anche il concetto di genu-
inità possa essere guardato sia sotto il
profilo naturale, cioè essere riferito ad
un alimentonon toccato in alcunmodo
dall’uomo, sia sotto il profilo legale: in
questo secondo senso, può essere con-
sideratogenuinounprodottocheabbia
caratteri di composizione (qualitativa e
quantitativa) emerceologici corrispon-
denti a norme di legge. In altri termini,
la cui modifica sia avvenuta con criteri
legalmente riconosciuti.
In un altro senso, la frode può essere
integrata dal cosiddetto stato di altera-
zione:essosiverificaquandolacompo-
sizione originaria di una sostanza ali-
mentaresimodificaacausadifenomeni
degenerativi spontanei, determinati da
errate modalità o da eccessivo prolun-
gamento dei tempi di conservazione.
Tra i tanti esempi possibili, eccone
alcuni:
- famoso quello del vino al metanolo,
sostanza tossica impiegata per aumen-
tarne artificialmente il grado alcolico;
- per il pesce, gli eventi più frequenti
sono la vendita di prodotti congelati
per freschi, la vendita di pesce allevato
spacciandolo per pescato, la vendita di
specie diverse da quelle dichiarate, la
vendita di prodotti alterati ma trattati
con additivi che ne mascherino il reale
stato;
- per l’olio, l’alterazione si realizza con
l’aggiunta di oli di semi scadenti, quan-
do non si ha completa contraffazione
(olio di semi spacciato per olio d’oliva);
- quanto ai latticini, è stato più volte
scopertoiltrattamentodellemozzarelle
con caseine industriali o il commercio
di latte annacquato (o ricostituito da
latte in polvere o trattato per coprirne
l’inacidimento);
- nell’ambito dei farinacei, frodi tipi-
che sono quelle del pane con grado di
umidità eccessivo, inmododa renderlo
più pesante, o della pasta venduta co-
me grano duro anche se composta da
sfarinati di grano tenero;
- sul versante della carne, la gamma di
comportamenti rilevanti è ampia: si va
dagli animali ingrassati con sostanze
non consentite, ad esempio ormoni o
altro (in tali casi la carne èmolto impre-
gnata di acqua e si riduce cuocendola),
all’ipotesidellacarnecontenenteresidui
di medicinali, il cui trattamento non
è però stato dichiarato e non è stato
osservato il termine di sospensione tra
il trattamento stesso e la macellazio-
ne. Ancora, talvolta accade che venga
venduta carne della stessa specie ma
di qualità diversa (come vitello adulto
al posto del vitello), oppure che tagli
meno pregiati siano venduti come tagli
pregiati.
LAGIURISPRUDENZASIDEVE
sem-
pre muovere in equilibrio tra esigenze
contrapposte, quali appaiono, talvolta,
la celerità dei commerci e la sicurezza
dei consumatori. Ne è emblema il se-
guente caso: un importatoredi barrette
muesli con frutta era stato sottoposto a
procedimentoperchésieraosservatala
presenzadiunainfestazionediparassiti
e si era accertato che non erano stati
eseguiti controlli da parte sua.
LaCortedi Cassazionepenale, investita
dopo i due gradi di giudizio nel merito,
avevaaffermatoilprincipio(sezioneIII,
17.06.98, n. 7214) dell’esistenza di un
obbligo dell’importatore, presupposto
da tutte le norme anche comunitarie
in materia di frode in commercio, di
controllare a campione le confezioni
di merce da lui trasportate. Nel caso di
specie, tuttavia, poiché si era accertato
chel’infestazioneriguardavasolamente
duescatole,laCortediCassazioneaveva
anche sostenuto che “non è possibile
affermarecheilprescrittocontrollo,an-
cheseregolarmenteeffettuato,avrebbe
consentito all’importatore di evitare la
commercializzazione delle due scatole
incriminate”, ed aveva quindi concluso
nel senso che “nel caso in esame, man-
ca del tutto la prova della sussistenza
dell’elemento psicologico del reato”.
Viceversa, una recentissima pronuncia
della stessa Sezione (28 gennaio 2014,
n. 3711) ha considerato un caso di
esposizione e vendita di prodotti ittici
andati amalesuunabancarellapostaai
margini di una strada statale: in questa
ipotesi si è rilevata una interruzione
dellacosiddetta‘catenadelfreddo’,vale
a dire, secondo una definizione desun-
ta dal Dizionario Internazionale della
refrigerazione, “la continuità di mezzi
impiegati in sequenza per assicurare la
conservazione a bassa temperatura di
derrate deperibili dalla fase di produ-
zione al consumo finale”. In talmodo la
Corte ha affermato la sussistenza della
condotta integrante la contravvenzio-
ne di cui all’art. 5 l. 283/1962, cui si è
aggiunto l’accertamento dell’elemento
psicologico della colpa, dato che non
c’era stata osservanza delle regole ele-
mentari della conservazione.
In ogni caso, al di là dei tecnicismi giu-
ridici applicati dalle corti giudicanti, e
in attesa che l’Unione europea torni sul
tema, possiamo senz’altro concludere
ricordando come, in un ambito così de-
licato, il senso di responsabilità degli
operatori dovrebbe essere il criterio in-
formatore di ogni passaggio del cibo,
dalla produzione al consumo finale.
Fonti normative
in tema di frode
alimentare
- Art. 439 ss. del Codice penale
(Delitti di comune pericolo
mediante frode)
- Legge 30 aprile 1962 n.
283 (Disciplina igienica della
produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle
bevande).
- Risoluzione del Parlamento
europeo 14.01.2014 sulla crisi
alimentare, le frodi nella catena
alimentare e il loro controllo